Nuove modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 (c.d. Fondo esattoriale). Articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 8 maggio 2018, n. 55. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
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di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e della pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 8 maggio 2018, n. 55, a decorrere dal 1° luglio 2017 è stato introdotto un diverso sistema di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo esattoriale rispetto a quello disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 377. È stato previsto inoltre un trattamento aggiuntivo alla pensione anticipata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) mediante la valorizzazione della contribuzione versata al Fondo esattoriale.
INDICE
Premessa
1. Ambito temporale di applicazione delle disposizioni
2. Ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni
3. Prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo
3.1 Pensione di vecchiaia
3.2 Pensione di invalidità
3.3 Pensione ai superstiti
3.4 Trattamento aggiuntivo alla pensione anticipata a carico dell’AGO
4. Nuovo sistema di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo
5. Rimborso della contribuzione versata al Fondo
6. Istruzioni contabili
Premessa
L’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dispone che: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 [Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, già Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dallo esattorie delle imposte dirette, c.d. Fondo esattoriale (di seguito Fondo)] per l’armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell’assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335”.
In attuazione di tale norma, è stato emanato il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 8 maggio 2018, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 136 del 14 giugno 2018 (Allegato n. 1) che ha previsto – ai fini dell’armonizzazione della disciplina previdenziale del Fondo con quella dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335 – un nuovo sistema di calcolo delle prestazioni erogate dal Fondo, nonché la valorizzazione della contribuzione versata al Fondo per la liquidazione di un trattamento aggiuntivoalla pensione anticipata a carico dell’AGO.
A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con le note protocollo n. 1268 del 4 febbraio 2019 e n. 3211 del 19 aprile 2021 in merito alle disposizioni in oggetto, si forniscono le istruzioni applicative delle predette disposizioni.
1. Ambito temporale di applicazione delle disposizioni
Come indicato in premessa, l’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 193 del 2016 ha demandato alla fonte secondaria l’individuazione delle nuove modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, a decorrere dal 1° luglio 2017.
In attuazione di tale norma è stato emanato il citato D.M. n. 55 del 2018 che, all’articolo 2, comma 1, ha previsto invece che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia dal 14 giugno 2018.
Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che “in base al principio gerarchico della prevalenza della fonte primaria sulla fonte secondaria, si ritiene di individuare quale data di decorrenza dell’operatività delle nuove modalità di calcolo delle prestazioni del Fondo il 1° luglio 2017”.
2. Ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni
Il Fondo è stato istituito dall’articolo 110 dell’abrogato Regio Decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, recante “Testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette” e la sua disciplina è stata ridefinita con la legge 2 aprile 1958, n. 377 – successivamente modificata con legge 29 luglio 1971, n. 587 – che ne regola tutt’oggi il funzionamento.
È obbligatoriamente iscritto al Fondo il personale che riveste le qualifiche o appartiene alle categorie indicate negli articoli 8 e 9 della citata legge n. 377 del 1958, dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi; sono compresi tra gli iscritti coloro che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni a orario normale. Sono altresì compresi tra i predetti dipendenti anche i soggetti di cui all’articolo 123, comma 1, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
Sono esclusi dall’iscrizione al Fondo i dipendenti assunti per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge. Al riguardo si rinvia alla circolare n. 61 del 31 marzo 2011, che ha riepilogato al paragrafo 4 la definizione complessiva dei criteri di iscrivibilità al Fondo. Si conferma, inoltre, quanto precisato nella circolare n. 47 del 26 febbraio 1998 in relazione all’iscrivibilità al Fondo medesimo, avuto riguardo alla natura dell’attività lavorativa svolta per contratto e non alla forma contrattuale prescelta. Pertanto, non rileva la tipologia del contratto di lavoro a termine bensì l’oggettivo carattere di eccezionalità o di temporaneità conferito all’attività svolta da una norma del contratto collettivo o dalla legge.
Dal 1° luglio 2017, in forza del disposto di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, sono state sciolte le società del gruppo Equitalia – con esclusione della società Equitalia Giustizia S.p.A., che svolge funzioni diverse dalla riscossione – e, contestualmente, è stata istituita, con natura di ente pubblico economico, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate, che “subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali”. Al riguardo, si rileva che il personale delle società del gruppo Equitalia, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è stato trasferito all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, così come disposto dal comma 9 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016.
Nel rinviare, pertanto, a quanto già illustrato con la sopracitata circolare n. 61 del 31 marzo 2011, per quanto concerne le aziende che effettuano attività di riscossione, si ricorda, inoltre, che il comma 16 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016 prevede espressamente che: “I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all’articolo3deldecreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all’agenzia di cui al comma 3 del presente articolo”.
Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutti i soggetti iscritti al Fondo, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le disposizioni in oggetto trovano applicazione nei confronti di tutti gli iscritti al Fondo e non solo del personale ex Equitalia, anche se in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, fermo restando il rispetto dell’armonizzazione delle prestazioni del Fondo con i principi della legge n. 335 del 1995.
Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge n. 377 del 1958, i soggetti iscritti al Fondo successivamente al compimento del 50° anno di età non hanno diritto alle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo; nei confronti di detti soggetti trova applicazione l’articolo 33 della stessa legge in materia di rimborso dei contributi versati al Fondo (cfr. il successivo paragrafo 5).
3. Prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo
Il Fondo, in presenza dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, eroga in favore dei propri iscritti la pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità, il trattamento aggiuntivo alla pensione anticipata a carico dell’AGO – secondo le indicazioni contenute al successivo paragrafo 3.4 – e, in favore dei loro superstiti, la pensione di reversibilità e la pensione indiretta.
3.1 Pensione di vecchiaia
In favore dei soggetti iscritti al Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la liquidazione della pensione di vecchiaia è subordinata al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), contestualmente a quelli previsti nel Fondo (cfr. l’art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449); in particolare, è richiesta la maturazione di almeno quindici anni di anzianità contributiva nel predetto Fondo.
3.2 Pensione di invalidità
In favore dei soggetti iscritti al Fondo è riconosciuta la pensione di invalidità, a condizione che il richiedente:
• sia riconosciuto invalido in costanza di assicurazione obbligatoria o volontaria al Fondo;
• possa far valere almeno cinque anni di contribuzione di cui tre anni nell’ultimo quinquennio;
• cessi dal servizio;
• presenti domanda entro un anno dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l’ultimo contributo.
La liquidazione della pensione di invalidità a favore dell’iscritto che presenta la domanda in costanza di servizio è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro entro un mese dalla ricezione della comunicazione di avvenuto riconoscimento dello stato dell’invalidità, a pena di decadenza del diritto.
3.3 Pensione ai superstiti
Il Fondo riconosce la pensione di reversibilità in favore dei superstiti del titolare di trattamento pensionistico erogato dallo stesso Fondo.
Il Fondo eroga, altresì, la pensione indiretta in favore dei superstiti dell’iscritto che possa far valere nel Fondo cinque anni di contribuzione, di cui tre anni nel quinquennio precedente il decesso, oppure quindici anni di contribuzione alla data del decesso.
3.4 Trattamento aggiuntivo alla pensione anticipata a carico dell’AGO
L’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 55 del 2018, ha previsto che “tutti i contributi versati per ciascun anno dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo costituiscono il montante individuale contributivo annuale dell’iscritto da trasformare in pensione aggiuntiva al trattamento previsto dall’assicurazione generale obbligatoria” e che “i contributi sono validi anche per la liquidazione della pensione aggiuntiva al trattamento pensionistico anticipato”.
Fermo restando che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il Fondo non eroga la pensione anticipata, a decorrere dal 1° luglio 2017 gli iscritti al Fondo possono conseguire la pensione anticipata a carico dell’AGO ai sensi dell’articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e hanno diritto, unitamente a essa, al trattamento aggiuntivo a carico del Fondo.
