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Circolare numero 114 del 13-10-2022

Articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. Decreto Aiuti bis). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni applicative relativamente all’incremento mensile delle pensioni per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2022 e tredicesima.

INDICE

Premessa

1. Trattamenti rientranti nell’ambito di applicazione

2. Calcolo dell’incremento

3. Modalità di pagamento

3.1Pensioni della gestione sostitutiva INPGI

4. Prestazioni assistenziali

5. Rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito

6. Istruzioni contabili

Premessa

L’articolo 21 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, cosiddetto Decreto Aiuti bis, prevede, alla lettera b) del comma 1, che:

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:

a)[…]

b) nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L’ incremento di cui alla presente lettera non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L’incremento di cui alla presente lettera è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento disciplinato dalla presente lettera l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l’anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022”.

L’incremento in parola, quindi, è disposto nelle more dell’applicazione della perequazione delle pensioni per l’anno 2022, con decorrenza 1° gennaio 2023, e non rileva ai fini della stessa né per l’individuazione dell’aliquota di perequazione né per la determinazione dell’importo da assoggettare a perequazione.

Con riferimento alla misura di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 21 del decreto-legge in commento saranno fornite istruzioni con successiva circolare.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dei benefici in parola.

1. Trattamenti rientranti nell’ambito di applicazione

La norma in commento prevede che l’incremento sia calcolato con le stesse modalità di cui all’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

A tale proposito si rammenta che, come da ultimo illustrato con la circolare n. 197 del 23 dicembre 2021, per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS a esclusione delle seguenti:

1) prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;

2) prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;

3) prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;

4) pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse pensionistiche per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Alla luce di quanto riportato in premessa, pertanto, sono da escludere dall’incremento le prestazioni di cui ai punti 3) e 4).

Le prestazioni di cui ai punti 1) e 2), invece, considerato che sono soggette ai normali meccanismi di perequazione, andranno escluse dal cumulo perequativo ma dovrà essere loro attribuito il 2% sull’importo della singola pensione a eccezione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che non entra nel cumulo perequativo né beneficia dell’incremento del 2%, non trattandosi di una pensione.

Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto (cosiddetti piani “M4”, “Z9” e “M7”), l’incremento è stato calcolato come indicato al paragrafo 2) e l’importo ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

Nel caso di quote di pensione corrisposte a importo fisso e per le quali non è prevista la perequazione, l’importo è stato attribuito per intero al titolare.

2. Calcolo dell’incremento

In applicazione del citato articolo 21, gli importi da corrispondere sono come di seguito graduati, tenendo altresì conto della clausola di salvaguardia pari, nel massimo, a € 52,44 da applicare al limite superiore di importo.

Importo limite

€ 2.692,00

minimo INPS

€ 524,35

% aumento

2,00%

DA

A

% aumento

incremento massimo nella fascia

incremento massimo di salvaguardia

limite di salvaguardia

1° fascia

0

€ 2.097,40

2,00%

€ 41,95

2° fascia

€ 2097,41

€ 2.621,75

1,80%

€ 9,44

3° fascia

€ 2621,76

€ 2.692,00

1,50%

€ 1,05

4° fascia

€ 2692,01

€ 2744,44

€ 52,44

€ 2.744,44

Il limite di salvaguardia è dato da € 2.692,00 maggiorato di € 52,44 pari a € 2.744,44

L’incremento è calcolato sull’importo cumulato, ove ne ricorrano le condizioni, delle pensioni del soggetto, a fasce progressive, partendo dall’importo lordo del mese di settembre 2022 per il calcolo della percentuale di incremento da attribuire al soggetto che andrà applicata sull’importo in pagamento al mese di ottobre 2022 delle pensioni del soggetto.

Il limite di importo per l’attribuzione del beneficio è pari a € 2.692,00 maggiorato di € 52,44 in base alla clausola di salvaguardia per un importo massimo di € 2.744,44.

3. Modalità di pagamento

L’incremento è corrisposto d’ufficio sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, ove dovute.

Il predetto importo sarà identificato da una specifica voce di cedolino denominata “Incremento D.L. Aiuti bis.

L’importo è imponibile ai fini IRPEF e sarà tassato su ciascuna mensilità. Per le pensioni della gestione privata sarà riportata una specifica voce denominata “Conguaglio IRPEF anno in corso”. Per le pensioni della Gestione pubblica sarà ricalcolata la voce di trattenuta IRPEF usualmente esposta.

L’incremento lordo e la relativa tassazione saranno altresì visibili sul modello “OBIS M”.

Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l’incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023.

L’incremento sulla rata della tredicesima mensilità è corrisposto in proporzione ai ratei di tredicesima spettanti. Nel caso di pensioni che non hanno diritto alla tredicesima non è corrisposto alcun incremento a valere sulla predetta mensilità.

3.1 Pensioni della gestione sostitutiva INPGI

Per le pensioni INPGI della gestione sostitutiva, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la stessa è stata trasferita all’INPS a decorrere dal 1° luglio 2022 e che il Ministero vigilante ha ritenuto necessario che, prima del trasferimento, fosse applicata la perequazione definitiva per l’anno 2021 all’1,9%, deve ritenersi che l’importo su cui applicare l’incremento di cui alla norma in commento sia quello già rivalutato all’1,9% in quanto “vigente” al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 115/2022.

4. Prestazioni assistenziali

Per le prestazioni assistenziali l’aumento perequativo trova applicazione sulle pensioni di inabilità e sull’assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché sulla pensione per sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e sulla pensione per ciechi di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382.

La perequazione non trova applicazione sulle indennità di natura assistenziale, nello specifico: indennità di accompagnamento, indennità per ciechi parziali, indennità per ciechi assoluti, indennità di comunicazione, indennità di frequenza e indennità di talassemia.

5. Rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito

L’incremento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

Gli importi percepiti a tale titolo sono, pertanto, ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.

6. Istruzioni contabili

L’onere per l’incremento del trattamento pensionistico disciplinato dall’articolo 21 del decreto-legge n. 115/2022, rilevato nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione oneri pensionistici (GAS), verrà posto in pagamento direttamente ai beneficiari tramite la procedura di pagamento delle pensioni, e contabilizzato ai seguenti conti di nuova istituzione:

GAS30157 – per rilevare l’onere per l’incremento dei trattamenti pensionistici per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima, a favore dei titolari di pensioni della gestione privata – articolo 21, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;

GAS30158 – per rilevare l’onere per l’incremento dei trattamenti pensionistici per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima, a favore dei titolari di pensioni della gestione pubblica – articolo 21, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

L’onere in parola è soggetto a ritenute fiscali, che saranno rilevate ai consueti conti già in uso.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riporta, in allegato, la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Fonte: Inps

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