L’incremento al milione è una particolare maggiorazione sociale, introdotta dal 1° gennaio 2002 dall’art. 38 della legge 448/2001 che spetta ai pensionati ultra 70enni titolari di prestazioni previdenziali e assistenziali il cui importo risulti inferiore al milione delle vecchie lire (circa 651 euro al mese ai valori attuali).
Per ottenere la maggiorazione è necessario che il titolare abbia almeno 70 anni, anche se questo requisito può essere ridotto, fino ad un massimo di 5 anni, di un anno ogni 5 anni di contribuzione fatta valere al pensionato. Nell’ipotesi in cui l’ultimo quinquennio valutabile non sia completo, è sufficiente che la contribuzione sia pari o superiore alla metà del quinquennio medesimo.
L’aumento in questione viene riconosciuto ai titolari di trattamenti previdenziali a qualsiasi titolo erogati dall’assicurazione generale obbligatoria e dai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi, ai titolari di prestazioni assistenziali quali l’assegno sociale, la pensione sociale.
Ai sensi dell’art. 38 cc. 1/6 L. n.448/2001 spetta agli invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti e titolari della pensione di inabilità Inps ex art. 2 L n. 222/1984 di età pari o superiore a 60 anni.
L’importo della maggiorazione è variabile in funzione al tipo di prestazione oggetto della maggiorazione. L’incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l’importo mensile determinato dalla differenza fra l’importo di 516,46 euro e l’importo del trattamento minimo (ovvero della pensione sociale o dell’assegno sociale). Pertanto la maggiorazione sociale è pari a euro 136,44 al mese per i titolari di prestazioni previdenziali, a 191,68 euro al mese per i titolari di assegno sociale e a 272,56 euro al mese per i titolari della vecchia pensione sociale. L’incremento è corrisposto per 13 mensilità.
Per ottenere la maggiorazione il reddito annuo del richiedente deve risultare inferiore a 8.469,73 euro, per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati, bisogna rispettare, oltre al predetto limite di reddito personale, anche un reddito annuo coniugale non superiore a 14.447,42 euro, bisogna prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura con l’esclusione del reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo, i trattamenti di famiglia.
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