Il trattamento aggiuntivo, per il riconoscimento del quale non è richiesto un requisito contributivo minimo, è liquidato sulla base della contribuzione integrativa versata al Fondo, applicando il sistema di calcolo di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, secondo quanto indicato alla lettera b) del successivo paragrafo 4.
La domanda di pensione anticipata presentata dall’iscritto al Fondo ai sensi dell’articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, si intende utilmente presentata anche al fine del riconoscimento del trattamento aggiuntivo a carico del Fondo.
Il trattamento aggiuntivo è reversibile in favore dei superstiti del pensionato, in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nell’AGO e con le modalità e nei limiti previsti nella predetta Assicurazione anche ai fini dell’individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione e della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.
La pensione anticipata a carico dell’AGO e il trattamento aggiuntivo a carico del Fondo costituiscono un’unica pensione ai fini dell’applicazione degli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico, quali gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva, ecc.
Ai fini dell’accertamento del requisito del c.d. importo soglia di cui al comma 11 del citato articolo 24, si tiene conto dell’importo del trattamento aggiuntivo maturato a carico del Fondo.
I soggetti in favore dei quali è stata da ultimo versata contribuzione presso il Fondo ed è stata liquidata la pensione anticipata a carico dell’AGO ai sensi dell’articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, con decorrenza compresa tra il 1° luglio 2017 e il mese di pubblicazione della presente circolare, a domanda, hanno diritto al trattamento aggiuntivo con la stessa decorrenza della pensione anticipata a carico dell’AGO. In tali casi, devono essere interamente recuperate le somme eventualmente corrisposte a titolo di rimborso della contribuzione presso il Fondo, ovvero, deve essere annullata la ricongiunzione nell’AGO della contribuzione versata presso il Fondo. I ratei arretrati devono essere corrisposti nel limite della prescrizione quinquennale.
Non hanno diritto al trattamento aggiuntivo i soggetti che accedono ai trattamenti pensionistici anticipati a carico dell’AGO ai sensi di disposizioni diverse dell’articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011 (pensione “opzione donna”, “quota 100”, lavoratori precoci, lavoratori addetti ad attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, in cumulo, in totalizzazione ecc.). Al riguardo si rammenta che gli iscritti al Fondo, poiché la contribuzione versata nell’AGO non può essere utilizzata disgiuntamente dalla contribuzione versata al Fondo, per conseguire i trattamenti pensionistici anticipati a carico dell’AGO ai sensi di disposizioni diverse dell’articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, devono alternativamente:
- ottenere il rimborso della contribuzione versata al Fondo, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge (cfr. il successivo paragrafo 5);
- richiedere, entro la data di presentazione della domanda di pensione, se in possesso di almeno un contributo per attività “non esattoriale”, la ricongiunzione nell’AGO della contribuzione versata al Fondo ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
4. Nuovo sistema di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo
L’articolo 1 del D.M. n. 55 del 2018, in attuazione dell’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, chiarisce che la finalità dello stesso è quella di individuare in via esclusiva le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, secondo la disciplina previdenziale dell’AGO, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi della legge n. 335 del 1995.
Pertanto, la finalità dell’intervento normativo è quella di stabilire una nuova modalità di determinazione dell’importo dei trattamenti pensionistici previsti dal Fondo.
Infatti, l’articolo 2, comma 1, dello stesso D.M., nell’introdurre un nuovo sistema di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo diverso da quello disciplinato dalla legge n. 377 del 1958, prevede che “tutti i contributi versati […] costituiscono il montante individuale […] da trasformare in pensione aggiuntiva”. In particolare, detto articolo dispone che ai fini della determinazione dell’importo dei trattamenti pensionistici erogati dal Fondo, tutti i contributi versati per ciascun anno dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo costituiscono il montante individuale contributivo annuale dell’iscritto da trasformare in “pensione aggiuntiva” al trattamento previsto dall’AGO.
Inoltre, è precisato nei successivi commi del medesimo articolo 2 che il montante contributivo si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione. Il tasso annuo di capitalizzazione è determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni. L’importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi rivalutato per il coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica dell’assicurato al momento del pensionamento di cui alla “Tabella A” allegata alla legge n. 335 del 1995 e successive modificazioni, come rideterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995.
Ciò premesso, si forniscono di seguito i necessari chiarimenti per l’attuazione delle disposizioni in esame.
L’importo delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo, di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, è determinato dalla somma:
- della quota di pensione a carico dell’AGO, in relazione ai contributi nella stessa versati, determinata sulla base della disciplina vigente nella medesima assicurazione;
- b)della “quota aggiuntiva” di pensione a carico del Fondo, in relazione ai contributi nello stesso versati, determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 180 del 1997, in materia di esercizio della facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
L’applicazione del decreto legislativo n. 180 del 1997 ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera b), risponde al dettato contenuto nel decreto ministeriale in esame, nella parte in cui prevede la valorizzazione, ai fini della determinazione dell’importo dei trattamenti pensionistici erogati dal Fondo, di “tutti” i contributi versati nello stesso Fondo – anche precedentemente al 31 dicembre 1995 – per la costituzione del montante individuale contributivo annuale da trasformare in trattamento aggiuntivo a quello previsto dall’AGO, ferma restando la finalità di armonizzare la disciplina previdenziale prevista per gli iscritti al Fondo con quella prevista per gli iscritti all’AGO, in applicazione dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge n. 335 del 1995.
Infatti, in base alla normativa vigente, l’unico istituto che consente di computare un montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995 è quello dell’opzione al sistema contributivo disciplinata dall’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e dal citato decreto legislativo n. 180 del 1997, attuativo della delega conferita nel comma 24, dell’articolo 1 della citata legge n. 335 del 1995.
Pertanto, ai fini del calcolo della quota di cui alla predetta lettera b), si richiamano le istruzioni fornite con le circolari n. 148 del 24 agosto 2000, n. 181 dell’11 ottobre 2001 e n. 108 del 7 giugno 2002.
Al riguardo, si chiarisce che per l’individuazione del montante contributivo mediante il calcolo di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 180 del 1997 occorre considerare la sola contribuzione versata al Fondo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 1), della legge n. 377 del 1958; inoltre, la rivalutazione della contribuzione mediante l’applicazione dei tassi di capitalizzazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 335 del 1995 avviene secondo le regole di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997.
Si precisa, infine, che il rinvio alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 180 del 1997 e ai chiarimenti contenuti nelle circolari attuative, riguarda esclusivamente le modalità di calcolo della quota di cui alla precedente lettera b), non rilevando, a tal fine, la ricorrenza delle condizioni di legge per l’esercizio dell’opzione (meno di diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; quindici anni di anzianità contributiva complessiva di cui almeno 5 anni dal 1° gennaio 1996). Detto rinvio, inoltre, non determina l’applicazione degli istituti riservati ai soggetti privi di contribuzione al 31 dicembre 1995, quali quelli disciplinati dall’articolo 1, commi 7, 16 e 40, della legge n. 335 del 1995, in materia di valutazione dell’anzianità contributiva ai fini del diritto alla pensione anticipata a prescindere dall’età anagrafica, di integrazione al trattamento minimo e di benefici per le lavoratrici madri.
Il nuovo sistema di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo, come sopra descritto, si applica ai trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1° luglio 2017.
Le pensioni di vecchiaia, di invalidità e indirette ai superstiti erogate dal Fondo con decorrenza compresa tra il 1° luglio 2017 e il mese di pubblicazione della presente circolare devono essere ricostituite d’ufficio dalla decorrenza originaria, ai fini dell’applicazione del nuovo sistema di calcolo descritto.
Le pensioni di reversibilità erogate dal Fondo devono essere ricostituite d’ufficio dalla decorrenza originaria, ai fini dell’applicazione del nuovo sistema di calcolo descritto, solo se derivanti da pensioni dirette a carico del Fondo con decorrenza compresa tra il 1° luglio 2017 e il mese di pubblicazione della presente circolare.
5. Rimborso della contribuzione versata al Fondo
Resta ferma la facoltà di chiedere i rimborsi della contribuzione integrativa versata al Fondo secondo la disciplina di quest’ultimo, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 32 della legge n. 377 del 1958 e 7 della legge n. 587 del 1971. Al riguardo si rinvia al messaggio n. 4971 del 24 luglio 2015.
In particolare, il rimborso di cui al suddetto articolo 32 può essere richiesto dagli iscritti al Fondo che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia a carico del predetto Fondo (quindici anni di contribuzione). Tale facoltà non può essere esercitata prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si riferisce l’ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette.
L’articolo 7 della legge n. 587 del 1971 prevede, invece, la facoltà di chiedere il rimborso della contribuzione versata al Fondo per coloro che sono in possesso del requisito contributivo minimo previsto per la pensione di vecchiaia a carico del predetto Fondo al momento della cessazione dal servizio. Tale norma dispone che: “Detta facoltà non può essere più esercitata quando sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell’età pensionabile secondo le norme del Fondo”. Ai fini dell’individuazione del termine per l’esercizio della predetta facoltà, si fa rinvio alle istruzioni fornite al paragrafo 3 della circolare n. 120 del 5 giugno 1998, nonché con il messaggio n. 17832 del 5 novembre 2013.
Pertanto, per ottenere il rimborso della contribuzione ai sensi del citato articolo 7 la relativa domanda deve essere presentata entro il quarto anno precedente il compimento dell’età pensionabile determinata tenendo conto degli adeguamenti alla speranza di vita (cfr. l’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
A titolo esemplificativo, un lavoratore nato il 18 settembre 1958 perfeziona l’età pensionabile comprensiva delle stime relative all’adeguamento alla speranza di vita il 18 marzo 2026 (67 anni e 6 mesi); pertanto, il termine ultimo per la presentazione della domanda di rimborso in oggetto è il 17 marzo 2022.
Il rimborso della contribuzione versata al Fondo rende indisponibile la stessa ai fini della liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo. Pertanto, ove le Strutture territoriali debbano procedere alla liquidazione di una prestazione pensionistica utilizzando la contribuzione versata al Fondo, dovranno preliminarmente verificare che la contribuzione da utilizzare non sia stata oggetto di rimborso.
Il rimborso della contribuzione non spetta ai soggetti che alla data di presentazione della relativa domanda abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata a carico dell’AGO ai sensi dell’articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e all’unito trattamento aggiuntivo a carico del Fondo di cui al precedente paragrafo 3.4.
6. Istruzioni contabili
L’imputazione contabile dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, invalidità e superstiti previsti dalla legge n. 377 del 1958, benché rideterminati come indicato dal D.M. n. 55 del 2018, in applicazione dell’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 193/2016, e successive modificazioni, avverrà agli stessi conti già in uso: ESR30000/ESR10040.
Eventuali riaccrediti di rate di pensione non andate a buon fine saranno rilevati in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione “3255 – Somme non riscosse dai beneficiari per rate di pensione – ESR”.
Per rilevare gli oneri derivanti dal trattamento aggiuntivo al trattamento pensionistico AGO, come previsto dalle norme in argomento, si istituiscono, nell’ambito del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette – Gestione assicurativa a ripartizione – ESR, i seguenti conti:
ESR30104 – onere relativo al trattamento aggiuntivo conseguito unitamente alla pensione anticipata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria – articolo 2, comma 1, del D.M. 8 maggio 2018, n. 55, in applicazione dell’art. 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e successive modificazioni e integrazioni;
ESR10104 – debiti per il trattamento aggiuntivo conseguito unitamente alla pensione anticipata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria – articolo 2, comma 1, del D.M. 8 maggio 2018, n. 55, in applicazione dell’art. 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e successive modificazioni e integrazioni.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine saranno rilevati in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione “3256 – Somme non riscosse dai beneficiari per rate di trattamento aggiuntivo – art. 2 comma 1 D.M. 8 maggio 2018 – ESR”.
Le contabilizzazioni avverranno seguendo i normali canali in uso per le pensioni (PC0 e PC1).
In allegato si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |