Direzione Centrale Pensioni
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dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2024, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024.
Variazione al 2 per cento in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2025. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
INDICE
1. Variazione al 2 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2025
2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
1. Variazione al 2 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2025
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 294 del 16 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stata fissata al 2 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali[1], a condizione dell’integrale pagamento dei contributi dovuti.
In relazione alla previsione del decreto ministeriale in esame la misura del 2 per cento si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2025.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla suddetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).
La medesima misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dal medesimo articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000, che, per effetto delle modifiche operate dall’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dal 1° settembre 2024, dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.
Si rammenta che, come precisato con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, fino al 31 agosto 2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.
3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il decreto ministeriale in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2025.
In relazione a ciò, la misura dell’interesse del 2 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2025.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
[1] Cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002 e il paragrafo 5 della circolare n. 90/2024.