Convenzione tra l’INPS e l’Associazione Nazionale per l’industria e il terziario (ANPIT) per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione della riscossione e trasferimento all’Associazione Nazionale per l’industria e il terziario (ANPIT),dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro.
INDICE
1. Premessa
2. Modalità di riscossione
3. Misura del contributo
4. Fornitura dati
5. Rapporti finanziari, spese e rimesse
6. Clausola di salvaguardia
7. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
8. Istruzioni operative e contabili
1. Premessa
In data 13 aprile 2021 è stata sottoscritta una convenzione con l’Associazione Nazionale per l’industria e il terziario (ANPIT), sulla base dello schema convenzionale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27 gennaio 2021, per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle aziende (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell’Associazione sindacale.
Detta richiesta deve pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale senza necessità di ulteriori comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969, e successive modificazioni, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. L’INPS è quindi esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti di lavoro. É altresì escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
3. Misura del contributo
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote del contributo per assistenza contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d’inizio del processo di riconciliazione dei flussi Uniemens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.
Qualora l’azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens in cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, entro il termine sopra indicato, il versamento è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, l’eventuale eccedenza che residua sarà riversata all’Associazione.
L’Istituto si riserva di sottoporre a verifica gli elementi informativi contenuti nel flusso Uniemens per la dichiarazione dei contributi per assistenza contrattuale e nel flusso del modello F24.
4. Fornitura dati
Nell’applicazione “Servizi per le aziende e consulenti”, accessibile dai servizi on line del sito Istituzionale, l’INPS metterà a disposizione dell’Associazione i dati relativi alle aziende che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento e, su richiesta dell’Associazione stessa, il “Dichiarato” e/o l’“Insoluto”.
Per accedere al servizio on line l’Associazione deve fornire all’Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all’utilizzo della citata applicazione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli articoli 7 e 10 della convenzione).
5. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 5 e 6 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Associazione sindacale.
Per il servizio di riscossione delle quote per assistenza contrattuale di cui alla presente convenzione l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
- euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
- euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
- euro 0,24 in relazione ad ogni versamento mensile di contributo per assistenza contrattuale effettuato da ogni azienda.
Il versamento dell’’importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall’Associazione sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.
È a carico dell’Associazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.
6. Clausola di salvaguardia
L’Istituto è estraneo al rapporto associativo intercorrente tra le aziende e l’Associazione sindacale, nonché alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Associazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende a titolo di contributi per assistenza contrattuale.
Inoltre, l’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità anche verso i soggetti terzi, comunque derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Associazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
7. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 12 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l’Istituto comunica all’Associazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione, ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
- perdita da parte dell’Associazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;
- mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della convenzione;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Associazione;
- eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione e/o dei suoi legali rappresentanti;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
- mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell’Associazione, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;
- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione, indicati nell’articolo 10 della convenzione, in materia di protezione dei dati personali.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà all’Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti Autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.
8. Istruzioni operative e contabili
Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens si forniscono, di seguito, le istruzioni per le imprese aderenti alla Associazione Nazionale per l’industria e il terziario (ANPIT), a cui è attribuito il codice di nuova istituzione “W460”.
Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione> del flusso Uniemens, le imprese dovranno validare il nuovo codice causale “W460” avente il significato di “Ass. Contr. Associazione Nazionale per l’industria e il terziario (ANPIT)” e il relativo <ImportoContributo>.
I contributi di assistenza contrattuale di cui trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso Uniemens con il citato codice “W460”, sono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA25795, di nuova istituzione.
Il riversamento della contribuzione a titolo di assistenza contrattuale all’Associazione avverrà mediante la nuova procedura accentrata dedicata alla gestione dei sindacati, secondo le modalità di seguito illustrate.
Entro la fine del mese successivo a quello della ripartizione contabile dell’Uniemens, le somme riscosse sono accreditate mediante mandato automatizzato e accentrato generato dalla procedura “Gestione sindacati” alla citata Associazione, al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo, se dovuta.
Prima del riversamento, la procedura automatizzata provvede a rilevare il debito verso l’Associazione Nazionale per l’industria e il terziario (ANPIT), con la predisposizione della seguente scrittura in P.D.:
GPA35795 a GPA11795
per un importo pari a quello evidenziato in AVERE nel citato conto GPA25795.
Per assicurare in ciascun esercizio la concordanza dei saldi dei conti GPA25795 e GPA35795, gli stessi devono essere movimentati soltanto mediante procedura automatizzata.
In occasione dei riversamenti degli importi contabilizzati dai flussi Uniemens del mese di dicembre e del periodo suppletivo, la scrittura in P.D.:
GPA35795 a GPA11795
deve avvenire in conto esercizio precedente.
All’atto del riversamento alle Associazioni sindacali, sull’ammontare dei contributi riscossi saranno trattenute le somme, spettanti all’Istituto, a titolo di rimborso spese per l’effettuazione del servizio in argomento, con contestuale emissione della fattura elettronica.
I rimborsi saranno imputati in AVERE del conto GPA24042 in uso, mentre le somme per la relativa imposta di bollo, se dovuta, saranno imputate in AVERE del contoGPA25228.
La reportistica sullo stato delle ripartizioni contabili delle somme riscosse con il flusso Uniemens continua a essere reperibile nella procedura “Gestione contributiva”, raggiungibile da “Soggetto contribuente”, alla voce “Contabilità” – “quote associative”.
Nell’Allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti GPA25795, GPA35795 e GPA11795, di nuova istituzione.
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |