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Circolare numero 184 del 13-12-2021

Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare l’Istituto comunica l’aggiornamento del contributo dovuto a carico degli iscritti al Fondo clero per l’anno 2020 e fornisce le istruzioni relative alle modalità di pagamento.

INDICE:

1. Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2020

2. Modalità di pagamento autonome

3. Pagamenti cumulativi e bonifico

4. Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e modalità di “notifica del dovuto tramite lista”

5. Precisazioni su rimborsi, decorrenza dell’obbligo contributivo e relativi adempimenti

6. Recupero delle differenze contributive dovute per periodi pregressi dai ministri di culto nel frattempo pensionati

1. Aggiornamento del contributo dovuto per l’anno 2020

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 175 del 23 luglio 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 18 maggio 2021 (Allegato n. 1) che ridetermina, ai sensi dell’articolo 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, il contributo dovuto per l’anno 2020 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 detto contributo è pari a 1.769,04 euro annui (294,84 euro bimestrali e 147,42 euro mensili); tale importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2021, 2022 e 2023 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto che, in base al disposto della richiamata norma, ne vari l’ammontare.

Si riportano di seguito gli importi dovuti, quale conguaglio dei contributi già versati per gli anni 2020 e 2021, dagli iscritti al predetto Fondo:

Contributo annuo ante aggiornamento

1.760,24 euro

Contributo annuo aggiornato

1.769,04 euro

Differenza dovuta per ciascun anno

8,80 euro

L’importo dovuto a titolo di conguaglio è pari a 1,47 euro per un bimestre e a 0,73 euro per un mese.

Il termine di versamento senza aggravio di interessi è fissato al 31 marzo 2022 e attiene alle sole integrazioni dovute per gli anni 2020 e 2021. La contribuzione riferita al 2022 sarà adeguata ai nuovi importi fin dalla prima scadenza.

2. Modalità di pagamento autonome

Gli iscritti al Fondo che provvedono autonomamente al versamento del contributo sono i seguenti:

  • sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222;
  • ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale che ha esteso al culto di appartenenza le disposizioni della legge n. 903/1973;
  • sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici autorizzati alla contribuzione volontaria.

Nel Portale dei Pagamenti – Fondo Clero del sito istituzionale www.inps.it sono disponibili le seguenti funzionalità:

  • pagamento online “pagoPA”, tramite carte di pagamento (carte di credito/debito o carte prepagate) o addebito in conto corrente;
  • visualizzazione e stampa dell’Avviso di Pagamento “pagoPA”;
  • visualizzazione e stampa delle ricevute dei pagamenti effettuati tramite MAV/“pagoPA”.

Con la modalità Avviso di Pagamento “pagoPA” l’interessato può effettuare il pagamento tramite canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:

  • agenzie della banca;
  • home banking del PSP (riconoscibile dai loghi CBILL o “pagoPA”; il codice CBILL assegnato ad INPS è AAQV6);
  • sportelli ATM abilitati delle banche;
  • esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema “pagoPA” (tabaccherie, ricevitorie, edicole, bar, farmacie e supermercati);
  • Uffici Postali.

Sul sito www.pagopa.gov.it è consultabile l’elenco aggiornato di tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP). Per ciascun PSP sono elencati i canali di pagamento disponibili sia per i correntisti che per i non correntisti.

L’iscritto riceverà in ogni caso gli avvisi di pagamento per l’anno 2022.

3. Pagamenti cumulativi e bonifico

Si conferma la modalità del versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti a cura dei seguenti soggetti:

  • l’Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985;
  • le diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973 preveda l’adempimento unico.

I predetti pagamenti cumulativi dovranno essere effettuati esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni, in particolare:

– IBAN: IT06H0100003245321200001248

– BIC: BITAITRRENT valido anche per i versamenti all’interno dell’“area euro”.

I bonifici provenienti da paesi“extra euro” dovranno essere indirizzati sul conto corrente che la medesima Direzione provinciale intrattiene con Casse di Risparmio dell’Umbria sulla filiale n. 00430 – “Terni Sede”, il cui IBAN è IT13G0631514405100000004580, CRSPIT3S.

L’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero (contribuenti volontari o contribuenti obbligatori al servizio di una Diocesi italiana o figura equivalente per i ministri di culto acattolici) per i pagamenti a cui sono tenuti alle regolari scadenze.

La deroga è stata prevista per facilitare l’adempimento fuori del territorio nazionale.

Gli iscritti potranno avvalersi del bonifico diretto in Tesoreria a condizione che richiedano un’autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale di Terni, nell’ambito della quale è istituito il Polo unico nazionale per la gestione degli adempimenti riferiti al Fondo clero.

L’assenso della Struttura territoriale suddetta è essenziale per consentire l’accredito delle somme a cura dell’operatore, il quale dovrà abbinare manualmente il pagamento mediante bonifico alla posizione assicurativa interessata, per la conseguente l’implementazione.

Con riferimento ai bonifici, sia di singoli iscritti che cumulativi, l’acquisizione dell’importo sarà possibile unicamente se nel campo “causale” sono presenti i seguenti dati:

1) la parola “CLERO”;

2) il codice fiscale del sacerdote o ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica per i bonifici cumulativi;

3) il periodo di riferimento (“dal/al”, in gg/mm/aaaa).

In assenza dei predetti dati e – con esclusivo riferimento ai soli bonifici dei singoli iscritti – in assenza dell’autorizzazione preventiva della Direzione provinciale di Terni, il pagamento non implementerà l’estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione previdenziale.

In conformità alle regole generali, l’autorizzazione fornita dalla Direzione provinciale di Terni conserva validità anche per le scadenze successive alla prima richiesta, fino a quando l’iscritto non ne chieda la revoca.

Si precisa che l’autorizzazione può essere chiesta, a mezzo posta elettronica ordinaria, alla casella istituzionale Fondo.Clero@inps.it, oppure via PEC all’indirizzo direzione.provinciale.terni@postacert.inps.gov.it.

Gli operatori della Direzione provinciale di Terni preposti alla gestione delle attività contabili acquisiranno gli incassi per i bonifici singoli e per quelli cumulativi, avendo cura di trasmettere al settore amministrativo di riferimento gli estremi degli avvenuti versamenti tramite la stampa dei relativi biglietti contabili e della documentazione disponibile (quietanze RE.BI., estratto conto bancario). La procedura di gestione provvederà alla successiva ripartizione ai conti di definitiva imputazione.

4. Esatta determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo e modalità di “notifica del dovuto tramite lista”

Ad ogni bimestre l’importo accertato in via amministrativa, e quindi dovuto all’Ente previdenziale, è determinato dalla sommatoria degli importi individuali dovuti, riferiti agli iscritti che negli archivi INPS risultano attivi (vale a dire non cessati, non percettori di prestazioni a carico del Fondo) alla medesima scadenza. Con espresso riferimento all’adempimento cumulativo, fattispecie in cui per disposizione normativa il soggetto che provvede al pagamento salda un dovuto previdenziale riferito ad altri, è inderogabile l’applicazione del principio di non divergenza tra valore atteso dall’Ente previdenziale e sommatoria dei valori da versare mediante unico pagamento.

A tal riguardo si precisa che la difformità tra atteso e versato non consente alla procedura di acquisizione e assegnazione dei dati in estratto conto di intercettare le esclusioni/inclusioni all’origine del disallineamento tra i due importi, vale a dire per quali soggetti sia intervenuto il mancato versamento o per quali nuovi sacerdoti o ministri di culto sia stato ripristinato o attivato l’obbligo contributivo. Nell’impossibilità di ripartire il dato, la totalità degli iscritti interessati dall’adempimento cumulativo del bimestre risulterà priva di accredito in estratto conto.

La notifica del dovuto tramite lista presuppone, pertanto, che gli archivi siano aggiornati in tempo reale rispetto all’insorgere o al venir meno dell’obbligo assicurativo. L’adeguamento del valore atteso a un diverso importo, ove quest’ultimo costituisca il valore corretto, richiede una verifica delle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto e la rideterminazione del totale atteso a seguito delle necessarie modifiche.

Si invitano, dunque, le Diocesi, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e le confessioni acattoliche a comunicare con immediatezza alla Direzione provinciale di Terni i dati utili a determinare l’onere previdenziale, ossia nuove iscrizioni, variazioni e cessazioni.

La Direzione provinciale di Terni nel contempo assicura la puntuale acquisizione dei dati ricevuti.

Per consentire al soggetto tenuto al pagamento cumulativo di conoscere preventivamente il totale da versare all’INPS, in modo da verificarne la congruità comparandolo con i dati gestionali in proprio possesso, le Diocesi, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e le confessioni acattoliche dovranno inviare all’Istituto un file contenente tutte le modifiche riguardanti i propri iscritti (iscrizioni, cessazioni, etc.) intervenute nel bimestre, entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale.

Aggiornati i propri archivi, entro il giorno 25 del medesimo mese, l’INPS trasmetterà all’Istituto centrale per il sostentamento del clero e alle confessioni acattoliche la lista della totalità degli assicurati attivi a quella scadenza e interessati dal pagamento cumulativo.

L’elenco esporrà a margine il dovuto individuale, fornendo in calce il totale generale atteso risultante dalla sommatoria dei parziali.

Il soggetto tenuto all’adempimento, ove non sussistano difformità con i dati in proprio possesso, predisporrà il pagamento dell’importo risultante. Diversamente, con immediatezza, il medesimo soggetto dovrà comunicare alla Direzione provinciale di Terni le variazioni da apportare sui dati incongrui. L’INPS, acquisiti gli adeguamenti nei propri archivi, elaborerà nuovamente l’elenco producendo la lista aggiornata quale titolo di nuovo accertamento amministrativo del bimestre con l’indicazione corretta del dovuto.

Ove la variazione coinvolga anche periodi pregressi in relazione a cessazioni dell’obbligo contributivo che avrebbero dovuto essere registrate in passato, la modifica della lista determina una riduzione del dovuto del bimestre a cui la lista è riferita, ma il recupero di quanto già versato indebitamente nei bimestri precedenti dovrà avvenire con distinta domanda di rimborso, che sarà riconosciuto nel rispetto dei termini prescrizionali di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

La richiesta di variazione non esonera dalla prevista trasmissione alla Direzione provinciale di Terni dei documenti a sostegno della maturazione o della cessazione dell’obbligo contributivo. La ricezione di tali atti renderà definitiva, negli archivi dell’Istituto, la registrazione acquisita in modalità provvisoria e comporterà l’immediato aggiornamento del totale atteso.

Poiché la lista potrebbe non contenere le iscrizioni verificatesi nell’imminenza della sua predisposizione e non comunicate o non evase in tempo utile per la definizione del contributo dovuto, l’allineamento delle informazioni sarà gestito nel primo bimestre utile successivo.

La notifica del dovuto tramite lista, oltre a consentire la corretta determinazione del valore accertato in via amministrativa, è finalizzata alla corretta gestione delle posizioni previdenziali realmente attive nonché all’eliminazione di quelle che non sono più attive o per le quali sia già intervenuta la cessazione dell’obbligo contributivo; analogamente, ove cessi l’obbligo cumulativo ma permanga l’obbligo individuale, la notifica del dovuto tramite lista escluderà il protrarsi di omissioni di cui l’iscritto è ignaro e agevolerà il venir meno delle anagrafiche multiple scaturenti da errori materiali su dati personali (ad esempio, codice fiscale, doppio nome o cognome, imprecisioni sull’identità di soggetti stranieri).

5. Precisazioni su rimborsi, decorrenza dell’obbligo contributivo e relativi adempimenti

L’impossibilità di compensare con la lista del totale atteso valori negativi relativi a pagamenti indebiti attinenti a pregressi periodi comporta che le domande di rimborso dovranno essere gestite con distinta operazione amministrativa e contabile. L’Istituto centrale per il sostentamento del clero o la confessione acattolica dovranno presentare apposita richiesta, anche cumulativa per più iscritti. Per ciascun ministro di culto la richiesta dovrà essere motivata e suffragata da idonea documentazione (a titolo esemplificativo, per il clero cattolico: provvedimento di riduzione allo stato laicale, di sospensione, di esclusione dal sostentamento con effetto retroattivo, etc.).

In caso di richiesta di rimborso riferita a errato versamento di contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, è sufficiente la sola motivazione e non anche la documentazione a sostegno. In tale evenienza, gli uffici potranno rilevare direttamente l’indebito attraverso la consultazione degli archivi dell’Istituto. La Direzione provinciale di Terni provvederà all’istruttoria delle richieste di rimborso e alla restituzione – con distinto atto contabile – della contribuzione che accerterà come non dovuta.

Si ricorda che la contribuzione al Fondo clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di culto e che l’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia. Ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 903/1973, per l’accertamento di tale status è richiesta:

– per i sacerdoti secolari, l’attestazione dell’ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;

– per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l’attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.

Segnatamente sull’ordinario per il clero cattolico e sulle figure equiparate nel caso di confessioni acattoliche grava un obbligo di notifica da cui scaturiscono l’iscrizione al Fondo, il suo mantenimento e la cessazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l’iscrizione al Fondo è estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all’estero al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti (cfr. l’articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488).

Giova precisare che l’obbligo di versamento al Fondo clero per i soggetti non cittadini italiani sorge contestualmente alla decorrenza in Italia dell’esercizio della funzione ministeriale. Ne deriva che, qualora l’ingresso in Italia sia precedente a tale esercizio, nessuna contribuzione sarà dovuta per il tempo intercorrente tra l’ingresso in Italia e l’inizio del servizio a favore della Diocesi italiana, Chiesa o Ente acattolico riconosciuto.

Con esclusivo riferimento al clero cattolico, si segnala che:

a) non esiste identità temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema di sostentamento;

b) il sostentamento interviene in un tempo successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e, per taluni, il sostentamento potrebbe essere anche escluso;

c) grava unicamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento o nel periodo compreso tra ingresso nel clero secolare (di un soggetto già ordinato regolare) e inserimento nel sistema di sostentamento o, ancora, nel periodo compreso tra ingresso in Italia connesso all’esercizio della funzione e inserimento nel sistema di sostentamento o, in ultimo, in caso di esclusione dal sostentamento per cessazione del titolo.

Al fine di evitare scoperture in estratto conto, spesso rilevate dall’iscritto al momento del pensionamento o comunque decorso il termine prescrizionale di legge per il relativo versamento, di seguito si forniscono alcuni chiarimenti sugli adempimenti connessi all’obbligo contributivo e sui soggetti tenuti a porli in essere.

Ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 903/1973 per i sacerdoti che godono del supplemento governativo di congrua il contributo è versato, a cura dei competenti servizi preposti al pagamento, direttamente all’INPS, in rate bimestrali posticipate, previa trattenuta; inoltre, come previsto dall’articolo 25 della legge n. 222/1985, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero opera, sulla remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti. Tali adempimenti vengono svolti dall’Istituto finché per i sacerdoti – titolari in ogni caso dell’obbligo contributivo – permanga il titolo al sostentamento.

Tanto premesso, si invitano le Curie Diocesane a notificare alla Direzione provinciale di Terni tempestivamente le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in Italia per gli stranieri, nonché a segnalare prontamente qualsiasi altra causa di variazione/cessazione dell’obbligo contributivo, allegando la relativa documentazione.

La Direzione provinciale di Terni, successivamente, provvederà ad informare l’assicurato dell’insorgenza del citato obbligo, spedirà gli avvisi di pagamento in caso di iscrizione o di riattivazione e adeguerà gli archivi nei casi di cessazione dell’obbligo.

Infine, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero è tenuto – oltre che ai summenzionati adempimenti – a segnalare tempestivamente alla Direzione provinciale di Terni le cessazioni, le riprese e ogni altra notizia che incida sull’obbligo contributivo, nonché eventuali variazioni dei dati anagrafici.

6. Recupero delle differenze contributive dovute per periodi pregressi dai ministri di culto nel frattempo pensionati

Considerato che il contributo relativo al Fondo clero è legato all’aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione degli iscritti, lo stesso assume carattere definitivo solo a posteriori.

Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati.

In tali casi sulle pensioni a carico del Fondo verranno impostati i recuperi delle differenze contributive previa quantificazione e relativa acquisizione degli importi da parte delle procedure dedicate.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Fonte: Inps

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