Ampliamento delle attività che comportano l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per effetto del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Istruzioni operative
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Con la presente circolare si illustrano le novità normative introdotte dall’articolo 66 del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021, in ordine agli obblighi assicurativi derivanti dallo svolgimento di attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le Amministrazioni pubbliche o da queste organizzate, nonché di attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
INDICE
- Premessa
- Attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le Amministrazioni pubbliche o da queste organizzate
- Attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo
- Istruzioni operative
1. Premessa
L’articolo 66, comma 17, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, anche decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto due nuove fattispecie che comportano l’obbligo assicurativo verso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (di seguito, anche FPLS) e per le quali, tra l’altro, sono esclusi gli adempimenti relativi al certificato di agibilità di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708.
In particolare, al n. 2) della lettera b) del comma 17 in parola è previsto che all’articolo 2 del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182, dopo il comma 2 siano inseriti i seguenti:
“2-bis. La contribuzione previdenziale e assistenziale è dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento a:
a) attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.
2-ter. Per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis non sono richiesti gli adempimenti di cui all’articolo 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708”.
Il legislatore, pertanto, per entrambe le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del citato comma 2-bis, individua in via preliminare la platea di riferimento in relazione all’appartenenza del lavoratore a una delle categorie professionali di cui all’articolo 3, comma 1, del D.lgs C.P.S. n. 708/1947.
D’altronde, l’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo insorge sempre per effetto del mero svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative elencate nell’articolo 3 citato. Tale elenco, da considerarsi tassativo, è stato adeguato e integrato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con i decreti del 15 marzo 2005.
Pertanto, la necessaria appartenenza del lavoratore a figure professionali predeterminate dal legislatore continua a essere il presupposto indefettibile per l’insorgenza dell’obbligo assicurativo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Per altro verso, con la norma in commento, l’obbligo assicurativo per i soggetti già iscritti, in quanto appartenenti a categorie tassativamente individuate, è esteso al ricorrere dell’ulteriore presupposto dello svolgimento di specifiche attività (formazione/insegnamento e attività promozionali) non riconducibili in via generale a quelle tipiche del settore dello spettacolo nei confronti di soggetti datoriali determinati.
Vengono introdotti, quindi, elementi che hanno portata innovativa nell’impianto normativo che regola il regime speciale dell’obbligo assicurativo nei confronti dei lavoratori dello spettacolo, poiché per la configurazione di entrambe le fattispecie sono rilevanti gli ulteriori profili riguardanti le specifiche attività svolte fuori dall’ambito dello spettacolo e – con particolare riferimento all’ipotesi di cui alla lettera a) – la tipologia dell’utilizzatore nei confronti del quale tale attività è esercitata.
Infatti, ad oggi, l’obbligo contributivo nei confronti della Gestione per i lavoratori dello spettacolo sorge in tutti i casi in cui un soggetto appartenente alle categorie professionali indicate svolga attività di spettacolo, intesa come manifestazione a carattere artistico, ricreativo o culturale (ovvero ogni attività volta alla formazione di un prodotto con funzione culturale o di divertimento) indirizzata a un pubblico presente o virtuale e la cui fruizione può avvenire dal vivo (concerto, spettacolo in piazza, spettacolo teatrale, etc.) ovvero a distanza di tempo e di luogo, mediante la riproduzione di un supporto a tale fine predisposto (registrazioni fonografiche, radiotelevisive, cinematografiche, etc.).
Inoltre, l’obbligo contributivo a favore del FPLS è da sempre pacifico nei casi di utilizzazione di soggetti appartenenti alle predette categorie nell’ambito di spettacoli organizzati anche da soggetti datoriali che non esercitano professionalmente o istituzionalmente tale attività.
Ciò premesso, ne consegue che, fermo il necessario presupposto dell’appartenenza del lavoratore a una delle categorie professionali elencate all’articolo 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, con le disposizioni introdotte dal decreto Sostegni bis, l’obbligo contributivo verso la gestione spettacolo sorge in relazione ai soggetti già iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo ogni qualvolta questi svolgano una delle specifiche attività – diverse da quelle tipiche del settore dello spettacolo – individuate alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell’articolo 2 del D.lgs n. 182/1997, introdotto dal decreto Sostegni bis.
Al pari di quanto previsto per la generalità dei lavoratori dello spettacolo, sono altresì dovute dai lavoratori autonomi e subordinati interessati dalle disposizioni in esame le contribuzioni “minori” previste dalla normativa vigente.
2. Attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le Amministrazioni pubbliche o da queste organizzate
Con la fattispecie di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell’articolo 2 del D.lgs n. 182/1997 è previsto l’obbligo assicurativo verso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nei confronti di tutti i soggetti che – in quanto appartenenti a una delle categorie professionali elencate all’articolo 3, comma 1, del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, e successive modificazioni – risultino già iscritti, nelle ipotesi in cui svolgano attività di insegnamento o di formazione retribuite nei confronti di pubbliche Amministrazioni ovvero nei confronti di enti accreditati presso di esse. Inoltre, si evidenzia che per attività retribuite di formazione si devono intendere non solo quelle aventi ad oggetto la formazione impartita dalle predette figure professionali, bensì anche quelle riguardanti la formazione ricevuta laddove, a fronte di tali attività di formazione “passiva”, il lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo percepisca una qualche forma di retribuzione.
Nell’individuare la fattispecie in parola, il legislatore ha tenuto conto della ormai acclarata circostanza secondo cui i percorsi professionali di artisti e lavoratori dello spettacolo possono comprendere anche la mobilità fra settori; in particolare, verso il settore della formazione e dell’insegnamento, fin qui escluso dall’alveo delle attività per le quali insorge l’obbligo assicurativo alla Gestione per i lavoratori dello spettacolo.
Stante la ratio della disposizione in commento, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo, è necessario che l’attività di insegnamento e formazione abbia ad oggetto le medesime discipline (ovvero abbia ad oggetto le medesime attività) per le quali il soggetto che le esercita risulti già iscritto e, in ogni caso, occorre che la materia di insegnamento sia strettamente connessa alle attività tipiche per le quali generalmente è già prevista l’assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
In tal senso, la continuità di iscrizione al FPLS è garantita solo nelle ipotesi in cui l’attività di insegnamento e formazione sia riferita e circoscritta all’ambito delle discipline “artistiche” e “tecniche” o comunque connessa al settore dello spettacolo e relativa a una delle qualifiche professionali tassativamente individuate per le quali il lavoratore dello spettacolo risulti già iscritto al Fondo.
Pertanto, l’obbligo contributivo insorge con esclusivo riferimento a quei soggetti che, in qualità di lavoratori dello spettacolo, svolgano una ulteriore attività di insegnamento e formazione riconducibile in senso lato alla propria categoria professionale preventivamente individuata. Ciò vale sempre per le qualifiche professionali “ontologicamente” appartenenti al settore dello spettacolo come gli attori e i ballerini, anche laddove non sussista una perfetta coincidenza con la qualifica rivestita.
Diversamente, nel caso di lavoratori appartenenti alle categorie “generiche” quali truccatori, maestranze e tecnici, per i quali l’iscrizione al FPLS derivi dallo svolgimento di prestazioni direttamente connesse con la realizzazione e la produzione di spettacolo, l’obbligo insorge ogni qualvolta essi siano chiamati a svolgere attività di insegnamento e formazione corrispondente alla qualifica professionale rivestita in ragione dell’attinenza dell’attività all’ambito dello spettacolo.
Pertanto, a titolo di esempio, nei confronti dell’attore, in ragione del disposto normativo in esame, insorgerà l’obbligo contributivo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo tutte le volte in cui l’attività di insegnamento e formazione sia afferente all’ambito “artistico” di riferimento quali la recitazione, la regia, la scenografia, etc., così come per le altre attività “artistiche” quali il ballo o la musica. Per contro, è escluso l’obbligo di versamento nei confronti dell’attore che espleti l’attività di insegnamento in una disciplina diversa da quelle riconducibili allo spettacolo, come quelle di natura scientifica, economica, etc.
Parimenti, per il truccatore insorgerà obbligo contributivo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo tutte le volte in cui l’attività di insegnamento e formazione sia afferente alla specifica professionalità acquisita nell’ambito della realizzazione dello spettacolo. Di contro, sarà sempre esclusa con riferimento all’insegnamento e alla formazione relativi a materie diverse.
Ulteriore elemento necessario ai fini della integrazione della fattispecie di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell’articolo 2 del D.lgs n. 182/1997 è che le attività di insegnamento o di formazione retribuite siano svolte nei confronti di soggetti determinati, quali le pubbliche Amministrazioni o enti accreditati[1] presso le medesime.
Al riguardo, si evidenzia che fra i soggetti individuati dalla norma rientrano tutte le scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura di competenza del Ministero della Cultura che rilasciano titoli di studio equipollenti rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione[2].
Con specifico riferimento alle attività di insegnamento/formazione afferenti a discipline artistiche/tecniche rese per conto di pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, operanti in ambito scolastico/universitario (ad esempio, scuole di ogni ordine e grado: primarie, secondarie, scuole dell’infanzia statali o comunali; istituzioni universitarie, etc.), l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si configura solo laddove dette Amministrazioni, per specifiche esigenze cui non possono fare fronte con il personale in servizio, conferiscano incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, sempreché ricorrano i presupposti di legittimità previsti dall’articolo 7, comma 6, del citato D.lgs n. 165/2001. Infatti, la previsione di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell’articolo 2 del D.lgs n. 182/1997 va necessariamente coordinata con le disposizioni che disciplinano in linea generale l’obbligo assicurativo alle Casse pensionistiche della Gestione dipendenti pubblici (in particolare, CPDEL, CTPS, CPI). Ne consegue, pertanto, che laddove l’attività di insegnamento sia prestata da soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato da una pubblica Amministrazione operante in ambito scolastico/universitario, la gestione previdenziale di competenza resta quella ex Inpdap.
Parimenti, con riferimento alle Università non statali legalmente riconosciute, resta ferma l’assicurazione alla gestione previdenziale ex Inpdap nei soli casi in cui specifiche norme statutarie l’abbiano prevista in relazione al personale che svolge attività di insegnamento (professori universitari, ricercatori).
In tutti gli altri casi, laddove ricorrano i presupposti fondanti l’obbligo assicurativo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo secondo quanto previsto dalla citata lettera a), la gestione previdenziale di riferimento sarà quella dello spettacolo.
3. Attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo
La disposizione di cui alla lettera b) del comma 2-bis dell’articolo 2 del D.lgs n. 182/1997 deve intendersi espressamente riferita a tutte quelle attività promozionali non già assoggettabili a contribuzione in base alla normativa vigente. Infatti, laddove in un evento o iniziativa promozionale un soggetto svolga mansioni riferibili a una delle figure tabellate, sussiste già l’ordinario obbligo contributivo a prescindere dal settore in cui opera l’impresa e dall’ambito in cui la prestazione viene svolta.
Si prescinde, tra l’altro, dai tratti distintivi del datore di lavoro e/o dal suo scopo istituzionale così come dalla natura giuridica pubblica o privata dell’azienda. Al riguardo, è opportuno ricordare come a più riprese la giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. civ. sent. n. 9996/2009, n. 13643/2007 e n. 10114/2006) abbia chiarito che il concetto di spettacolo sia passibile di sviluppo e modificazione nel tempo, tanto da accogliere una lata ed evoluta concezione dello stesso (condizionata dinamicamente dai mutamenti del costume).
In merito, con particolare riferimento all’attività promozionale, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare, da un lato, come le finalità informative/commerciali non siano di ostacolo alla configurazione di un’attività come di spettacolo (cfr. Cass. civ. sent. n. 12824/2002) e, dall’altro, come gli spot pubblicitari con i quali si realizza la diffusione di messaggi promozionali presentino un notevole grado di inscindibilità fra promozione pubblicitaria e prestazione artistica (cfr. Cass. civ. sent. n. 1089/2006) tanto che tutte le figure di cui all’articolo 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, che svolgono la propria attività nell’ambito di promozioni pubblicitarie, hanno diritto al versamento dei contributi previdenziali al FPLS (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 1089/2006).
Ciò premesso, l’ambito oggettivo di riferimento della nuova disposizione è da individuare, pertanto, in tutte le attività promozionali remunerate – rese dalle figure di cui all’articolo 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 – ulteriori e diverse da quelle riconducibili allo spettacolo ovvero a prestazioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza (ad esempio, recitazione per gli attori, danza per i ballerini), per le quali – come innanzi evidenziato – l’obbligo assicurativo già sussiste.
Invero, la fattispecie prevista dalla novella introdotta con la lettera b) del comma 2-bis dell’articolo 2 del D.lgs n. 182/1997, si configura in ragione della mera partecipazione del lavoratore già iscritto al FPLS ad un qualsiasi evento di carattere promozionale come individuato dalla norma, senza che abbia rilevanza lo svolgimento in concreto delle attività/mansioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza.
In questi casi, pertanto, costituiscono elementi essenziali ai fini della integrazione della fattispecie l’essere un lavoratore dello spettacolo iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e partecipare all’evento o comunque svolgere un’attività finalizzata alla promozione dello spettacolo o di altri eventi in virtù della propria qualificazione come artista o tecnico, anche quando tale attività venga svolta in contesti diversi da quelli propri dello spettacolo come, ad esempio, nel caso di attori o cantanti che partecipano, anche senza necessariamente esibirsi recitando o cantando, ma semplicemente presenziando all’evento, ad attività promozionali organizzate da imprese manifatturiere o che sono chiamati come ospiti in contesti di promozione commerciale, nel caso di scenografi chiamati ad allestire una sede congressuale, etc.
Inoltre, l’espresso riferimento ai soggetti organizzatori o promotori di spettacoli, nonché di qualsiasi altro evento, che non abbiano come scopo istituzionale l’attività di organizzazione o diffusione di spettacoli o attività educative allo stesso collegate, comporta che, di fatto, qualsiasi utilizzatore/committente pubblico/privato – anche al di fuori delle attività promozionali riconducibili alla realizzazione di uno spettacolo e per questo già assoggettabili a contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in caso di prestazione artistica/tecnica – è tenuto ad assolvere all’obbligo contributivo ogni qualvolta ingaggi il lavoratore già assicurato al FPLS, in ragione della sua specifica qualità artistica o tecnica, per lo svolgimento di una qualsiasi attività remunerata avente carattere promozionale, anche di mera partecipazione.
Conseguentemente, anche nei casi in cui l’attività promozionale dell’evento (riconducibile allo spettacolo o meno) venga resa dal lavoratore già iscritto nei confronti di un utilizzatore/committente che abbia come propria attività istituzionale l’organizzazione o la diffusione di spettacoli, sussiste in ogni caso l’obbligo contributivo verso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Per contro, restano escluse dall’ambito applicativo della lettera b) del comma 2-bis in commento le figure “generiche”, per le quali è previsto che l’obbligo contributivo si configuri solo qualora l’attività sia direttamente connessa con la realizzazione e la produzione di spettacolo.
4. Istruzioni operative
Ai sensi del comma 18 dell’articolo 66 del D.L. n. 73/2021 le disposizioni sopra illustrate, introdotte dal comma 17 del medesimo articolo, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021.
Pertanto, laddove ricorrano tali fattispecie secondo quanto previsto nell’ambito della presente circolare, i datori di lavoro/committenti sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni retributive e contributive relative alle attività di formazione/insegnamento ovvero alle attività di carattere promozionale secondo le modalità previste per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, sulla scorta di quanto già illustrato con la circolare n. 154/2014 e con il messaggio n. 5327/2015. In particolare, a seconda della fattispecie che ricorrerà, il datore di lavoro/committente sarà tenuto a compilare l’elemento <CodiceQualifica> della sezione <DatiParticolari> del flusso UniEmens utilizzando uno dei seguenti codici:
- 901 per le attività di insegnamento/formazione lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento a) del D.M. 15 marzo 2005;
- 902 per le attività di insegnamento/formazione lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento b) del D.M. 15 marzo 2005;
- 903 per le attività promozionali rese da lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento a) del D.M. 15 marzo 2005;
- 904 per le attività promozionali rese da lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento b) del D.M. 15 marzo 2005.
I flussi che espongono i nuovi <CodiciQualifica> potranno essere inviati a partire dal 1° novembre 2021.
Nel rinviare alla circolare e al messaggio citati, nonché ai documenti tecnici per le modalità di compilazione del flusso UniEmens, si ricorda che i datori di lavoro/committenti avranno cura di specificare nei rispettivi elementi la natura del rapporto di lavoro in virtù del quale viene prestata l’attività di insegnamento/formazione e nei casi di rapporto di lavoro subordinato se il medesimo rapporto è a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato.
Si ricorda, infatti, che sotto il profilo assicurativo, l’accesso ai trattamenti pensionistici per gli assicurati al FPLS è basato sul numero di giornate di prestazione lavorativa e che, ai soli fini del diritto alla prestazione pensionistica, il requisito di un’annualità assicurativa viene conseguito, a seconda della tipologia di figura professionale e della durata (tempo determinato o tempo indeterminato) del rapporto di lavoro. Il decreto del 15 marzo 2005 adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1), ha ridefinito, in relazione ai soggetti assicurati obbligatoriamente al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.lgs n. 182/1997, i tre gruppi (A, B o C) delle categorie che individuano un diverso numero di giornate lavorative – rispettivamente 120[3], 260 o 312 – per il soddisfacimento del requisito dell’annualità assicurativa. In particolare, laddove i lavoratori svolgano attività a tempo determinato soddisfano il requisito dell’annualità di assicurazione con 120 contributi (o 90 a partire dal 1° luglio 2021) ovvero 260 contributi giornalieri a seconda che appartengano a qualifiche professionali di cui al raggruppamento a) ovvero b). Mentre, a prescindere dalla qualifica di appartenenza, i lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono stati inseriti nel raggruppamento c) (cfr. la circolare Enpals n. 8/2006).
Ciò premesso, la collocazione nel raggruppamento a), b) o c) del lavoratore per la prestazione lavorativa di insegnamento e promozionale terrà conto delle suddette regole. Per la disamina delle figure professionali assicurate al FPLS e per la loro collocazione nei tre diversi raggruppamenti si rinvia alle circolari Enpals n. 7 e n. 8 del 30 marzo 2006.
Con specifico riferimento alla classificazione ai fini previdenziali si ricorda che è avvenuta già da tempo l’estensione, ai datori di lavoro che impiegano lavoratori dello spettacolo, delle procedure di iscrizione e dei sistemi di autenticazione in uso presso le aziende con dipendenti (cfr. la circolare n. 154/2014).
Con specifico riferimento alle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, si ricorda che è previsto invece un apposito codice statistico contributivo 1.18.10 (cfr. la circolare n. 98/2019) atto a identificare in maniera puntuale i soggetti datoriali pubblici che si avvalgano di prestazioni di soggetti iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Infine, si ricorda che le disposizioni in esame hanno altresì previsto l’esclusione degli adempimenti relativi al certificato di agibilità di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 laddove l’obbligo assicurativo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo ricorra in virtù delle attività di insegnamento/formazione ovvero delle attività promozionali come descritte dal comma 2-bis dell’articolo 2 del D.lgs n. 182/1997. Pertanto, unicamente nelle fattispecie contemplate nel citato comma 2-bis è escluso l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità.
In applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, gli adempimenti di regolarizzazione (denunce di variazione, etc.) relativi ai periodi con decorrenza 1° luglio 2021 (data di entrata in vigore della norma), possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare senza l’aggravio di oneri accessori.
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |
[1] Tra le Amministrazioni ed enti accreditati si ricordano, ad esempio, la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova accreditata dalla Regione Liguria o la Scuola di Teatro del Piccolo Teatro di Milano accreditata dalla Regione Lombardia, etc.
[2] Ad esempio, la Civica Scuola di Musica di Milano, il Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano, l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, etc.
[3] L’articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1), del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021, ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2021, la riduzione a 90 del numero dei contributi giornalieri utili per la maturazione dell’annualità assicurativa per i soggetti appartenenti al gruppo A) di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 182/1997, come individuati dal D.M. 15 marzo 2005.