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Assegno unico universale: chiarimenti.

Assegno unico universale, i chiarimenti sulle richieste che riguardano i genitori coniugati, separati, divorziati, affidatari, non conviventi.

  • In caso di figli minori.

In caso di figli minori la domanda per l’assegno unico universale dee essere presentata da un unico genitore, il soggetto esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore legalmente nominato.

È sufficiente un’unica domanda per ogni anno.

Nella domanda vanno indicati tutti i figli per i quali si richiede l’assegno.

In caso di nuove nascite è sempre possibile aggiungere i dati.

  • Modalità di pagamento.

Nella domanda il richiedente può scegliere due distinte ipotesi di pagamento:

  1. In accordo con l’altro genitore chiede che l’intero importo dell’assegno sia corrisposto in qualità di richiedente
  2. Chiede che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiara di essere autorizzato dall’altro genitore a indicare la modalità di pagamento della sua quota.
  3. Chiede che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherà solo le modalità di pagamento per la sua quota di assegno.

Si precisa che, in ogni caso, il richiedente o anche l’altro genitore possono modificare, anche in un secondo momento, la ripartizione.

  • Casi particolari: ragazza madre con nuovo compagno.

In caso di ragazza madre (ovvero di età inferiore ai 21 anni) che conviva con un compagno che non è il padre del figlio per il quale chiede di poter ricevere l’assegno unico universale, non si devono inserire i dati del convivente.

  • Casi particolari: tutore del minore.

Eccezionalmente, nel caso in cui a richiedere l’assegno unico universale sia il tutore del minore, è possibile indicare nella domanda non solo gli eventuali conti cointestati al tutelato ma anche i conti intestati al tutore stesso.

  • Casi particolari: genitori separati, divorziati o non conviventi.

Come già menzionato in precedenza, anche in caso di genitori separati, divorziati o con affido condiviso l’assegno può essere pagato:

  1. Al solo richiedente nella misura del 100%.
  2. In misura uguale tra i due genitori(50%ciascuno).

Le due opzioni sono una diretta conseguenza degli accordi esistenti tra i due esercenti potestà genitoriale.

  • Eccezioni: genitore con affido esclusivo.

Ci sono delle eccezioni in cui non è possibile avere ripartizione tra i genitori e solo uno di loro percepisce il 100%. È il caso del genitore che, a seguito di provvedimento giudiziale, abbia l’affido esclusivo del minore.

  • Eccezioni: genitore straniero non in possesso di codice fiscale.

La domanda per l’assegno unico universale prevede la casistica del genitore non in possesso del codice fiscale in quanto cittadino straniero. In questo caso l’altro genitore richiedente dovrà indicare:

  1. L’opzione il nucleo familiare del figlio comprende uno solo dei due genitori.
  2. Selezionare come motivazione genitore unico, altro genitore cittadino straniero senza codice fiscale.

L’opzione comporterà che l’assegno unico universale venga riconosciuto al 100% al richiedente senza possibilità di ripartizione al 50%.

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