Cerca
Close this search box.

Circolare numero 171 del 12-11-2021

Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto–legge 25 maggio 2021, n. 73. Indennità in favore dei lavoratori portuali operanti nella Regione Sardegna. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare si illustra l’indennità introdotta dall’articolo 40-quater del decreto–legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in favore dei lavoratori portuali dipendenti da imprese operanti in alcuni porti della Regione Sardegna che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell’anno 2020 e si forniscono le istruzioni operative per richiedere la predetta misura di sostegno.

INDICE

1. Premessa

2. Contenuto, beneficiari e caratteristiche dell’indennità

3. Modalità di richiesta della prestazione

4. Istruzioni contabili

1. Premessa

In sede di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (di seguito, anche decreto Sostegni-bis), la legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto l’articolo 40-quater che contiene una specifica disposizione in favore di determinati lavoratori occupati nel settore marittimo operanti nella Regione Sardegna.

In particolare, la disposizione, che si colloca nell’ambito del complesso degli interventi emergenziali in favore di imprese e lavoratori del settore marittimo, prevede, fino al 31 dicembre 2021, il riconoscimento a domanda – in alternativa alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) – di un’indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori, operanti in alcune tipologie di porti ubicati nella Regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell’anno 2020.

Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustra la disposizione di cui al citato articolo 40-quater del decreto Sostegni-bis e si forniscono le indicazioni operative per l’accesso all’indennità in argomento.

2. Contenuto, beneficiari e caratteristiche dell’indennità

L’articolo 40-quater del decreto Sostegni-bis ha introdotto, all’articolo 9-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il comma 2-bis, che riconosce – a domanda degli interessati – la concessione dell’ indennità di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il periodo dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106/2021) al 31 dicembre 2021.

Possono richiedere la predetta indennità i lavoratori che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell’anno 2020, già dipendenti delle imprese di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nei porti della Regione Sardegna in cui almeno l’80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e sussistano, alla data di entrata in vigore della legge n. 69/2021, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.

L’indennità – che può essere concessa nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2021 – è alternativa alla fruizione della NASpI.

Al riguardo si precisa che il regime di alternatività previsto dalla menzionata legge deve intendersi nel senso che l’indennità introdotta dall’articolo 40-quater del decreto-legge n. 73/2021 sostituisce – fino al 31 dicembre 2021 – l’indennità di disoccupazione NASpI. Ne consegue che quest’ultima potrà continuare ad essere percepita dai lavoratori che hanno richiesto l’indennità disciplinata nella presente circolare solamente se, in relazione a quanto disposto dall’articolo 5 del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, e successive modificazioni, risulti ancora spettante per periodi successivi al 31 dicembre 2021. Gli interessati, quindi, per il solo periodo di operatività della norma (25 luglio 2021 – 31 dicembre 2021), potranno optare per l’indennità in oggetto, con le modalità riportate al seguente paragrafo 3.

Per quanto concerne la modalità di calcolo della misura dell’indennità NASpI si fa rinvio alla circolare n. 94/2015, nonché alla circolare n. 7/2021, recante gli importi massimi della prestazione di disoccupazione NASpI per l’anno 2021.

L’indennità di cui all’articolo 3, comma 2, della legge n. 92/2012, spetta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano, in base al programma, con le giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

L’indennità è pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, ed è riconosciuta per un numero di giornate pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

In caso di svolgimento di attività lavorativa subordinata/parasubordinata o autonoma in corso di percezione dell’indennità di cui al richiamato articolo 3, comma 2, dovrà essere comunicato il reddito presunto ai fini della verifica della conservazione dello stato di disoccupazione. Pertanto, l’indennità in questione potrà essere erogata solo se il reddito derivante dall’attività lavorativa svolta non è superiore all’importo di € 8.145 per il lavoro subordinato/parasubordinato e all’importo di € 4.800 per il lavoro autonomo; nel caso in cui il reddito connesso all’attività lavorativa sia superiore alle predette soglie si decade dal diritto all’indennità di cui all’articolo 3, comma 2, della legge n. 92/2012.

I periodi di percezione dell’indennità sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Modalità di richiesta della prestazione

La richiesta di opzione per l’indennità oggetto della presente circolare dovrà essere presentata dall’interessato tramite PEC da inviare entro il 31 dicembre 2021 al seguente indirizzo: direzione.provinciale.cagliari@postacert.inps.gov.it. Nell’invio si dovrà indicare nell’oggetto “Opzione Indennità ex art. 9-bis, comma 2-bis, DL 41/2021 lavoratori portuali Regione Sardegna”, e utilizzare il fac-simile allegato (Allegato n. 1), debitamente compilato in ogni sua parte, avendo cura di allegare la copia di un proprio documento d’identità in corso di validità.

4. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili dell’indennità di cui all’articolo 3, comma 2, della legge n. 92/2012, estesa per effetto della norma contenuta nell’articolo 40-quater del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, ai lavoratori già dipendenti dalle imprese operanti in alcuni porti ubicati nella Regione Sardegna, che hanno cessato di percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell’anno 2020, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario) il seguente conto:

GAU30226 – Indennità di cui all’articolo 3, comma 2, della legge n. 92/2012, alternativa alla Naspi, erogata a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei porti ubicati nella regione Sardegna – articolo 40 quater, della legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

I debiti per le prestazioni erogate con la procedura contabile dei pagamenti accentrati, saranno imputati al conto di nuova istituzione GAU10226.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine saranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180 e poi sulla Sede interessata, in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione “3270” – Somme non riscosse dai beneficiari -Indennità lavoratori portuali Sardegna -art.40 Quater Legge n. 106/21 – GAU.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il seguente conto:

GAU24126 – per il recupero e il rentroito dell’indennità corrisposta ai lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei porti ubicati nella regione Sardegna – articolo 40 quater, della legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Al conto GAU24126 è abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti”, il codice bilancio di nuova istituzione “1206” – Recupero indebiti relativi all’indennità lavoratori portuali Sardegna – art. 40 Quater, Legge n. 106/2021 – GAU.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.

Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 2).

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Fonte: Inps

Condividi

Articoli per te

Hai ancora dubbi?

Contattaci se hai necessità di ulteriori chiarimenti o informazioni sulla tematica di tuo interesse.

Questo sito utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione.