Integrazioni indicazioni circolare n. 57 del 12 aprile 2021 e rilascio nuovo modulo di presentazione delle domande di esonero di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche e integrazioni
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni integrative della circolare n. 57 del 12 aprile 2021 relativa all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Rilascio del nuovo modulo di presentazione della domanda di esonero.
INDICE
1. Premessa
2. Rilascio del nuovo modulo di domanda “Esonero Art.222 DL 34/2020” e nuovo termine di presentazione delle domande
3. Validità delle domande presentate utilizzando il preesistente modulo reso disponibile contestualmente all’emanazione della circolare n. 57/2021
4. Verifica della sufficienza delle risorse necessarie ed eventuale riduzione dell’importo autorizzato
5. Attività successive di controllo, eventuale recupero o riduzione dell’importo fruito
1. Premessa
Con la circolare n. 57 del 12 aprile 2021 sono state fornite le indicazioni e le istruzioni operative in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come integrato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
In particolare, al paragrafo 5 è stato precisato che, per accedere al beneficio, i datori di lavoro devono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della circolare (termine di presentazione delle istanze 12 maggio 2021) utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it. Nel medesimo paragrafo 5 è stato, altresì, specificato che, in caso di esito favorevole dell’istanza, qualora l’esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale fissato dal “Quadro temporaneo”, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi. Nel caso di accoglimento totale o parziale dell’importo dell’esonero richiesto, entro il medesimo termine, devono essere versate anche le contribuzioni escluse dall’esonero, qualora l’azienda non vi abbia già provveduto.
Successivamente, con il messaggio n. 1850 del 7 maggio 2021 l’Istituto ha comunicato la sospensione del modulo “Esonero Art. 222 DL 34/2020” per l’accesso al beneficio in oggetto e il differimento del termine per la presentazione delle domande, tenuto conto della necessità di semplificare la procedura di autorizzazione dell’esonero e di adeguare conseguentemente le dichiarazioni certificative dei richiedenti, con riferimento a quanto condiviso dall’Istituto con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
2. Rilascio del nuovo modulo di domanda “Esonero Art.222 DL 34/2020” e nuovo termine di presentazione delle domande
Il comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, entrata in vigore il 22 maggio 2021, ha disposto che: “Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863, e successive modificazioni”.
In attuazione di quanto disposto dal succitato comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto-legge n. 41/2021, il modulo per la presentazione delle istanze è stato semplificato consentendo al richiedente di dichiarare, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863, e successive modificazioni.
Con riferimento al nuovo modulo si evidenzia che, nella fase di compilazione della domanda, le aziende che versano la contribuzione agricola unificata possono, a differenza di quanto avveniva in precedenza, modificare l’importo precompilato dalla procedura afferente ai periodi di competenza dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 che risultano negli archivi centralizzati per le emissioni dei trimestri relativi all’anno 2020.
Il nuovo modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” per la presentazione delle domande di esonero è disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.
Le domande di esonero possono essere presentate entro il 30 settembre 2021.
3. Validità delle domande presentate utilizzando il preesistente modulo reso disponibile contestualmente all’emanazione della circolare n. 57/2021
Le domande presentate utilizzando il modulo preesistente sono comunque utili per accedere all’esonero e, pertanto, non sarà necessario presentare una nuova istanza.
Nel caso in cui il richiedente intenda modificare l’importo richiesto nella domanda presentata in precedenza, è possibile annullare l’istanza già inviata, mediante la funzione di “Rinuncia alla sgravio” e presentare una nuova domanda.
Si precisa che le domande presenti in procedura nello stato di “Bozza” sono state annullate automaticamente non essendo possibile procedere alla loro convalida a seguito del rilascio del nuovo modulo. Si dovrà, pertanto, procedere ad inserire una nuova domanda di esonero.
