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Circolare numero 151 del 14-10-2021

Convenzione tra l’INPS e l’Unione Nazionale Aziende Pensionati e Professionisti (UNIAP), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’Associazione sindacale Unione Nazionale Aziende Pensionati e Professionisti (UNIAP), dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

INDICE

1. Premessa

2. Modalità di riscossione e di riversamento delle quote associative

3. Presentazione e decorrenza della delega

4. Revoca della delega: decorrenza e validità

5. Misura della quota associativa

6. Fornitura dati

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

8. Clausola di salvaguardia

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

10. Controlli a campione e applicazione di penali

11. Istruzioni contabili

1. Premessa

In data 3 settembre 2021 è stata sottoscritta una convenzione con l’Associazione sindacale Unione Nazionale Aziende Pensionati e Professionisti (UNIAP), sulla base dello schema convenzionale approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27 gennaio 2021, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell’Associazione sindacale.

Detta richiesta deve pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote associative senza necessità di ulteriori comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

2. Modalità di riscossione e di riversamento delle quote associative

La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti per legge dagli associati all’INPS, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità previste dall’articolo 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni.

Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato, unitamente all’importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria dello stesso.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione Assicurativa” > “Dati del modello F24” e alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Modelli F24”.

La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo.

È pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote di contributo associativo versate dall’associato entro la data d’inizio della fase di abbinamento con il modello di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Qualora l’associato non versi per intero l’importo complessivamente dovuto per la singola rata, gli importi versati entro il termine sopra indicato saranno prioritariamente imputati al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, le eventuali somme residue saranno riversate all’Associazione.

L’Istituto non procederà al riversamento delle quote associative per i versamenti effettuati successivamente al termine sopra indicato e dette somme saranno rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.

3. Presentazione e decorrenza della delega

Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l’Associazione, tramite la procedura informatica “Gestione deleghe integrata”, inoltra, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d’identità dell’associato in corso di validità.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

La delega deve essere debitamente sottoscritta dall’associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Il responsabile della struttura territoriale dell’Associazione, o l’operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale.

L’Associazione sindacale, che acquisisce la delega alla riscossione della quota associativa, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dall’associato e copia del documento d’identità. La conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

Qualora nel corso di ciascun anno, pervengano all’INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.

L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, pervenuti dall’Associazione sindacale, non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

La delega produce gli effetti per l’Istituto a partire dalla prima tariffazione utile successiva alla data della sua ricezione.

La procedura informatica per l’invio telematico delle deleghe è a disposizione delle Associazioni dal giorno 2 del mese di maggio al giorno 1 del mese di marzo dell’anno successivo. La delega inviata dopo la chiusura della procedura informatica produrrà effetti per l’INPS a partire dalla tariffazione relativa all’anno successivo.

4. Revoca della delega: decorrenza e validità

Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione stessa.

La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato, sia direttamente sia attraverso l’Associazione sindacale.

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Associazione sindacale revocata e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà, nel più breve tempo possibile, all’elaborazione della richiesta e alla relativa comunicazione all’Associazione sindacale competente, tramite procedura informatica.

L’Associazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e deve conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d’identità, attenendosi alle modalità indicate al precedente paragrafo 3.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima tariffazione utile (esercizio annuale successivo) dalla data di definizione della richiesta da parte dell’Istituto.

5. Misura della quota associativa

La misura della quota associativa è stabilita dall’Associazione e da questa notificata all’Istituto tramite procedura informatica.

La quota associativa è stabilita in misura fissa, anche differenziata a livello provinciale.

6. Fornitura dati

Tramite l’applicazione “Gestione deleghe integrata”, accessibile dai servizi on line del sito istituzionale, l’INPS metterà a disposizione dell’Associazione, contestualmente al versamento delle quote associative, l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo oggetto del riversamento.

Con la definizione dei rapporti finanziari l’INPS trasmetterà all’Associazione un apposito rendiconto riepilogativo, nel quale saranno indicati l’ammontare delle quote distinte per emissione contributiva di riferimento, i costi del servizio reso dall’Istituto, nonché l’ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni.

La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli articoli 8 e 13 della convenzione).

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Associazione sindacale.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in oggetto l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

  1. euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
  2. euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
  3. euro 1,36 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione code-line;
  4. euro 2,83 annui per la gestione della revoca delle deleghe sindacali;
  5. euro 0,25 trimestrale per la gestione del singolo modello F24.

Il versamento dell’importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall’Associazione sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.

È a carico dell’Associazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

8. Clausola di salvaguardia

L’Istituto è estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Associazione sindacale, nonché alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l’Associazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L’Associazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla stessa in caso di mancato rispetto degli obblighi nella medesima previsti a carico dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l’Istituto comunica all’Associazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni scritte, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

• perdita da parte dell’Associazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;

• mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione, che costituisce parte integrante della medesima;

• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Associazione sindacale;

• eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti;

• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;

• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;

• adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell’Associazione sindacale, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;

• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione sindacale, indicati nell’articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;

• ove siano applicate all’Associazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Associazione sindacale stessa.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà all’Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.

La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti Autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.

10. Controlli a campione e applicazione di penali

L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all’Associazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno il 10% delle deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse dall’Associazione sindacale e validate ai fini della tariffazione.

Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Associazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la delega in originale e copia del documento d’identità dell’associato che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi dell’articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 3).

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna.

Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità superiori al 10% del numero di deleghe acquisite o trasmesse dall’Associazione sindacale e validate ai fini della tariffazione, l’Istituto procederà all’applicazione di una penale pari a € 144,00 (euro centoquarantaquattro) per ogni singola irregolarità.

Nell’eventualità in cui siano applicate all’Associazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.

11. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, versati unitamente ai contributi obbligatori mediante F24, riscossi per conto dell’Associazione sindacale Unione Nazionale Aziende Pensionati e Professionisti (UNIAP), è stato istituito il seguente conto:

GPA25811 – Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto dell’Associazione sindacale Unione Nazionale Aziende Pensionati e Professionisti (UNIAP).

Tale conto è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni.

Si istituiscono inoltre i seguenti conti, che verranno utilizzati dalla Direzione generale per completare le operazioni contabili:

GPA35811 – per l’accreditamento alla Associazione sindacale Unione Nazionale Aziende Pensionati e Professionisti (UNIAP) dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per suo conto;

GPA11811– per la rilevazione del debito verso l’Associazione sindacale Unione Nazionale Aziende Pensionati e Professionisti (UNIAP), per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per suo conto.

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione sindacale Unione Nazionale Aziende Pensionati e Professionisti (UNIAP), saranno curati direttamente dalla Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali.

Nell’Allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Fonte: Inps

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