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Rivalutazione definitiva delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2022
Con la presente circolare si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione definitiva delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2022.
INDICE
1. Premessa
2. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
2.1 Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022
2.2 Modalità di attribuzione della rivalutazione definitiva 2022
3. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
4. Tabelle
5. Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
6. Pensioni della Gestione pubblica
6.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
7. Prestazioni di accompagnamento a pensione
8. Prestazioni di invalidità civile e assegno sociale
1. Premessa
L’Istituto ha concluso le attività di rivalutazione definitiva delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2022.
Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
2. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
L’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, prevede che:
“1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:
a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l’anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022”.
Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS ad esclusione delle seguenti:
- prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
- prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
- prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
- pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo “GP1AV35N” di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.
Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.
2.1 Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022
Con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022 è stato comunicato che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’ISTAT, è stata pari all’1,90%.
Tale valore rappresenta l’indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l’anno 2022. Conseguentemente, si è proceduto al conguaglio da perequazione rispetto al valore dell’1,70% utilizzato in sede di rinnovo per l’anno 2022.
Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2022 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza | Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegni vitalizi |
1° gennaio 2022 | 525,38 € | 299,49 € |
IMPORTI ANNUI | 6.829,94 € | 3.893,37 € |
2.2 Modalità di attribuzione della rivalutazione definitiva 2022
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge Finanziaria 2001), all’articolo 69 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001 la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%. L’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
Di seguito si riporta la tabella di riepilogo.
AUMENTI PER COSTO VITA | |||||
dal | Fasce trattamenti complessivi | % indice perequazione da attribuire | Aumento del | Importo trattamenti complessivi | |
da | a | ||||
1° gennaio 2022 | Fino a 4 volte il TM | 100 | 1,900% | – | 2.062,32 |
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM | 90 | 1,710% | 2.062,33 | 2.577,90 | |
Oltre 5 volte il TM | 75 | 1,425% | 2.577,91 | – | |
3. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206/2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:
a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
ovvero, in alternativa,
b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge n. 388/2000, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono, pertanto, rivalutate sempre singolarmente.
Poiché l’indice ordinario per il 2022 è risultato superiore all’1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera a) sull’intero importo.
4. Tabelle
Nell’Allegato n. 1 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2022.
Si fornisce, inoltre, la tabella utile al calcolo della “trattenuta teorica massima” applicabile su pensione in caso di recupero per indebiti “propri”.
5. Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 2.1 sono state rivalutate anche le quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:
- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
- M5 Assegno alimentare per figli;
- M6 Assegno alimentare per ex coniuge.
Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1-Trattenuta Fondo Clero.
Si rinvia in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
6. Pensioni della Gestione pubblica
Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2022 è pari a 804,56 €; l’importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in 784,56 €.
Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.
Si conferma che anche per l’anno 2022, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla Gestione Dipendenti Pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria” attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.
6.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.
Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi – Gestione Dipendenti Pubblici.
7. Prestazioni di accompagnamento a pensione
Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.
Si rammenta, inoltre, che il pagamento delle suddette prestazioni corrisposte ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dell’articolo 4 della citata legge n. 92/2012 viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.
La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene, invece, effettuata con le generali regole del cumulo fiscale.
8. Prestazioni di invalidità civile e assegno sociale
L’aumento perequativo di cui all’articolo 21 del decreto-legge n. 115/2022 trova applicazione anche alle prestazioni assistenziali, ovvero alle prestazioni di invalidità civile e assegno sociale/pensione sociale.
Le predette prestazioni sono di seguito riportate:
– pensione di inabilità, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
– assegno mensile di assistenza, di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971;
– assegno sociale sostitutivo, di cui all’articolo 19 della legge n. 118/1971;
– pensione non riversibile per sordi, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e alla legge 20 febbraio 2006, n. 95;
– pensione non riversibile per ciechi, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382;
– indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e alla legge 21 novembre 1988, n. 508;
– indennità di comunicazione, di cui alla legge n. 508/1988;
– indennità accompagnamento cieco assoluto, di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge n. 508/1988;
– indennità speciale, di cui alla legge n. 508/1988;
– indennità di frequenza, di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;
– indennità di talassemia, di cui all’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
– assegno sociale, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
– pensione sociale, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |