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Circolare numero 112 del 11-10-2022

Articolo 24 del CCNL 2006-2009 relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Maggiorazione dell’indennità di presidenza e applicazione del criterio pro rata ai fini dell’indennità di buonuscita

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare si forniscono indicazioni alle Strutture territoriali in merito alla valutazione nel trattamento di fine servizio della maggiorazione dell’indennità di presidenza prevista dall’articolo 24 del CCNL 2006-2009 relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

INDICE

1. Premessa

2. Quadro normativo

3. Adempimenti operativi

1. Premessa

Con la nota operativa n. 10 del 5 marzo 2010 sono state fornite indicazioni alle Strutture territoriali dell’Istituto in merito alla valutazione nella base di calcolo del TFS (indennità di buonuscita) della maggiorazione dell’indennità di presidenza di cui all’articolo 24 del CCNL 2006-2009 (quadriennio normativo 2006–2009 e biennio economico 2006–2007) relativo al Comparto del personale non dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In detta nota operativa è stato altresì precisato che l’indennità di presidenza doveva essere valutata nei limiti della quota già fissata dal precedente contratto, in attesa di chiarimenti in merito alla modalità di calcolo della maggiorazione di tale emolumento prevista nella norma contrattuale richiamata.

Premesso quanto sopra, si forniscono le seguenti indicazioni unitamente a un sintetico riepilogo della normativa e delle previsioni contrattuali che riguardano l’indennità in argomento.

2. Quadro normativo

L’indennità di presidenza (corrisposta per 12 mensilità), istituita a decorrere dal 1° gennaio 2002 dall’articolo 85 del CCNL 2002-2005, ha assorbito l’indennità di amministrazione prevista dai CCNNLL del 16 febbraio 1999 e del 21 febbraio 2001 di cui ha conservato le medesime caratteristiche.

Con l’entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale, sottoscritto in attuazione del richiamato CCNL 2006-2009, tale emolumento viene rideterminato, secondo gli importi di cui alla tabella D (Allegato n. 1).

In particolare, il comma 1 dell’articolo 24 del citato contratto prevede che l’incremento di detta indennità venga attuato utilizzando una quota delle risorse del Fondo unico di Presidenza di cui all’articolo 83, comma 6, del CCNL del 17 maggio 2004, già destinata alla corresponsione dei compensi accessori.

Il comma 2 del medesimo articolo precisa, inoltre, che la maggiorazione derivante dall’applicazione del comma 1 concorre alla base di calcolo dell’indennità di buonuscita con il criterio del pro rata. La particolare modalità di valorizzazione della maggiorazione aveva indirizzato l’Istituto, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri, a sospendere la valutazione di tale incremento nel calcolo della prestazione.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in relazione all’articolo 24 del CCNL 2006-2009 e all’applicazione del criterio pro rata ai fini del TFS, ha precisato che, in linea con il parere espresso dalla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, “sembra non esservi alcun contrasto tra l’art. 24 CCNL 2006-2009 e l’art. 3 del DPR 1032/1973, per quanto attiene al sistema di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ciò in quanto la base contributiva, cui lo stesso art. 3 del DPR 1032/1973 fa riferimento, è ben definita dall’art. 38 del medesimo decreto, il quale, al secondo comma, prevede espressamente che «concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale»”.

Pertanto, considerato che tale indennità viene già valorizzata parametrata su 36 ore lavorative e non su 38 (cfr. la tabella D del CCNL riportata nell’Allegato n. 1),“non si rinvengono motivi ostativi all’applicazione, nei termini previsti dal sistema pro-rata, della maggiorazione della predetta indennità, riconosciuta ex art. 24 CCNL 2006-2009 al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Adempimenti operativi

Tenuto conto che l’Istituto, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, liquida le prestazioni di fine servizio sulla base dei dati giuridici ed economici comunicati dall’Amministrazione di appartenenza e secondo la modalità di calcolo indicata all’articolo 3 dello stesso D.P.R., ai fini della corretta applicazione della previsione contrattuale in commento di cui all’articolo 24, comma 2, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i dipendenti destinatari del beneficio e che risultino cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale (CCNL 2006-2009), provvederà a inviare alla Struttura territoriale INPS competente una scheda analitica, riportante il valore della maggiorazione alla data del 10 novembre 2009 (data di entrata in vigore del contratto collettivo integrativo quadriennale) e l’anzianità maturata durante il periodo di spettanza dell’incremento previsto, nonché l’importo lordo che sulla base dei due parametri indicati (maggiorazione e anzianità dal 10 novembre 2009) concorre a quantificare l’indennità di buonuscita nel rispetto del sistema del pro rata.

Unitamente alla scheda analitica dovranno essere inviati la Comunicazione di cessazione e l’Ultimo Miglio TFS con l’indicazione dell’indennità di presidenza nei valori previsti a decorrere dal 1° gennaio 2003, riportati dalla tabella E di cui all’articolo 85 del CCNL 2002-2005 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003).

Sulla base di quanto sopra esposto, la Struttura territoriale INPS competente provvederà alla liquidazione della prestazione comprensiva della maggiorazione dell’indennità di presidenza.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Fonte: Inps

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