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Circolare numero 124 del 06-08-2021

Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

INDICE

1. Quadro normativo

2. Soggetti interessati

3. Requisiti generali per i lavoratori iscritti all’INPS

3.1 Precisazioni

4. Misura dell’esonero

4.1 Soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali

4.2 Soggetti iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri

4.3 Soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

5. Domanda di esonero

6. Indicazioni operative

7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

8. Istruzioni contabili

1. Quadro normativo

L’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l’anno 2021 (importo definito dall’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69), che costituisce il relativo limite di spesa. Tale Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Il comma 21 prevede che con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero di cui al comma 20, nonché la quota del limite di spesa di cui al medesimo comma 20 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.

Il comma 22-bis precisa che il beneficio in questione è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e che l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La Commissione europea, con decisione C (2021) 5350 final del 14 luglio 2021 (SA.63719), ha autorizzato la misura di aiuto di cui all’oggetto.

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2021, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge n. 178/2020, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero in esame.

Il predetto decreto individua la quota del limite di spesa assegnata all’INPS nell’importo di 1.500 milioni di euro.

2. Soggetti interessati

In base a quanto previsto dal comma 20 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, sono beneficiari dell’esonero contributivo in questione i soggetti di seguito riportati che risultino iscritti:

a) alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;

b) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

c) alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996;

d) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione;

e) alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo n. 509/1994 e dal decreto legislativo n. 103/1996 come professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in pensione.

3. Requisiti generali per i lavoratori iscritti all’INPS

Il comma 20 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 e l’articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, individuano i requisiti che devono sussistere perché i soggetti interessati possano beneficiare dell’esonero contributivo.

Per quanto riguarda gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, si precisa che l’esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data del 1° gennaio 2021. In ogni caso sono destinatari dell’esonero i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale.

Sono di conseguenza esclusi i soggetti che abbiano avviato l’attività dal 1° gennaio 2021 compreso.

Inoltre, i soggetti in questione devono:

a) avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno. Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell’esonero svolga l’attività in più studi professionali o in più società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l’attività stessa; mentre, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale.

Gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l’attività di amministratore in società di capitali sono esclusi dal beneficio in quanto il reddito percepito non si configura come reddito prodotto dall’azienda;

b) avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro. Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome dell’INPS degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, trasmessa agli uffici finanziari entro il termine ordinario o entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero. Per i soggetti iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile;

c) risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015;

d) non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

e) non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

La sussistenza di tali requisiti non è richiesta per il personale sanitario, già in quiescenza, di cui alla legge n. 3/2018 iscritto alla Gestione separata, che può pertanto accedere al beneficio indipendentemente dal fatto di trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 2, commi 5 e 6, del decreto interministeriale citato del 17 maggio 2021.

Per i professionisti e gli operatori di cui alla legge n. 3/2018 – in quiescenza – il beneficio è previsto nel caso di incarico conferito nel corso del 2020 ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e il cui reddito è prodotto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR e dichiarato nel quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi. Pertanto, sono esclusi i soggetti il cui contributo previdenziale alla Gestione separata è stato assolto direttamente dal committente.

Il possesso dei requisiti sopra descritti sarà dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda. Nella stessa, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all’assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

3.1 Precisazioni

Requisiti di cui alle lettere a) e b)

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), per i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e per i lavoratori autonomi in agricoltura, è verificato in capo al titolare della posizione aziendale.

Ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 un’attività che comporta l’obbligo di iscrizione alle Gestioni speciali dell’AGO e alla Gestione separata dell’INPS non si applica il requisito di cui alle lettere a) e b), relativo all’avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi.

Requisito di cui alla lettera c)

La verifica del possesso della regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 verrà effettuata con riferimento al codice fiscale alfanumerico del titolare/professionista richiedente l’esonero.

L’articolo 47-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, inserito in sede di conversione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dispone che, ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tale fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

Requisiti di cui alle lettere d) ed e)

I requisiti di cui alle lettere d) ed e) sono verificati in capo al titolare della posizione aziendale e devono essere mantenuti durante tutto il periodo di riferimento dell’esonero (anno 2021).

La lettera d) richiede che il lavoratore titolare della posizione assicurativa per la quale viene chiesto l’esonero non risulti titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015. L’esonero non spetterà per i mesi nei quali risulta attivo un rapporto di lavoro subordinato.

La lettera e) dispone che ai fini dell’accesso all’esonero il richiedente titolare della posizione aziendale non deve essere titolare di trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.

Sono altresì ritenuti incompatibili con tale misura:

– gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e l’assegno di esodo di cui all’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

– l’indennizzo per cessazione di attività commerciale di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207;

– gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL;

– le rendite facoltative, nonché l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

L’esonero è invece compatibile con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge n. 222/1984, con l’assegno ordinario di invalidità erogato dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con le rendite, dirette e indirette, erogate dall’INAIL e con gli assegni e le pensioni sociali.

4. Misura dell’esonero

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, numero repertorio 82/2021, all’articolo 1, comma 1, specifica che l’esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto interministeriale citato prevede che l’esonero sia riconosciuto dall’INPS nei limiti di spesa individuati nell’importo di 1.500 milioni di euro. In caso di superamento del limite di spesa, l’Istituto provvede, ai sensi del comma 9 del predetto articolo 2, a ridurre l’agevolazione individuale in misura proporzionale alla platea dei beneficiari. La riduzione avverrà in relazione all’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile, calcolato sulla contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale e oggetto di esonero.

In caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato, l’esonero non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all’esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. Pertanto, anche in tale casistica verrà riproporzionato l’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile calcolato sulla contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale e oggetto di esonero.

Poiché la legge dispone che, in caso di esito positivo della richiesta di accesso al beneficio, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, in corrispondenza dei periodi contributivi per i quali l’assicurato si avvalga dell’esonero accordato per legge, si procederà al relativo accredito della contribuzione sulla posizione assicurativa del soggetto.

Il riconoscimento pieno dell’accredito ai fini della prestazione pensionistica e non pensionistica è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.

Pertanto, il periodo relativo all’esonero verrà esposto nell’estratto conto con una specifica nota per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge non ancora completate (ad esempio, verifica del limite di 50.000 euro di reddito).

Ove, all’esito di detti controlli, emerga l’insussistenza di uno dei requisiti descritti ai paragrafi 2 e 3 della presente circolare, al lavoratore non sarà riconosciuto per intero l’accredito per il periodo oggetto di esonero e si procederà alle consuete attività di recupero per l’importo dell’esonero fruito.

Pertanto, in tali casi, l’estratto conto sarà aggiornato senza la valutazione dei periodi segnalati con riserva e le prestazioni eventualmente liquidate saranno annullate e riliquidate, oppure revocate ex tunc con il recupero delle somme indebitamente corrisposte.

4.1 Soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali

Per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, l’esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale previsti dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l’anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Sono, pertanto, comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, purché il relativo termine di pagamento abbia scadenza entro il 31 dicembre 2021 e limitatamente agli importi dovuti per l’anno 2021. Non è pertanto oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31 dicembre 2021. Inoltre, sono esclusi gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, di competenza di annualità pregresse.

L’esonero spetta per l’importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore iscritto alla Gestione speciale dell’AGO e presente nel nucleo aziendale alla data del 1° gennaio 2021. Per ciascun lavoratore e collaboratore familiare è previsto il riconoscimento dell’esonero nel limite massimo individuale di 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile.

Limitatamente ai commercianti non obbligati al pagamento del contributo sul reddito minimale, l’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali e assistenziali complessivamente dovuti a titolo di acconti 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, calcolati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, nel limite individuale massimo di 3.000 euro. Il reddito da utilizzare quale base imponibile per il calcolo degli acconti della contribuzione dovuta è quello indicato all’interno del quadro RR, sezione I, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche anno d’imposta 2020.

4.2 Soggetti iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Per gli iscritti alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, l’esonero ha ad oggetto la contribuzione annuale tariffata con l’emissione 2021, di competenza del medesimo anno con scadenza dei versamenti entro il 31 dicembre 2021, esclusi i premi e la contribuzione dovuti all’INAIL, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Sono, pertanto, comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, aventi scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021, limitatamente alla contribuzione di competenza dell’anno 2021. Non è pertanto oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 relativa alla IV rata con scadenza ordinaria 16 gennaio 2022, in quanto successiva al 31 dicembre 2021. Sono esclusi gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, ma di competenza di annualità pregresse.

L’esonero spetta per l’importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile con riferimento ai lavoratori attivi del nucleo aziendale alla data del 1° gennaio 2021. Per ciascun lavoratore e coadiuvante familiare è previsto il riconoscimento dell’esonero nel limite massimo individuale di 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile.

4.3 Soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che dichiarano redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98% (pertanto sia la quota di Invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) – pari al 25% – sia l’aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la tutela della maternità, paternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera e l’aliquota pari allo 0,26% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020 relativa all’ISCRO).

Per i lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 24% (IVS). Sono esclusi, pertanto, i soli professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato o titolari di pensione diretta.

Anche per i professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato o titolari di pensione diretta l’esonero non spetterà nei mesi di coincidenza con l’attività autonoma che dà titolo all’esonero.

I contributi oggetto di esonero sono quelli dovuti a titolo di acconto per l’anno di imposta 2021 in scadenza nel medesimo anno e calcolati sul reddito dichiarato per l’anno di imposta 2020 – primo e secondo acconto – sempre nel limite di 3.000 euro massimo individuale.

Il redditoda utilizzare per il calcolo degli acconti della contribuzione dovuta è quello indicato all’interno del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche anno d’imposta 2020 esposto con il codice 11.

Le medesime disposizioni si applicano ai professionisti, e a altri operatori di cui alla legge n. 3/2018 in quiescenza, a cui sia stato conferito, nel corso del 2020, l’incarico di cui all’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 e che sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla Gestione separata e alla presentazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione fiscale annuale. Ne consegue quindi che sono esclusi dal beneficio del provvedimento i soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall’azienda committente (ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi).

5. Domanda di esonero

La presentazione della domanda di esonero avverrà attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili per ogni Gestione INPS. La pubblicazione dei predetti modelli verrà resa nota con apposito messaggio. La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio n. 2761 del 29 luglio 2021.

Il comma 6 dell’articolo 1 del decreto attuativo stabilisce che l’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Pertanto, verrà consentita la registrazione per una sola forma di previdenza gestita dall’INPS e il beneficiario, nella domanda, dovrà dichiarare di non avere presentato ulteriori domande di esonero ai sensi della medesima normativa.

La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale.

Pertanto, per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi:

  • Gestione speciale artigiani e commercianti Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti > Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri nel Cassetto lavoratori autonomi > comunicazione bidirezionale;
  • Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti > Domande Telematiche > Esonero contributivo L. 178/2020.

Si ricorda che le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

– PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);

– SPID di livello 2 o superiore;

– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

– Carta nazionale dei servizi (CNS).

I beneficiari potranno verificare l’esito dei controlli e l’accoglimento dell’istanza, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale, alla sezione relativa all’esonero in oggetto.

Si precisa che, nel caso in cui le risorse economiche stanziate non siano sufficienti a coprire la totalità delle richieste avanzate, l’Istituto autorizza l’esonero riducendo in modo proporzionale l’importo esonerabile a tutta la platea dei beneficiari.

Ai contribuenti la cui domanda di esonero ha avuto esito favorevole sarà comunicato l’eventuale importo residuo da versare con le stesse modalità sopra descritte.

6. Indicazioni operative

L’esonero viene riconosciuto in relazione alla contribuzione dovuta, come sopra individuata ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3.

I contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell’esonero e intendono presentare la relativa istanza potranno non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente alla pubblicazione della presente circolare, fermo restando che, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle rispettive date di scadenza legale di versamento.