4. Verifica della sufficienza delle risorse necessarie ed eventuale riduzione dell’importo autorizzato
Nel caso di superamento delle risorse complessivamente destinate al beneficio, pari a 477,9 milioni di euro (426,1 milioni più 51,8 milioni), la circolare n. 57 del 12 aprile 2021 ha precisato al paragrafo 5 che l’INPS provvede a rideterminare l’agevolazione ai sensi dell’articolo 2, comma 5, dei decreti interministeriali attuativi dell’esonero (D.M. 15 settembre 2020 e D.M. 10 dicembre 2020), in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari aventi diritto, richiedendo il versamento della differenza di contribuzione rispetto all’importo dell’esonero autorizzato e fruito.
Considerata la sospensione del modulo di domanda e il differimento dei termini di presentazione di quest’ultima al 30 settembre 2021, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande, l’Istituto procederà alla verifica della sufficienza delle risorse per soddisfare le richieste di esonero presentate.
Nel caso in cui le risorse stanziate siano inferiori alla somma di tutti gli importi provvisoriamente autorizzati, l’importo dell’esonero riconosciuto in favore degli aventi diritto sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari. L’importo autorizzato in via definitiva sarà comunicato, tramite PEC, a ciascun contribuente.
Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione i beneficiari dell’esonero devono provvedere al versamento della contribuzione dovuta in misura eccedente l’importo dell’esonero autorizzato in via definitiva.
Per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata l’Istituto procederà alla rielaborazione centralizzata dei prospetti di calcolo relativi alle emissioni del primo e secondo trimestre 2020 sulla base dei dati disponibili negli archivi centrali. La parte di esonero che afferisce alla contribuzione dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, risultante nelle emissioni successive a quella del secondo trimestre 2020 sarà comunicata a mezzo news individuale nel “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”. Per le eventuali somme versate, che risultino in eccedenza sulle emissioni interessate dall’esonero, è sempre possibile richiederne la compensazione con contributi da pagare utilizzando i moduli telematici disponibili nel medesimo Cassetto.
5. Attività successive di controllo, eventuale recupero o riduzione dell’importo fruito
Si evidenzia, altresì, che, anche dopo l’autorizzazione definitiva al godimento dell’agevolazione, l’Istituto è legittimato ad effettuare i controlli di propria pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dell’esonero, segnatamente la regolarità contributiva verificata attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) di cui al D.M. 30 gennaio 2015 e il possesso del codice Ateco dichiarato nell’istanza che legittima l’accesso all’esonero.
Secondo quanto richiamato in premessa, in caso di esito favorevole dell’istanza, qualora l’esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale fissato dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo”, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dei decreti interministeriali attuativi dell’esonero.
In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta che l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) ovvero nei registri Sian e Sipa per gli aiuti, rispettivamente, del settore agricolo e della pesca e acquacoltura.
Nello specifico, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli[1] (massimale aiuto concedibile € 225.000) la registrazione della misura verrà effettuata nel registro Sian, mentre per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (massimale aiuto concedibile € 270.000) la registrazione verrà disposta sul registro Sipa.
Infine, per le attività concernenti i restanti settori produttivi[2] (massimale aiuto concedibile € 1.800.000) la registrazione della misura sarà effettuata sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
Posto che, a seguito della semplificazione del modulo conseguente alla previsione introdotta dal comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto-legge n. 41/2021, il controllo sul rispetto del massimale individuale previsto dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo” sarà effettuato in occasione della registrazione degli aiuti nei richiamati Registri, qualora nell’ambito della predetta attività di registrazione sia accertato il superamento del massimale da parte dell’azienda e sia necessario ridurre l’importo dell’esonero riconosciuto nei limiti del massimale individuale concedibile fissato dal “Quadro temporaneo”, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione. Sulle somme da versare saranno dovute le sanzioni civili per omissione, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, calcolate a decorrere dal giorno successivo al trentesimo giorno dalla comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
[1] Si precisa che le attività delle aziende produttrici di vino – comprese le cooperative agricole di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240- identificate dal codice ATECO 01.21.00, rientrano nell’ambito della produzione primaria dei prodotti agricoli, come evidenziato con parere reso in data 18 giugno 2021 dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
[2] Tra le quali vanno ricomprese le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di agriturismo, nonché le attività connesse a quelle agricole e forestali.