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Circolare numero 120 del 04-08-2021

Convenzione tra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.), per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’Associazione sindacale Unione Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.), dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.).

INDICE

1. Premessa

2. Modalità di riscossione e riversamento delle quote associative

3. Presentazione e decorrenza della delega

4. Revoca della delega: decorrenza e validità

5. Misura della quota associativa

6. Fornitura dati

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

8. Clausola di salvaguardia

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

10. Controlli a campione e applicazione di penali

11. Istruzioni contabili

1. Premessa

In data 9 giugno 2021 è stata sottoscritta una convenzione con l’Associazione sindacale Unione Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.), sulla base dello schema convenzionale approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 27 gennaio 2021, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 dellalegge 12 marzo 1968, n. 334 (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell’Associazione sindacale.

Detta richiesta deve pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote associative senza necessità di ulteriori comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

2. Modalità di riscossione e riversamento delle quote associative

La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti per legge dalle aziende all’INPS, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.

Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato, unitamente all’importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria dello stesso. Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel “Cassetto Previdenziale Aziende agricole” e per i concedenti PCCF nel servizio “Gestione Rapporti di Lavoro Piccoli Coloni o Compartecipanti Familiari.”

La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo.

È pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote di contributo associativo, versate dall’associato, entro la data d’inizio della fase di abbinamento con il modello di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Qualora l’associato non versi per intero l’importo complessivamente dovuto per la singola rata, gli importi versati entro il termine sopra indicato saranno prioritariamente imputati al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, le eventuali somme residue saranno ripartite in misura proporzionale tra la quota associativa e le quote contrattuali che l’INPS riscuote per la convenzione in esame.

L’Istituto non procederà al riversamento delle quote associative per i versamenti effettuati successivamente al termine sopra indicato, e dette somme saranno rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.

3. Presentazione e decorrenza della delega

Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l’Associazione, tramite il servizio “Agricoltura – gestione deleghe sindacali”, inoltra, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d’identità dell’associato in corso di validità.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura della quota associativa e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

La delega deve essere debitamente sottoscritta dall’Associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Il responsabile della struttura territoriale dell’Associazione, o l’operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale a tutti i documenti allegati.

L’Associazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione della quota associativa, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dall’associato e copia del documento d’identità. La conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

Qualora pervenga all’INPS una delega su una posizione sulla quale è già attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata alla revoca espressa di quella esistente.

L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, pervenute dall’Associazione sindacale, non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

La delega produce gli effetti per l’Istituto a partire dalla prima tariffazione utile successiva alla data della sua ricezione.

Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel “Cassetto previdenziale” per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

4. Revoca della delega: decorrenza e validità

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione stessa.

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Associazione sindacale revocata e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà entro 30 giorni, all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Associazione sindacale competente, tramite procedura informatica.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima tariffazione utile dalla data di definizione della richiesta da parte dell’Istituto.

Le copie delle revoche alla riscossione sono rese disponibili nel “Cassetto previdenziale” per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

5. Misura della quota associativa

La misura della quota associativa, riportata nel testo di delega, deve essere notificata all’Istituto dalle Associazioni sindacali. La quota associativa può essere stabilita in misura fissa o percentuale e differenziata a livello territoriale e/o aziendale.

6. Fornitura dati

Nel servizio “Agricoltura: gestione deleghe sindacali”, accessibile dai servizi on line del sito istituzionale, l’INPS metterà a disposizione dell’Associazione l’ammontare delle quote riscosse nel periodo distinte per provincia; i dati degli associati con il dettaglio delle singole quote emesse e riscosse; l’indicazione dei costi del servizio reso dall’Istituto, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della Associazione sindacale.

La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli articoli 8 e 13 della convenzione).

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Associazione sindacale.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla presente Convenzione l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

  1. Euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
  2. Euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
  3. Euro 3,31 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione code line (una tantum annuale);
  4. Euro 3,07 annui per la gestione e revoca deleghe sindacali;
  5. Euro 0,31 trimestrale per la gestione singolo modello F24.

Il versamento dell’importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall’Associazione sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.

È a carico dell’Associazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

8. Clausola di salvaguardia

L’Istituto è estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Associazione sindacale, nonché alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l’Associazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità anche verso altri soggetti terzi comunque derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L’Associazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l’Istituto comunica all’Associazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni scritte, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L’istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

• perdita da parte dell’organizzazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;

• mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della convenzione;

• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Associazione sindacale;

• eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti;

• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;

• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;

• adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell’Associazione sindacale, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;

• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione sindacale, indicati nell’articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;

• ove siano applicate all’Associazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Associazione sindacale stessa.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà all’Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.

La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti Autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.

10. Controlli a campione e applicazione di penali

L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all’Associazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno il 10% delle deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse dall’Associazione sindacale e validate ai fini della tariffazione.

Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Associazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la delega in originale e copia del documento d’identità dell’associato che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 3).

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata, alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione.

Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l’Istituto procederà all’applicazione di una penale pari ad € 106,00 (euro centosei) per ogni singola irregolarità.

Nell’eventualità in cui siano applicate all’Associazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.

11. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di cui trattasi, effettuate per conto dell’Associazione sindacale Unione Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.), si istituisce il seguente conto:

GPN25211 – Contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), riscossi per conto dell’Associazione sindacale Unione Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.).

Si istituiscono inoltre i seguenti conti, che verranno utilizzati dalla Direzione generale per completare le operazioni contabili:

GPN35211 – Accreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), riscossi per conto dell’Associazione sindacale Unione Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.);

GPN11211 – Debito v/ Unione Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.), per contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.) riscossi per suo conto.

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione sindacale Unione Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.), saranno curati direttamente dalla Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali.

Nell’Allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi

Fonte: Inps

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