Sono confermati i termini di versamento degli importi dovuti a titolo di contributi riferiti ad annualità pregresse presenti nella tariffazione 2021 dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dei lavoratori autonomi in agricoltura.

La contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o a rimborso con domanda da presentare all’INPS entro il 31 dicembre 2021 in relazione all’importo dell’agevolazione effettivamente spettante all’interessato.

L’Istituto effettuerà le verifiche d’ufficio in merito alla sussistenza dei requisiti indicati al paragrafo 3.

In particolare, verranno effettuati preliminarmente i controlli relativi all’assenza di contratto di lavoro subordinato e di titolarità di pensione, i cui esiti verranno comunicati tramite il Cassetto previdenziale agli interessati, e sarà altresì comunicato l’importo massimo accordato tenendo conto anche delle risorse complessivamente disponibili per le Gestioni dell’Istituto.

L’Istituto comunicherà l’importo complessivamente spettante a ogni richiedente, tenendo conto dei soggetti attivi, dei mesi di attività e della contribuzione potenzialmente esonerabile in considerazione delle domande ricevute entro la data del 30 settembre 2021. Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021 con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell’importo rideterminato dovesse eccedere l’importo dell’esonero, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa. In tal caso, non saranno dovuti sanzioni civili e interessi.

Nel caso di cessazioni di attività o di lavoratori attivi aventi decorrenza successiva alla data del 30 settembre 2021 o comunicate successivamente a tale data, l’Istituto procederà a una rideterminazione dell’ammontare dell’esonero e il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa, senza sanzioni civili e interessi.

Inoltre, appena saranno disponibili i dati dei rapporti di lavoro subordinato per l’intero anno 2021, l’Istituto procederà a una rideterminazione dell’ammontare dell’esonero anche nel caso di rapporti di lavoro subordinato o di status di pensionato non coincidenti con tutto il periodo dell’esonero.

Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’importo dell’esonero rideterminato, la differenza dei contributi dovuti sarà gravata delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000.

Le modalità dei controlli aventi ad oggetto il limite reddituale e il calo di fatturato o dei corrispettivi saranno definite tra l’Istituto e l’Agenzia delle Entrate. I controlli verranno effettuati nel rispetto dei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente.

I beneficiari dell’esonero, liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS e gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO degli artigiani ed esercenti attività commerciali dichiareranno nel quadro RR, sezioni I e II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche i contributi oggetto di esonero.

L’Istituto trasmette agli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza l’elenco dei soggetti che hanno presentato istanza di esonero per ricevere le informazioni necessarie a effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire con accordi di cooperazione tra le parti.

Come previsto al comma 8 dell’articolo 2 del decreto interministeriale, qualora a seguito dei controlli successivi emerga la carenza dei requisiti in capo al beneficiario, l’Istituto procederà al recupero degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti, con aggravio delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000 a decorrere dalla data originaria di scadenza dei versamenti, nonché al recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di pensione o di altra prestazione previdenziale.

7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

La misura è concessa – così come previsto dall’articolo 1, comma 22-bis, della legge n. 178/2020 e dall’articolo 5 del decreto interministeriale citato – ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato in data 19 marzo 2020 C (2020) 1863, come da ultimo modificata dalla Comunicazione della Commissione europea C (2021) 564 del 28 gennaio 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

In base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

– l’importo complessivo dell’aiuto non sia superiore a 1.800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– gli aiuti siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;

– in deroga al punto precedente, gli aiuti siano concessi a microimprese o piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

– gli aiuti siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

8. Istruzioni contabili

Al fine di rilevare contabilmente l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS, previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020, il cui onere è posto a carico dello Stato, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), si istituiscono i conti:

– GAW37192 per rilevare l’onere;

– GAW24192 per rilevare l’eventuale recupero.

Le istruzioni contabili verranno rese direttamente alle procedure gestionali interessate in accordo con le istruzioni operative.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.

In allegato si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore generale vicario

Vincenzo Caridi

Fonte: Inps

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