Rettifiche e chiarimenti sulla circolare n. 180 del 2021, avente ad oggetto: “Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale durante il periodo di vigenza delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Con la presente circolare, su avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono dei chiarimenti e si apportano delle rettifiche alla circolare n. 180 del 2021.
Con specifico avviso, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato l’esigenza di rettificare alcuni passaggi di cui al paragrafo 1 della circolare n. 180 del 2021, intitolato: “Proroga del divieto di licenziamento e accesso alla NASpI per risoluzione dei rapporti di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.
Al paragrafo 1 della citata circolare sono state elencate le casistiche per le quali il legislatore ha disposto la proroga delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo oltre la data del 30 giugno 2021.
Con particolare riferimento alla proroga di cui all’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si chiarisce che la richiamata disposizione prevede per i datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 del medesimo articolo 8 – ossia per coloro che possono presentare domanda per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale operai agricoli con causale COVID-19 – un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
Al riguardo, ad avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la volontà del legislatore è stata quella di prorogare ulteriormente il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i soli datori di lavoro che abbiano la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui all’articolo 8, commi 2 e 8, del decreto-legge n. 41 del 2021, e cioè per i datori di lavoro potenzialmente destinatari dei trattamenti citati a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno fatto domanda.
In ragione di quanto sopra, a rettifica di quanto indicato nella richiamata circolare n. 180 del 2021, il primo punto dell’elenco del sesto capoverso del paragrafo 1 della circolare in argomento, si riformula come di seguito riportato:
“Tanto premesso, la proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, oltre la data del 30 giugno 2021, è al momento legislativamente prevista per le seguenti casistiche e fino alla data per ciascuna riportata:
- fino alla data del 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro privati che possono accedere ai trattamenti di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni, e per i datori di lavoro privati che possono accedere al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) di cui all’articolo 8, comma 8 del decreto Sostegni”.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha altresì chiarito che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, tale data rappresenta il termine ultimo entro il quale deve essere concluso l’accordo collettivo aziendale e avvenuta l’adesione all’accordo da parte del singolo lavoratore, mentre la risoluzione del rapporto di lavoro può produrre i suoi effetti anche successivamente al 30 giugno 2021.
Alla luce del chiarimento di cui sopra, al settimo capoverso del paragrafo 1 della circolare n. 180 del 2021 devono quindi ritenere superato l’inciso “data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve avere prodotto i suoi effetti”.
Pertanto, la nuova formulazione del settimo capoverso è la seguente:
“In ragione delle disposizioni normative sopra richiamate, si precisa che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021”.
Si chiarisce infine, sempre su avviso ministeriale, che la medesima impostazione trova applicazione anche con riferimento alle ipotesi relative ai datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento è stato prorogato al 31 ottobre 2021 e poi al 31 dicembre 2021. Analogamente, in questi casi le date del 31 ottobre 2021 e del 31 dicembre 2021 costituiscono il termine ultimo entro il quale deve essere stipulato l’accordo aziendale e avvenuta l’adesione del lavoratore all’accordo, mentre la risoluzione del rapporto di lavoro può divenire efficace anche successivamente alle predette date.
Fatte salve le modifiche e integrazioni di cui sopra, restano ferme le indicazioni già fornite dall’Istituto con la circolare n. 180 del 2021.
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |