Direzione Centrale Pensioni
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Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
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Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita’ e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali
Direzione Centrale Risorse Umane
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Articolo 1, commi da 103 a 118, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Trasferimento del Fondo Gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria (Fondo INPGI 1) all’INPS. Linee guida per l’integrazione organizzativa delle funzioni trasferite e costituzione presso la Filiale metropolitana di Roma Flaminio del Polo nazionale per la gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria INPGI 1 (“Polo Nazionale INPGI 1”)
La presente circolare fornisce le istruzioni organizzative e operative relative al trasferimento all’INPS della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria (Fondo INPGI 1) in materia di gestione della posizione assicurativa, erogazione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, ai sensi dell’articolo 1, commi da 103 a 118, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, prevedendo l’istituzione del “Polo nazionale INPGI 1” e definendone le competenze.
INDICE
Premessa
1. Costituzione del “Polo nazionale INPGI 1”
2. Competenze del “Polo nazionale INPGI 1”
3. Gestione delle denunce contributive e alimentazione della posizione assicurativa per periodi fino al 30 giugno 2022
3.1 Gestione dei crediti contributivi
3.2 Gestione dei verbali ispettivi
3.3 Gestione delle domande di contribuzione volontaria
4. Prestazioni pensionistiche e previdenziali
4.1 Gestione delle domande di riscatto, di ricongiunzione ai fini pensionistici e di contribuzione figurativa
4.2 Definizione del primo pagamento dei trattamenti pensionistici
4.3 Pensioni in regime internazionale (in regime UE e di convenzione bilaterale)
4.4 Gestione processi di recupero su pensioni
4.5Gestione delle pensioni pagate all’estero
4.6 Conguaglio fiscale anno d’imposta 2022 e rilascio della CU/2023
5. Trattamenti di disoccupazione
5.1 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in regime internazionale
5.2 Ammortizzatori sociali che non rientrano nella competenza del Polo
6. Prestazioni creditizie erogate agli iscritti
7. Istituzione evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
8. Gestione richieste LineaINPS e attività di consulenza
9. Istruttoria dei ricorsi amministrativi
10.Contenzioso giudiziario
Premessa
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, stabilisce all’articolo 1, commi da 103 a 118, che, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, viene trasferita – con effetto dal 1° luglio 2022 e limitatamente alla gestione sostitutiva – all’INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.
A decorrere dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
Con il messaggio n. 3351 del 12 settembre 2022 – in attesa del completamento della procedura di selezione del contingente di dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’INPGI alla data del 31 dicembre 2021 da inquadrare presso l’INPS ai sensi dell’articolo 1, comma 110, della legge n. 234/2021 – sono state fornite le prime indicazioni operative per la gestione del periodo transitorio, nelle more della costituzione dello specifico Polo nazionale dedicato all’INPGI 1.
Conclusa la predetta procedura, il personale selezionato secondo i criteri definiti dal decreto interministeriale 30 giugno 2022 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, è transitato nei ruoli dell’Istituto.
Ciò premesso, in ottemperanza al dettato normativo di cui all’articolo 1, commi da 103 a 118, della legge n. 234/2021, con la presente circolare si forniscono le istruzioni organizzative e operative relative al trasferimento all’INPS della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria (di seguito, Fondo INPGI 1 o INPGI 1), in materia di gestione della posizione assicurativa, erogazione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
1.Costituzione del “Polo nazionale INPGI 1”
Il “Polo nazionale INPGI 1” (di seguito, anche Polo) il cui avvio è previsto con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente circolare, è istituito presso la Filiale metropolitana di Roma Flaminio, cui sono assegnate ulteriori due posizioni organizzative.
Con la medesima decorrenza, pertanto, alla Direzione di coordinamento metropolitano di Roma è attribuita un’ulteriore area manageriale.
A fare data dalla data di pubblicazione della presente circolare, le strutture competenti provvederanno alle modifiche e implementazioni nel modulo OM di SAP e in Strutture sul territorio.
Al suddetto Polo sono attribuite le competenze individuate nel successivo paragrafo 2 della presente circolare.
A decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, le competenze in materia di INPGI attribuite al “Polo Fondo INPGI”, per la totalizzazione delle contribuzioni INPGI e INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (c.d. legge Vigorelli), attualmente incardinato presso la Filiale metropolitana di Roma Tuscolano, sono assorbite dal “Polo nazionale INPGI 1”.
2. Competenze del “Polo nazionale INPGI 1”
Le competenze in materia di prestazioni pensionistiche, previdenziali e creditizie sono gestite dal Polo a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare.
L’assunzione delle competenze, così come di seguito specificate, riguarda i soggetti titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso il Fondo INPGI 1 e iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) con evidenza contabile separata.
In particolare, rientrano nelle competenze del Polo:
– obblighi contributivi per i periodi con competenza ante 1° luglio 2022;
– gestione anagrafiche aziendali per i periodi con competenza ante 1° luglio 2022;
– gestione delle denunce contributive e alimentazione della posizione assicurativa per i periodi con competenza ante 1° luglio 2022;
– gestione dei crediti contributivi;
– gestione dei verbali ispettivi;
– gestione delle domande di contribuzione volontaria;
– prestazioni pensionistiche e previdenziali;
– gestione delle domande di riscatto e di ricongiunzione ai fini pensionistici e di contribuzione figurativa;
– definizione del primo pagamento dei trattamenti pensionistici;
– pensioni in regime internazionale (in regime UE e di convenzione bilaterale);
– gestione processi di recupero su pensioni;
– gestione delle pensioni pagate all’estero;
– assistenza fiscale 730/4;
– emissione CU 2022;
– trattamenti di disoccupazione;
– ammortizzatori sociali in regime internazionale;
– gestione delle prestazioni creditizie concesse agli iscritti INPGI, dei relativi piani di ammortamento e delle relative trattenute;
– gestione delle richieste LineaINPS e delle attività di consulenza;
– istruttoria dei ricorsi amministrativi.
Le rilevazioni contabili saranno effettuate sulla contabilità della Filiale metropolitana di Roma Flaminio tramite procedure automatizzate, ove possibile, ovvero con procedimenti manuali e secondo le prescrizioni in materia del vigente Regolamento di contabilità dell’Istituto, nell’ambito dell’unità organizzativa “Gestione delle attività contabili”.
3. Gestione delle denunce contributive e alimentazione dalla posizione assicurativa per periodi fino al 30 giugno 2022
La competenza del Polo si estende a tutte le attività che afferiscono alla gestione delle denunce contributive e al processo di alimentazione della posizione assicurativa, per i periodi con competenza antecedente al 1° luglio 2022.
Sono di competenza del Polo le seguenti attività e la relativa consulenza in favore dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli intermediari:
– elaborazione e contabilizzazione dei dati della denuncia datoriale;
– variazione/rettifica della denuncia e conseguente sistemazione della posizione assicurativa;
– rettifica/aggiornamento della posizione assicurativa in esecuzione di sentenza o di verbale ispettivo;
– rettifica/aggiornamento della posizione assicurativa a seguito di variazioni dei dati ordinistici;
– richiesta di variazione della posizione assicurativa da parte dell’iscritto;
– supporto alle attività afferenti al trasferimento di contribuzione ai sensi dell’articolo 116, comma 20, della legge n. 388/2000, ove sia coinvolta la gestione ex INPGI.
A partire dai periodi con competenza dal 1° luglio 2022 le attività riferite alle denunce contributive, ivi compreso il popolamento della posizione assicurativa, sono state distribuite – come di consueto – secondo la competenza territoriale tra le Strutture.
Pertanto, l’eventuale apertura da parte dei datori di lavoro di una nuova matricola DM – nelle ipotesi in cui non sia già attiva – ovvero, l’adeguamento della matricola esistente, in relazione agli obblighi contributivi con competenza decorrente dal 1° luglio 2022, deve avvenire secondo quanto indicato al paragrafo 3 della circolare n. 82/2022.
3.1 Gestione dei crediti contributivi
La competenza del Polo comprende tutte le attività che afferiscono alla gestione amministrativa e contabile dei crediti contributivi per periodi di competenza fino al 30 giugno 2022.
In particolare, rientrano nella competenza del Polo le seguenti attività:
– gestione delle denunce arretrate e della richiesta delle sanzioni civili;
– abbinamento dei versamenti parziali;
– sistemazione contabile dei versamenti esclusi dall’abbinamento automatico (ad esempio, utilizzo di codici tributo/causali errati);
– notifica delle note di rettifica a credito e a debito (ad esempio, mancato rispetto dei minimi contrattuali in relazione alla qualifica di “redattore ordinario” e di “redattore di prima nomina”, sgravio non spettante);
– invio delle diffide per il recupero delle sanzioni civili generate attraverso l’apposito applicativo “Recupero crediti contributivi”;
– gestione dei crediti da accertamento amministrativo (ad esempio, denuncia del lavoratore) ed emissione della diffida per il recupero e per l’interruzione dei termini di prescrizione;
– gestione dei crediti da accertamento da vigilanza ispettiva;
– gestione delle dilazioni e delle sanatorie delle sanzioni civili presentate anteriormente al 30 giugno 2022 con riguardo alla verifica del regolare versamento delle rate accordate ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento di revoca;
– gestione delle istruttorie delle domande di rateazione presentate dal 1° luglio 2022, relativamente ai periodi di competenza fino al 30 giungo 2022;
– gestione degli avvisi di pagamento e trasferimento del credito all’Ufficio legale per il recupero coattivo e l’aggiornamento degli archivi gestionali;
– registrazione di eventuali opposizioni nell’applicativo “Gestione pratiche contenzioso legale”;
– verifica della situazione debitoria fino al mese di competenza giugno 2022 relativa alle posizioni contributive per le quali, a partire dal 1° luglio 2022, la richiesta di verifica di regolarità contributiva è effettuata tramite la procedura Durc On-Line.
3.2 Gestione dei verbali ispettivi
Per quanto riguarda l’attività di vigilanza ispettiva, allo scopo di integrare le procedure di verbalizzazione, sono stati avviati tavoli tecnici per l’aggiornamento della piattaforma VerbaliWeb in uso al personale ispettivo dell’Istituto. Fino al rilascio delle suddette implementazioni, i verbali INPGI dovranno essere indirizzati alla DC Entrate – Area Vigilanza ispettiva e analisi aree di rischio in materia contributiva, la quale provvederà a trasmetterli alle sedi territorialmente competenti.
3.3 Gestione delle domande di contribuzione volontaria
La competenza del Polo è relativa alle attività di definizione delle domande di contribuzione volontaria presentate e autorizzate fino al 30 giugno 2022, nonché all’attività di sistemazione dei versamenti volontari già autorizzati al 30 giugno 2022 e relativi a periodi fino al 31 dicembre 2022.
4. Prestazioni pensionistiche e previdenziali
L’assunzione delle competenze a fare data dal 1° luglio 2022 riguarda i soggetti titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso Fondo INPGI 1 e iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata.
Con riferimento alle prestazioni TFS/TFR e alla previdenza complementare per i soggetti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica prestato presso Amministrazioni pubbliche iscritte all’INPS ai fini previdenziali, resta confermato l’attuale criterio di competenza.
4.1 Gestione delle domande di riscatto, di ricongiunzione ai fini pensionistici e di contribuzione figurativa
L’assunzione delle competenze a fare data dal 1° luglio 2022 riguarda tutte le domande presentate presso il Fondo INPGI 1 fino al 30 giugno 2022 e non ancora definite. Sono attribuite al Polo anche le domande presentate dal 1° luglio 2022 da parte di soggetti titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso INPGI 1 e iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata. Con successivi messaggi saranno fornite le istruzioni operative di dettaglio.
4.2 Definizione del primo pagamento dei trattamenti pensionistici
La definizione dei trattamenti pensionistici diretti e indiretti relativi a domande presentate all’Istituto a fare data dal 1° luglio 2022 è accentrata nel Polo, che provvederà alla definizione e alla liquidazione del primo pagamento di pensione. Si rammenta che dal 1° luglio 2022 la Filiale metropolitana di Roma Flaminio ha garantito, in via transitoria, la continuità delle singole attività operando in stretta collaborazione con INPGI e in raccordo con la Direzione centrale Pensioni.
Rientrano, altresì, nella competenza del Polo le ricostituzioni a qualsiasi titolo, la liquidazione della pensione di reversibilità e i successivi adempimenti relativi alla gestione della partita di pensione (assegno nucleo familiare, variazione ufficio pagatore, cessione del quinto, pignoramenti, ecc.), nonché la liquidazione e ricostituzione del pro-rata INPGI 1 per le pensioni in cumulo e totalizzazione.
4.3 Pensioni in regime internazionale (in regime UE e di convenzione bilaterale)
In applicazione di quanto stabilito dal paragrafo 7 della circolare n. 92/2022 in materia di pensioni in regime internazionale, il Polo è competente anche alla trattazione delle domande di pensione, in regime UE o di convenzione bilaterale, presentate da soggetti di cui al precedente paragrafo 4 residenti in Italia o all’estero. Pertanto, sarà cura del Polo, effettuato il collegamento con le Istituzioni estere in applicazione dei regolamenti comunitari e degli accordi/convenzioni bilaterali vigenti di sicurezza sociale, istruire e definire le domande di pensione o rilasciare gli estratti contributivi dei propri assicurati, utilizzando la consueta modulistica internazionale (formulari cartacei/SED).
In particolare, per le domande di pensione in regime UE, in attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, a decorrere dal 3 luglio 2019, lo scambio d’informazioni di sicurezza sociale tra le Istituzioni previdenziali europee, per pratiche relative a lavoratori o pensionati, viene effettuato per via telematica, attraverso il sistema europeo EESSI (Electronic Exchange Social Security Information). Successivamente, l’Istituto ha fornito le indicazioni operative volte ad assicurare il corretto presidio degli scambi telematici dei dati tra l’INPS e le Istituzioni degli altri Stati che applicano la normativa comunitaria (Stati UE, Stati SEE, Svizzera e Regno Unito). Lo scambio di dati viene effettuato utilizzando messaggi predefiniti e in conformità con le regole concordate dagli Stati membri/aderenti e codificate, per ciascun processo amministrativo, nei BUC (Business Use Case), che controllano gli invii di documenti elettronici denominati SED (Structured Electronic Documents). Lo scambio elettronico dei dati può avvenire soltanto con gli Stati EESSI ready e, per alcuni di essi, soltanto relativamente ai BUC per i quali si sono dichiarati EESSI ready. Per il settore pensioni, anche le pratiche degli assicurati appartenenti all’INPGI 1, sia quelle avviate dall’INPS, dove l’Istituto assume il ruolo di “titolare del caso” (Case owner), sia quelle avviate dagli altri Stati, dove l’INPS assume il ruolo di “controparte” (Counterparty), devono essere elaborate e scambiate con le Istituzioni degli Stati coinvolti in EESSI, secondo le regole stabilite dai BUC della serie P (pensioni). Come indicato nell’apposito allegato alla circolare n. 97/2019, nel settore pensioni, sono stati previsti 10 flussi (BUC) gestiti attraverso l’applicativo nazionale NACI (National Application per le Convenzioni Internazionali), i quali per comodità sono di seguito richiamati.
P_BUC_01 | Domanda di Pensione di vecchiaia |
P_BUC_02 | Domanda di Pensione ai superstiti |
P_BUC_03 | Domanda di Pensione di invalidità |
P_BUC_04 | Richiesta dei periodi di educazione/cura dei figli |
P_BUC_05 | Richieste di informazioni ad hoc nel settore pensioni |
P_BUC_06 | Notifica di informazioni nel settore pensioni |
P_BUC_07 | Richiesta degli importi di pensione per determinare un supplemento/integrazione |
P_BUC_08 | Informazioni sull’importo della pensione per la concessione di un supplemento /integrazione |
P_BUC_09 | Variazioni della situazione personale del pensionato |
P_BUC_10 | Casi in corso di trattazione alla data di avvio di EESSI |
Invece, con le Istituzioni degli Stati non ancora EESSI ready, o per i flussi “P_BUC” per i quali determinati Stati non sono ancora EESSI ready, lo scambio dei dati deve continuare con le modalità e attraverso gli strumenti utilizzati prima dell’avvio di EESSI. Al riguardo, l’Istituto, con specifici messaggi indirizzati alle proprie Strutture territoriali aggiorna mensilmente l’elenco degli Stati EESSI ready.
4.4 Gestione processi di recupero su pensioni
Al Polo compete la gestione dei processi di recupero su pensioni per la soddisfazione dei crediti vantati dall’INPS ovvero di soggetti terzi, persone fisiche o persone giuridiche, che abbiano rapporti obbligatori a diverso titolo con i pensionati, con l’eventuale supporto delle Strutture territorialmente competenti in caso di pensionati titolari anche di trattamenti pensionistici facenti capo ad altre Gestioni INPS.
Al riguardo, nel precisare che le istruzioni di dettaglio saranno contenute nelle circolari o messaggi che tratteranno argomenti specifici, si rammenta in via generale – come chiarito con il messaggio n. 3187/2021 – che l’attribuzione all’INPS di un potere impositivo, per effetto del quale viene eseguito un prelievo su pensione a favore di soggetti terzi, deve sempre trovare la propria fonte nelle disposizioni di legge o nei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
In subordine, in assenza di istituti giuridici che conferiscano espressamente detto potere impositivo, i recuperi in favore di soggetti terzi possono essere effettuati solo in presenza di apposite convenzioni con l’Istituto, aventi a oggetto servizi di pagamento a beneficio di specifiche platee di potenziali fruitori.
Pertanto, tutti i recuperi in corso aventi natura obbligatoria riferiti a crediti, sia interni che esterni, sulle posizioni INPGI sono proseguiti dal 1° luglio 2022, senza soluzione di continuità.
Per quanto concerne, in particolare, i contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino al quinto della pensione, nonché le traslazioni su pensione da cessioni stipendiali in corso di ammortamento alla data del 1° luglio 2022 gli stessi continuano a soggiacere alle regole di cui alla Gestione originaria fino alla cessazione naturale ovvero anticipata degli stessi. Analogamente i contratti di finanziamento stipulati ovvero traslati da stipendio a pensione nel corso del secondo semestre 2022 proseguono con le modalità peculiari alla citata Gestione fino alla cessazione naturale ovvero anticipata degli stessi.
Diversamente, i contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino al quinto della pensione stipulati a fare data dal 1° gennaio 2023, nonché le traslazioni su pensioni da cessioni stipendiali, a decorrere dalla medesima data, saranno assoggettati al regime INPS di cui al Regolamento e allo Schema di Convenzionamento di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 9 novembre 2022 in vigore dal 1° gennaio 2023, compatibilmente con l’integrazione progressiva dei sistemi.
Per quanto riguarda invece i recuperi a favore di soggetti terzi c.d. extra ordinem, per i quali l’INPS non sia risultato legittimato a effettuare trattenute su pensione per mancanza dei presupposti legali, gli stessi sono cessati a decorrere dal primo pagamento coincidente con il 1° luglio 2022. In tale ambito rientrano anche le quote associative CASAGIT che sono state e sono gestite in via straordinaria e senza soluzione di continuità nel secondo semestre 2022. Per tali tipologie di trattenute il recupero su pensione cesserà il 31 dicembre 2022, quale termine fissato dall’articolo 1, comma 113, della legge n. 234/2021, ai fini dell’unificazione delle procedure operative e correnti.
4.5 Gestione delle pensioni pagate all’estero
Con riferimento al pagamento delle pensioni all’estero, di competenza del Polo, sono consentiti: la localizzazione all’estero dei pagamenti di prestazioni i cui titolari sono residenti in Italia, la localizzazione in Italia dei pagamenti a favore di soggetti residenti all’estero e i pagamenti tramite accredito su conto corrente in Stati esteri diversi da quello di residenza del titolare della pensione.
Considerato che l’adozione dei provvedimenti di liquidazione riferiti al primo pagamento dei trattamenti pensionistici diretti e indiretti relativi a domande presentate all’Istituto a fare tempo dal 1° luglio 2022, gestite nel periodo transitorio dalla Filiale metropolitana di Roma Flaminio, è stata accentrata presso il Polo a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, tale Struttura sarà competente anche alla gestione delle attività successive al primo pagamento delle pensioni erogate all’estero. Analogamente, il Polo curerà le attività di gestione delle pensioni già in pagamento, che saranno erogate al di fuori del territorio nazionale con le stesse modalità previste per il pagamento delle altre pensioni erogate dall’INPS.
4.6 Conguaglio fiscale anno d’imposta 2022 e rilascio della Certificazione Unica 2023
Come previsto dall’articolo 23, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i sostituti d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente, devono effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga, compreso quello in cui è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno; inoltre, entro il 16 marzo dell’anno successivo devono rendere disponibili ai propri sostituiti le Certificazioni Uniche Sintetiche (CUS) e devono provvedere a trasmettere le Certificazioni Uniche Ordinarie all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.
In considerazione del dettato normativo, con riguardo ai sostituiti INPGI percettori dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 di redditi di lavoro dipendente e assimilati e di trattamenti pensionistici, è necessario definire, d’intesa con l’Istituto cedente, le modalità di determinazione del conguaglio fiscale per l’anno d’imposta 2022 e di rilascio delle Certificazione Unica 2023 (CU/2023).
Al riguardo, d’intesa con l’INPGI, l’INPS procede come di seguito esposto.
Previa trasmissione da parte dell’Ente cedente dei dati analitici e sintetici relativi agli emolumenti complessivamente erogati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, predisposti sulla base delle specifiche tecniche del tracciato della CU allo stato disponibile, l’INPS provvede a elaborare un unico conguaglio fiscale di fine anno e a rilasciare al sostituito la Certificazione Unica comprensiva dei valori e delle somme complessivamente corrisposte per l’intero anno 2022 da INPGI e INPS.
Pertanto, fermo restando l’obbligo normativamente previsto a carico dell’Ente cedente di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla Certificazione Unica Ordinaria (CUO) di propria competenza, l’INPS provvede all’invio della Certificazione Unica Ordinaria (CUO) 2023 all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, indicando nella sezione “Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti” gli emolumenti erogati dall’INPGI fino alla data del 30 giugno 2022, sulla scorta dei dati innanzi citati trasferiti dall’INPGI all’INPS.
Inoltre, l’Istituto provvede ad acquisire dall’INPGI le informazioni necessarie al fine di continuare a trattenere, in forma rateizzata fino al mese di novembre 2022, le addizionali, regionale e comunale a saldo 2021 e comunale in acconto 2022, già certificate dall’INPGI stesso ai propri sostituiti nella CU/2022.
5. Trattamenti di disoccupazione
A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Nelle more dell’unificazione delle procedure operative e correnti e, comunque, fino alla data del 31 dicembre 2023 i predetti trattamenti saranno gestititi dal Polo. Con la circolare n. 91 del 27 luglio 2022 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di prestazione di disoccupazione a favore dei giornalisti, come mutuata dalle disposizioni di cui agli articoli da 22 a 25 del Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017.
Nelle more dell’unificazione delle procedure operative e correnti e, comunque, fino alla data del 31 dicembre 2023 i predetti trattamenti saranno gestititi dal Polo.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applicherà la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, conseguentemente, la disciplina prevista in materia di indennità di disoccupazione NASpI.
5.1 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in regime internazionale
Con riferimento agli assicurati INPGI 1 che, alla data del 1° luglio 2022, risultano essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, il Polo è competente alla trattazione delle domande di disoccupazione in regime UE o di convenzione bilaterale. Pertanto, sarà cura del Polo, effettuato il collegamento con le Istituzioni estere in applicazione dei regolamenti comunitari e degli accordi/convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, istruire e definire le domande di ammortizzatori sociali o rilasciare gli estratti contributivi ai propri assicurati (PD U1, PD U2), utilizzando la vigente modulistica internazionale (formulari cartacei/SED).
In particolare, come già sopra indicato per il settore Pensioni, anche per le domande di disoccupazione in regime UE, in attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, a fare data dal 3 luglio 2019, lo scambio d’informazioni di sicurezza sociale tra le Istituzioni previdenziali europee, per pratiche relative a lavoratori, viene effettuato per via telematica, attraverso il sistema europeo EESSI.
Successivamente, l’Istituto ha fornito le indicazioni operative volte ad assicurare il corretto presidio degli scambi telematici dei dati tra l’INPS e le Istituzioni degli altri Stati che applicano la normativa comunitaria (Stati UE, Stati SEE e Svizzera). Lo scambio di dati viene effettuato utilizzando messaggi predefiniti e in conformità con le regole concordate dagli Stati membri e codificate, per ciascun processo amministrativo, nei BUC, che controllano gli invii di documenti elettronici denominati SED. Lo scambio elettronico dei dati può avvenire soltanto con gli Stati EESSI ready e, per alcuni di essi, soltanto relativamente ai BUC per i quali si sono dichiarati EESSI ready. Per i settori della disoccupazione anche le pratiche degli assicurati appartenenti all’INPGI 1, sia quelle avviate dall’INPS, dove l’Istituto assume il ruolo di “titolare del caso” (Case owner), sia quelle avviate dagli altri Stati, dove l’INPS assume il ruolo di “controparte” (Counterparty), devono essere elaborate e scambiate con le Istituzioni degli Stati coinvolti in EESSI, secondo le regole stabilite dai BUC della serie U (Disoccupazione).
5.2 Ammortizzatori sociali che non rientrano nella competenza del Polo
Le prestazioni a carico del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, TFR e crediti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto, non verranno gestiti dal “Polo”, ma saranno erogati secondo le ordinarie modalità che assegnano la competenza alla Struttura territoriale in base alla residenza del lavoratore.
A integrazione delle istruzioni operative impartite alle Strutture territoriali con il messaggio n. 3726/2022, si segnala nel Cruscotto della reportistica presente sulla pagina Intranet “Fondo di garanzia” > “Fondo di tesoreria” > “TFR su CIGS”, nella sezione “Liste Fondo di Garanzia”, alla voce “INPGI – Dati storici” è disponibile un servizio per consultare i pagamenti effettuati dall’INPGI a carico del proprio Fondo di garanzia dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2022.
Le prestazioni di CIGS relative alle domande presentate a partire dal 1° luglio 2022 non verranno gestite dal Polo ma seguiranno l’ordinaria competenza alle Strutture territoriali INPS in base all’unità produttiva. Con la circolare n. 87/2022 e con il messaggio n. 3726/2022 sono state impartite le istruzioni per la presentazione e la gestione di tali domande di CIGS.
Sono altresì escluse dalla competenza del Polo le prestazioni connesse alla tutela della maternità e della paternità, compresi i congedi parentali e i riposi giornalieri della madre e del padre, nonché i congedi e i permessi di cui alla legge n. 5 febbraio 1992, n. 104, e il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, che continuano a essere erogati dall’INPS secondo le consuete modalità.
Si precisa, inoltre, che per quanto attiene agli Assegni per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, (cfr. la circolare n. 34/2022), per la parte ancora vigente dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 per le richieste attinenti ai periodi a partire dal 1° luglio 2022 saranno erogati secondo le ordinarie regole della prestazione da parte delle Strutture territoriali competenti.
Per quanto concerne le istanze di Assegno Unico Universale di cui al D.lgs n. 230/2021, si rinvia interamente alle circolari e ai messaggi pubblicati in materia dall’Istituto.
6. Prestazioni creditizie erogate agli iscritti
L’assunzione delle competenze da parte del Polo, dalla data di pubblicazione della presente circolare, riguarda gli utenti già iscritti presso INPGI 1 titolari di prestazioni creditizie – mutui e prestiti – erogate da INPGI 1 e in corso di ammortamento.
Le attività polarizzate comprendono la gestione dei piani di ammortamento e le fasi connesse alla riscossione e in particolare:
– accertamento e riscossione mutui e prestiti, riconciliazione e contabilizzazione dei pagamenti;
– gestione del ciclo di vita dei servizi accessori all’erogazione del mutuo (gestione polizze assicurative);
– gestione rinnovo e cancellazione ipoteche;
– estinzione anticipata mutui e prestiti;
– surroghe passive mutui;
– sospensione e rinegoziazione mutui e prestiti;
– gestione insoluti mutui e prestiti.
Il coordinamento delle attività creditizie agli iscritti INPGI 1 transita ratione materiae nella competenza della Direzione centrale Credito, welfare e strutture sociali.
I mutui e prestiti in fase di ammortamento continueranno a seguire la regolamentazione pro tempore vigente applicata al momento della stipula del contratto, fatte salve le disposizioni procedurali, organizzative e gestionali rese necessarie dal trasferimento in INPS. Le istruzioni di dettaglio sulle attività del presente paragrafo saranno illustrate in successive circolari o messaggi che tratteranno argomenti specifici.
Il sistema contabile verrà adeguato con gli aggiornamenti apportati al piano dei capitoli, delle voci economiche e patrimoniali e al piano dei conti per consentire la rilevazione contabile degli eventi relativi all’attività creditizia già gestita dall’INPGI e trasferita all’INPS.
Le Strutture territoriali garantiranno, in ogni caso e relativamente alla tipologia di prodotti creditizi oggetto di polarizzazione, la presa in carico di eventuale documentazione trasmessa dagli utenti o di istanze di chiarimenti o consulenza, da inoltrare all’indirizzo istituzionale del Polo, indicando nell’oggetto “prestito/mutuo INPGI” e segnalando all’interno dell’e-mail i riferimenti dell’utente (numero cellulare e indirizzo e-mail/PEC).
7. Istituzione evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Posto che i nuovi iscritti a decorrere dal 1° luglio 2022 sono assicurati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, si è reso invece necessario istituire un’apposita contabilità separata nell’ambito dello stesso Fondo Pensioni (FP) per assicurare la peculiare rilevazione contabile dei fenomeni finanziari/economico/patrimoniali che riguardano i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma previdenziale sostitutiva INPGI:
FPG – Gestione assicurativa per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica già iscritti alla Gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) ai sensi dell’art. 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564 – art. 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il sistema contabile è stato, conseguentemente, adeguato con gli aggiornamenti apportati al piano dei capitoli, delle voci economiche e patrimoniali e al piano dei conti per consentire la rilevazione contabile degli eventi già gestiti dall’INPGI e trasferiti all’INPS.
Le istruzioni contabili di dettaglio sono state, in parte, già illustrate nelle circolari o nei messaggi che hanno trattato argomenti specifici e ne verranno rilasciate altre a seguito di ulteriori tematiche gestionali.
8. Gestione richieste LineaINPS e attività di consulenza
Per quanto riguarda le modalità di gestione delle richieste LineaINPS e dell’attività di consulenza (procedura Agenda appuntamenti), si fa riserva di fornire istruzioni in merito con un successivo messaggio.
9. Istruttoria dei ricorsi amministrativi
I ricorsi amministrativi presentati all’INPS esclusivamente tramite il canale telematico “Ricorsi on line” (RiOL), nell’area dedicata ai servizi on line del portale istituzionale www.inps.it, avverso i provvedimenti emanati dal Polo nelle materie di sua competenza indicate nella presente circolare, sono presi in carico da RiOL e acquisiti nella procedura informatica Dicaweb a cura dell’unità organizzativa Gestione organizzativa ricorsi amministrativi della Filiale metropolitana di Roma Flaminio.
Il termine per la presentazione dei ricorsi è di 90 giorni a partire dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.
Le istanze di ricorso che dovessero eventualmente pervenire presso altre Strutture territoriali, dovranno essere tempestivamente trasferite, attraverso l’apposita funzione procedurale di RiOL (“cambio sede”) alla predetta unità organizzativa Gestione organizzativa ricorsi amministrativi della Filiale metropolitana di Roma Flaminio.
In conformità con il vigente modello di gestione del contenzioso amministrativo l’istruttoria dei ricorsi amministrativi è svolta dal Polo e il successivo iter di definizione è gestito secondo le disposizioni generali vigenti in materia di ricorsi amministrativi di competenza degli Organismi centrali e si conclude con l’invio della comunicazione dell’esito al ricorrente.
Per effetto dell’acquisizione delle competenze relative al Fondo di cui alla gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria dei giornalisti italiani con riferimento ai soggetti titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso il predetto Fondo e iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata, i provvedimenti amministrativi in materia previdenziale emanati dall’Istituto a fare data dal 1° luglio 2022 e di competenza del Polo in base della presente circolare, sono impugnabili con ricorso amministrativo innanzi al Comitato amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti di cui all’articolo 22 della legge n. 88/1989 e nella composizione di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 234/2021.
Anche i provvedimenti amministrativi in materia di entrate contributive relativi al Fondo di cui alla gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria dei giornalisti italiani, emanati dall’Istituto a fare data dal 1° luglio 2022 e di competenza del Polo in base alla presente circolare, sono impugnabili con ricorso amministrativo innanzi al citato Comitato centrale. L’istruttoria dei ricorsi amministrativi – anche di quelli giacenti alla data di costituzione del Polo – è svolta da quest’ultimo e il successivo iter di definizione è gestito secondo le disposizioni generali vigenti in materia di ricorsi amministrativi di competenza degli Organismi centrali e si conclude con l’invio della comunicazione dell’esito al ricorrente.
I provvedimenti emanati dall’INPS in materia di trattamenti di disoccupazione, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 108, della Legge n. 234/2021, a fare data dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, di competenza del Polo in base alla presente circolare, sono impugnabili con ricorso amministrativo innanzi al Comitato di Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 24 della legge n. 88/1989; la relativa istruttoria è svolta dal Polo e il successivo iter di definizione è gestito secondo le disposizioni generali vigenti in materia di ricorsi amministrativi di competenza degli Organismi centrali e si conclude con l’invio della comunicazione dell’esito al ricorrente.
Nelle materie di competenza delle Strutture territoriali i ricorsi sono presi in carico da RiOL e sono istruiti secondo le ordinarie modalità di gestione dei ricorsi di competenza degli Organismi collegiali dell’Istituto.
10. Contenzioso giudiziario
Con riferimento al contenzioso giudiziario pendente, il Coordinamento Legale Metropolitano di Roma cura gli adempimenti per la gestione dei ricorsi giudiziari nelle materie di competenza del Polo.
A partire dal 1° luglio 2022 la gestione dei nuovi ricorsi giudiziari è stata affidata ai Coordinamenti Legali delle Strutture territorialmente competenti.
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Le ulteriori funzioni trasferite dall’INPGI all’INPS, ai sensi della legge n. 234/2021, transitano ratione materiae nelle corrispondenti Direzioni centrali dell’INPS.
Si fa riserva di fornirne di ulteriori indicazioni operative.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |