Erogazione di una retribuzione una tantum ai lavoratori delle aziende della Distribuzione Moderna Organizzata. Ricalcolo delle prestazioni economiche di maternità, di malattia, di congedo matrimoniale e delle integrazioni salariali di cui al D.lgs n. 148/2015. Istruzioni contabili
Ai Dirigenti centrali e territoriali
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territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Il CCNL stipulato in data 19 dicembre 2018 da Federdistribuzione e dalle Organizzazioni sindacali FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL e UILTuCS – UIL ha previsto l’erogazione di un importo una tantum che comporta la rideterminazione delle prestazioni economiche di maternità, di malattia, di congedo matrimoniale e delle integrazioni salariali di cui al D.lgs n. 148/2015. La presente circolare fornisce le istruzioni di prassi, operative e contabili.
INDICE
1. Premessa
2. Il ricalcolo delle prestazioni economiche erogate ai lavoratori
2.1. Le integrazioni salariali di cui al D.lgs n. 148/2015
2.1.1. Temine di decadenza per la richiesta di rimborso o di conguaglio
2.1.2. Il contributo addizionale
3. Istruzioni operative
4. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 19 dicembre 2018 Federdistribuzione e le Organizzazioni sindacali FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL e UILTuCS – UIL hanno sottoscritto il rinnovo della parte normativa ed economica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende della Distribuzione Moderna Organizzata (di seguito, CCNL DMO) e per i lavoratori subordinati delle stesse dipendenti, valevole per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste per specifici istituti contrattuali disciplinati dal medesimo CCNL DMO.
L’articolo 21 del CCNL DMO disciplina l’erogazione di un importo una tantum secondo i seguenti importi e criteri:
– euro 500,00 lordi con la retribuzione del mese di febbraio 2019 (a copertura del periodo da aprile 2015 a novembre 2018);
– euro 389,00 lordi con la retribuzione del mese di marzo 2020.
Per i lavoratori che sono stati in forza senza soluzione di continuità nel periodo dal 1° aprile 2015 al 30 novembre 2018, l’una tantum è prevista in misura piena.
Gli importi sono suddivisi su base mensile in quarantaquattro quote frazionali, maturabili per la presenza in servizio di almeno quindici giorni su base mensile in caso di:
– assunzioni successive al 1° aprile 2015 ed entro il 30 novembre 2018;
– assenze o aspettative non retribuite intervenute nel periodo 1° aprile 2015 – 30 novembre 2018;
– sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale intervenute nel periodo 1° aprile 2015 – 30 novembre 2018.
Per i lavoratori part-time gli importi di cui sopra sono ulteriormente ricalcolati in ragione dell’orario di lavoro contrattualmente previsto.
La platea degli aventi diritto all’una tantum è individuata sulla base della sussistenza contemporanea delle seguenti condizioni in capo ai singoli lavoratori:
– che siano occupati presso aziende già associate a Federdistribuzione alla data di sottoscrizione del CCNL DMO (19 dicembre 2018);
– che siano in forza già a tale data e il cui rapporto di lavoro sia stato disciplinato dal CCNL in vigore al 31 dicembre 2013;
– che risultino ancora in forza alle scadenze previste per l’erogazione dell’una tantum.
Si ricorda che i datori di lavoro che applicano il CCNL DMO devono esporre, sin dal mese di marzo 2019, nel flusso Uniemens il codice contratto 335.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del D.lgs 2 settembre 1997, n. 314, l’importo erogato ai lavoratori a titolo di una tantum è assoggettato a contribuzione nel mese di corresponsione, sempre che sia rispettato il termine stabilito contrattualmente, ed è imputato allo stesso mese. L’eventuale corresponsione in ritardo dell’indennità una tantum rispetto ai termini contrattualmente stabiliti non produce un differimento dell’obbligazione contributiva, che deve essere, invece, soddisfatta nel rispetto di tali termini e, se adempiuta tardivamente, comporta l’aggravio degli accessori di legge.
2. Il ricalcolo delle prestazioni economiche erogate ai lavoratori
L’erogazione dell’una tantum di euro 500,00 lordi, sebbene sia prevista alla scadenza indicata in premessa, ha riflessi sulle prestazioni economiche di maternità, malattia, congedo matrimoniale e sulle integrazioni salariali di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, riferite al periodo dal 1° aprile 2015 al 30 novembre 2018.
Si precisa peraltro che l’importo di euro 389,00 lordi, in quanto riferito a un mese di retribuzione successivo alla stipulazione del CCNL DMO, non incide sulle prestazioni già erogate.
Alla luce delle previsioni contenute all’articolo 21 del CCNL DMO, il ricalcolo in argomento interessa i soli datori di lavoro per i quali ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
– datori di lavoro che applicano il CCNL DMO sottoscritto in data 19 dicembre 2018;
– datori di lavoro già associati a Federdistribuzione alla data di sottoscrizione del suddetto CCNL DMO.
Per quanto attiene alle prestazioni oggetto del ricalcolo, si rappresenta che le medesime sono:
– prestazioni godute da lavoratori alle dipendenze dei suddetti datori di lavoro alla data del 19 dicembre 2018, il cui rapporto di lavoro risulti disciplinato dal CCNL in vigore dal 31 dicembre 2013 e che risultino ancora in forza alla data del 28 febbraio 2018;
– prestazioni riferite al periodo di paga dal 1° aprile 2015 al 30 novembre 2018.
Con riferimento alle prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché ai riposi orari post-partum, sulle “retribuzioni” corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell’INPS, conguagliabili con i contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, il ricalcolo nei termini prescrizionali previsti per legge (come richiamati nella circolare n. 67 del 3 aprile 2002) si conforma, in quanto applicabili, alle indicazioni fornite, secondo le quali detti emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi (cfr. la circolare n. 127 del 17 maggio 1991 e le altre precedenti ivi richiamate).
Resta fermo che le quote dell’importo una tantum relative ai periodi integrati nell’arco di tempo sopraindicato potranno essere poste in pagamento entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili.
2.1. Le integrazioni salariali di cui al D.lgs n. 148/2015
Le aziende alle quali si applica il CCNL DMO sono inquadrate nel settore del commercio e, pertanto, i lavoratori di cui agli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 148/2015 possono beneficiare dell’integrazione guadagni straordinaria, in base a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera a), del D.lgs n. 148/2015.
Alla luce di quanto sopra, i datori di lavoro, come identificati al precedente paragrafo 2, già autorizzati con decreto ministeriale alla sospensione o alla riduzione del rapporto di lavoro per il periodo di paga compreso tra il 1° aprile 2015 e il 30 novembre 2018, con causale di intervento riorganizzazione aziendale o crisi aziendale (di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015), possono chiedere il rimborso o conguagliare l’importo dell’una tantum – se effettivamente dovuta sulla base deli criteri definiti dal CCNL DMO -afferente ai soli lavoratori, tra quelli ammessi all’integrazione salariale:
– il cui rapporto di lavoro non si sia interrotto in data precedente al 19 dicembre 2018 e sia disciplinato dal CCNL in vigore dal 31 dicembre 2013;
– che risultino ancora in forza alla data del 28 febbraio 2019.
Ai fini della rideterminazione dell’importo dell’integrazione salariale, l’importo dell’una tantum da prendere in considerazione è quello effettivamente di spettanza del lavoratore (euro 500,00 o la minore somma rideterminata in ragione dei periodi non computabili) e dovrà essere rapportato alle ore di riduzione o sospensione del rapporto di lavoro di ogni singolo dipendente, nel limite delle ore autorizzate.
Si ricorda che l’entità del trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, è pari all’ottanta per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale.
Tuttavia, la prestazione è soggetta ai massimali mensili previsti dall’articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015, per un massimo di dodici mensilità e i cui importi devono essere rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate.
Conseguentemente, qualora, a seguito del ricalcolo della prestazione computando l’indennità una tantum, si determini un differenziale tra l’importo dell’integrazione pagata dal datore di lavoro al lavoratore e quella effettivamente spettante, che non eccede il massimale previsto dal citato articolo 3, comma 5, detto maggiore importo costituirà un credito che il datore di lavoro potrà chiedere a rimborso o conguagliare ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015.
Non si determinerà, invece, alcun credito per il datore di lavoro qualora la retribuzione integrabile – comprensiva dell’importo dell’una tantum effettivamente di diritto del beneficiario dell’integrazione salariale – determini un differenziale della misura della prestazione che eccede i limiti previsti dal citato articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015.
La richiesta di rimborso o l’esposizione del codice di conguaglio nel flusso Uniemens potrà essere effettuata dai datori di lavoro che hanno provveduto al pagamento dell’integrazione salariale a norma dell’articolo 7, comma 2, del D.lgs n. 148/2015.
Considerato che uno dei presupposti per la rideterminazione della prestazione è che il lavoratore risulti ancora in forza alla data del 28 febbraio 2019, la richiesta di rimborso non potrà essere inoltrata dai datori di lavoro che abbiano cessato la matricola aziendale con decorrenza precedente alla suddetta data.
Qualora la matricola aziendale risulti cessata dopo il 28 febbraio 2019, il credito potrà essere ripetuto dalle sole aziende che risultino ancora iscritte alla CCIAA.
2.1.1. Temine di decadenza per la richiesta di rimborso o di conguaglio
L’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015 dispone che il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Al riguardo, si precisa che, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i datori di lavoro interessati al ricalcolo dell’integrazione salariale, oggetto della presente circolare, potranno rimborsare o conguagliare l’eventuale credito di loro spettanza entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare.
Sono in ogni caso esclusi i datori di lavoro che hanno già maturato la decadenza ai sensi del citato articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, ossia che non hanno tempestivamente conguagliato o rimborsato le integrazioni salariali il cui importo dovrebbe essere rideterminato a seguito dell’erogazione dell’una tantum prevista dall’articolo 21 del CCNL DMO.
2.1.2. Il contributo addizionale
La retribuzione integrabile è al contempo base di calcolo del trattamento di integrazione salariale e della contribuzione addizionale.
Infatti, l’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015 dispone che il contributo addizionale è calcolato sulla “retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate”.
Pertanto, l’incremento della retribuzione integrabile a seguito dell’erogazione dell’una tantum prevista dall’articolo 21 del CCNL DMO comporta l’obbligo del datore di lavoro ammesso all’integrazione salariale di versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo addizionale.
La misura di detta contribuzione è determinata dalla medesima aliquota applicata ai periodi di integrazione salariale per i quali l’una tantum comporta la rideterminazione della prestazione di spettanza del lavoratore.
L’importo dovuto deve quindi essere calcolato sul differenziale di retribuzione integrabile, ossia sull’importo dell’una tantum di effettiva spettanza del lavoratore nel periodo di paga durante il quale ha beneficiato dell’integrazione salariale.
Il contributo addizionale deve essere versato nel medesimo mese in cui il datore di lavoro espone nel flusso Uniemens il conguaglio dell’integrazione salariale ricalcolata.
3. Istruzioni operative
A partire dai flussi di competenza agosto 2021, i datori di lavoro, già autorizzati con decreto ministeriale alla sospensione o alla riduzione del rapporto di lavoro per il periodo di paga compreso tra il 1° aprile 2015 e il 30 novembre 2018, con causale di intervento riorganizzazione aziendale o crisi aziendale (di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015), potranno conguagliare l’importo dell’una tantum afferente ai soli lavoratori, tra quelli ammessi all’integrazione salariale valorizzando l’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> mediate l’utilizzazione del seguente codice causale “L998” , avente il significato di “Conguaglio una tantum CIGS ex art. 21, lett. a) e b), del D.lgs. n. 148/2015” e nell’elemento <SommeACredito> l’importo da conguagliare.
Come precisato al paragrafo precedente, l’incremento della retribuzione integrabile a seguito dell’erogazione dell’una tantum prevista dall’articolo 21 del CCNL DMO comporta l’obbligo del datore di lavoro ammesso all’integrazione salariale di versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo addizionale.
A tal fine, i datori di lavoro valorizzeranno l’elemento <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito> utilizzando il codice causale “E998”, avente il significato di “Contributo addizionale dovuto a seguito erogazione una tantum D.lgs n. 148/2015” e nell’elemento <SommaADebito> l’importo da versare.
Con riferimento a eventuali ulteriori differenze scaturenti dal ricalcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità, si conferma che i datori di lavoro potranno effettuare il conguaglio dell’importo spettante (cfr. la circolare n. 127/1991 e le altre precedenti ivi richiamate), utilizzando i codici causale già in uso “E778” (Differenze indennità malattia); “E779”( Differenze indennità maternità già liquidata); “D900” (Indennità riposi per allattamento arretrati); “S111”(Conguaglio differenze per donatori di sangue); “L055” (Differenza indennità maternità facoltativa); “S113” (differenza indennità donatori di midollo osseo).
4. Istruzioni contabili
In relazione all’applicazione della norma contenuta nell’articolo 21 del CCNL DMO, come descritto nei precedenti paragrafi, si comunica che il conguaglio che verrà indicato con l’apposizione del nuovo codice “L998”, avente il significato di “Conguaglio una tantum CIGS DL n. 148/2015”, sarà abbinato ai conti già istituiti: GAU30160 e GAU30260 (anni precedenti e anno in corso).
Il contributo addizionale, dovuto dai datori di lavoro sull’una tantum CIGS e identificato dal nuovo codice, esposto nel flusso DM10 con causale “E998”, avente il significato di “Contributo addizionale dovuto a seguito erogazione una tantum DL 148/2015”, verrà contabilizzato ai conti già esistenti GAU21113 e GAU21173 (anni precedenti ed anno in corso).
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi