Il requisito della convivenza
Ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, l’Inps ha confermato la residenza nello stesso stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno.
Il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica.
In alternativa, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il requisito dell’assistenza
Il requisito dell’assistenza e convivenza con la persona con disabilità da almeno sei mesi presuppone comunque lo status di disabilità (handicap in situazione di gravità L.104/1992 art. 3 comma 2) per tutto il periodo in questione, i sei mesi devono intendersi continuativi.
Per l’accertamento della disabilità è sufficiente anche il certificato o l’accertamento provvisorio della commissione medica (art. 3 comma 3 L.104/1992), a condizione che esso sia confermato dal verbale definitivo.
Handicap con revisione
Ai soggetti che hanno il verbale di invalidità(handicap) soggetto a revisione, se il verbale è scaduto alla domanda di anticipo pensionistico, questa non potrà essere accolta dall’Inps. Dovranno in tal caso presentare una domanda di accertamento ex novo.
Se il termine di revisione è scaduto, la domanda potrà essere accolta nelle more del giudizio di revisione. Qualora prima della data di accesso al beneficio, intervenga un eventuale verbale di revisione che comporti la non conferma dell’handicap grave e abbia una data antecedente all’accesso del beneficio, il diritto non potrà essere riconosciuto.