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Circolare numero 108 del 15-07-2021

Riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Novità introdotte dall’articolo 204 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Istruzioni operative e contabili

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle novità introdotte dall’articolo 204 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha previsto, dal 1° luglio 2021, una nuova ripartizione della misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri di cui all’articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

INDICE

1. Premessa

2. Nuova ripartizione della misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri dal 1° luglio 2021

3. Istruzioni operative

4. Istruzioni contabili

1. Premessa

L’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, prevede che la riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri avvenga a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco nei confronti dei vettori aerei. Le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale devono essere riversate all’Inps entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riscossione. Tali somme costituiscono fonti di finanziamento per il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, nonché per la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).

Con la circolare n. 28 del 15 febbraio 2019 sono state fornite indicazioni in ordine alle novità introdotte dall’articolo 26 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che aveva previsto, per l’anno 2019, una nuova ripartizione della misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri di cui al richiamato articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7/2005.

Il citato articolo 26, in particolare, sostituendo il comma 47 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, aveva prorogato al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale le maggiori somme, derivanti dall’incremento dell’addizionale di cui al citato articolo 6-quater, comma 2, sarebbero state riversate interamente alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell’INPS (GIAS).

Ciò premesso, con la presente circolare si illustrano le novità in materia apportate dall’articolo 204 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

2. Nuova ripartizione della misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri dal 1° luglio 2021

Il citato articolo 204, rubricato “Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo”, ha innovato le disposizioni citate in premessa, disponendo che, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco (pari a 3 euro) previsto dall’articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7/2005 sono riversate nella misura del 50 per cento alla GIAS e nella restante misura del 50 per cento sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Si rammenta al riguardo, per completezza, che alla predetta GIAS risulta già dovuto, a medesimo titolo, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 75, della legge n. 92/2012, un importo pari a 2 euro a passeggero.

Il medesimo articolo 204, inoltre, ha ulteriormente modificato il citato comma 47 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, che, nella sua attuale formulazione, prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 30 giugno 2021 le maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale di cui all’articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell’INPS […]”.

Pertanto, in applicazione dell’impianto normativo descritto, per gli imbarchi relativi ai periodi decorrenti dal 1° luglio 2021, le società di gestione aeroportuale riverseranno all’Inps gli importi riscossi dai vettori aerei a titolo di incremento dell’addizionale passeggeri pari a 5 euro a passeggero (3,5 euro destinati alla GIAS e 1,5 euro per il finanziamento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale).

3. Istruzioni operative

Sul piano operativo, per la compilazione del flusso Uniemens, le società di gestione aeroportuale proseguiranno a esporre, quali importi a debito, le somme riguardanti gli imbarchi relativi al periodo dal 1° luglio 2021 utilizzando il codice “M402”già in uso, avente il significato di “Incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri per il versamento delle somme a debito relative ad imbarchi da luglio 2013 a dicembre 2015 e da settembre 2016 (D.L. 7/2005 e L. 92/2012)”.

In particolare, le società di gestione aeroportuale valorizzeranno nell’elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “M402” e indicheranno nell’elemento <SommaADebito> l’importo da versare.

Si tratta di tutte le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile, relative a imbarchi del periodo in trattazione, corrispondenti a 5 euro dovuti per ogni passeggero imbarcato.

4. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle somme riscosse a titolo di incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, si utilizzeranno i conti già in uso: GVR24111 e GAU24111.

La procedura informatica di ripartizione contabile dei DM imputerà le somme riscosse dalle società di gestione dei servizi aeroportuali, valorizzate nel flusso Uniemens, codice “M402”, ai conti sopra evidenziati, secondo le percentuali di rispettiva spettanza delle due gestioni.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Fonte: Inps

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