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Circolare numero 198 del 28-12-2021

Conguaglio di fine anno 2021 dei contributi previdenziali e assistenziali

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens, nonché per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblicache utilizzanoil flusso Uniemens ListaPosPA.

INDICE

1. Premessa

2. Termine per l’effettuazione del conguaglio

3. Elementi variabili della retribuzione (DM 7.10.1993)

3.1 Compilazione flusso Uniemens

4. Massimale articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995

4.1 Modalità operative per la gestione del massimale di cui alla legge n. 335/1995

5. Contributo aggiuntivo IVS dell’1% (articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992)

5.1 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo dell’1%

6. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

6.1 Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute

7. Fringe benefits (articolo 51, comma 3, del TUIR)

8. Auto aziendali concesse a uso promiscuo (articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR)

9. Prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR)

10. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria

10.1 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006

11. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

11.1 Adempimenti a carico del datore di lavoro

12. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio

13. Recupero del contributo di solidarietà del 10% di cui al D.L. n. 103/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare

14. Datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

14.1 Operazioni di conguaglio previdenziale annuo

14.2 Massimale articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995

14.3 Massimale articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 181/1997, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, nonché per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico

14.4 Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1%

14.5 Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2

14.6 Termini per le operazioni di conguaglio

14.7 Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie sanzionatorie

14.8 Certificazione Unica: dati previdenziali e assistenziali

1. Premessa

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2021, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

  1. elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, per brevità, DM 7.10.1993);
  2. massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  3. contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’articolo 3terdel decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
  4. conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
  5. fringe benefits esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 516,46 per l’anno 2021) nel periodo d’imposta (articolo 51, comma 3, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, o TUIR);
  6. auto aziendali a uso promiscuo;
  7. prestiti ai dipendenti;
  8. conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  9. rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
  10. gestione delle operazioni societarie.

Inoltre, si riepilogano le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, Enti e aziende il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica.

2. Termine per l’effettuazione del conguaglio

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2021” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2022), anche con quella di competenza di “gennaio 2022” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2022[1]), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2022” (scadenza di pagamento 16 marzo 2022), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di “gennaio 2022”.

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2022”.

3. Elementi variabili della retribuzione (DM 7.10.1993)

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il DM 7.10.1993, ha stabilito che: “qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione.

Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore).

Agli elementi ed eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.

Tra le variabili retributive l’Istituto ha, altresì, ricompreso[2] i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.

Conseguentemente, se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre non occorre operare alcun accorgimento; se l’assunzione interviene nel mese di dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso Uniemens.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2021, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2022, vanno evidenziati nel flusso Uniemens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Si ricorda che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2021), mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano come retribuzione del mese di gennaio 2022.

Anche ai fini della Certificazione Unica 2022 e della dichiarazione 770/2022, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2021.

Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% di cui all’articolo 22 della legge n. 177/1976) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

3.1 Compilazione flusso Uniemens


Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute – a livello individuale – deve essere compilato l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, secondo le modalità indicate nell’ultimo aggiornamento del documento tecnico Uniemens, al quale si rinvia[3].

4. Massimale articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995

L’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31 dicembre 1995 ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, così come interpretato dall’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417.

Tale massimale – pari, per l’anno 2021, a € 103.055,00– deve essere rivalutato ogni anno in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.

Lo stesso massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’articolo 3ter del decreto-legge n. 384/1992.

In proposito, si rammenta quanto segue:

  • il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l’anno risulti retribuito solo in parte;
  • nell’ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
  • in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
  • ove coesistano nell’anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

4.1 Modalità operative per la gestione del massimale di cui alla legge n. 335/1995

Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995,nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>/<Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari>con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento <EccedenzaMassimale>.

Nel caso in cui, nel corso dell’anno civile, vi sia stata un’inesatta determinazione dell’imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procederàcon l’utilizzo delle specifiche <CausaleVarRetr> di<VarRetributive>.

Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nell’ultimo aggiornamento del documento tecnico Uniemens.

5.Contributo aggiuntivo IVS dell’1% (articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992)

L’articolo 3ter del decreto-legge n. 384/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell’1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Per l’anno 2021, tale limite è risultato € 47.379,00che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.948,00.

Ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo. Si ricorda che per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (FPSP), l’Istituto, con messaggio n. 5327/2015, ha fornito apposite precisazioni in ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli.

Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nel corso dell’anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista Certificazione Unica (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite.

I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.

Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.

Qualora a dicembre 2021 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest’ultimo a procedere all’eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.

5.1 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo dell’1%

Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2022, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2021 di € 47.379,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2022.

Per gestire la contribuzione aggiuntiva dell’1% di cui del decreto-legge n. 384/1992, a livello individuale, deve essere compilato l’elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di <DatiRetributivi>, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico Uniemens.

6.Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

L’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con DM 7.10.1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.

Nel rinviare a quanto già reso noto in materia[4], si ricorda che l’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.

Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo.

In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese) al quale era stato imputato.

In relazione alla decorrenza del termine di prescrizione, si precisa che lo stesso coincide con quello in cui le ferie non godute vengono effettivamente fruite dal lavoratore (unico momento dal quale il diritto alla ripetizione può essere fatto valere ai sensi dell’articolo 2935 c.c.), con ciò venendo meno la causa debendi della contribuzione a suo tempo versata dal datore di lavoro.

Solo da tale momento viene ad esistenza in capo al datore di lavoro un diritto al rimborso dei contributi indebitamente versati, esercitabile entro l’ordinario termine di prescrizione decennale (articolo 2946 c.c.).

6.1 Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute

Il flusso Uniemens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull’indennità per il compenso ferie.

Attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell’eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

Per le modalità di compilazione del flusso e rispetto ai limiti di utilizzo della variabile retributiva FERIE[5], si rinvia a quanto illustrato nel citato documento tecnico.

7. Fringe benefits (articolo 51, comma 3, del TUIR)

L’articolo 51, comma 3, del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

A tal riguardo, si ricorda che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei benefits di cui al comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, che l’erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

L’articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall’articolo 6-quinquies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, al fine di favorire le iniziative delle aziende che, nel periodo di crisi economica dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, intendano procedere a forme di sostegno del reddito a favore dei propri dipendenti, ha previsto l’elevazione al doppio, per gli anni 2020 e 2021, della citata soglia dell’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, portando, quindi, il limite da € 258,23 a 516,46.

Ai fini della corretta applicazione della norma, si ritiene opportuno precisare che la soglia di esenzione citata – fissata in € 258,23 in via ordinaria e in € 516,46 per gli anni 2020 e 2021 – come precisato in linea generale dall’Agenzia delle Entrate (cfr., da ultimo, la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016), riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente, in relazione al rapporto di lavoro, costituisce reddito di lavoro dipendente (ad eccezione delle esclusioni specificatamente previste).

In particolare, si ricorda che sono da ricondurre al regime di esclusione, di cui al citato comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, le erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi di importo non superiore al limite previsto dal legislatore; la determinazione del valore da attribuire ai beni e servizi offerti, ai fini della verifica della soglia di esenzione, avviene ai sensi dell’articolo 9 del TUIR. Per i voucher la soglia deve essere verificata con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo di imposta

Ciò posto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l’azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione del limite citato si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

  • porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 516,46 nel periodo d’imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno;
  • provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

8. Auto aziendali concesse a uso promiscuo (articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR)

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), al comma 632 dell’articolo 1, è stato modificato il regime imponibile dei veicoli aziendali di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti che, si ricorda, secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, sono assoggettati a contribuzione (e a tassazione fiscale) assumendo come base un valore determinato in via convenzionale.

Il valore del compenso in natura, determinato indipendentemente da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo ovvero dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, a seguito delle modifiche introdotte dalla citata legge di bilancio, viene determinato in base ai valori di emissione di anidride carbonica e, all’aumentare di questi, aumenta il reddito figurativo.

In particolare, il novellato testo dell’articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR prevede che ai fini della determinazione del valore economico dell’utilizzo degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si applica la percentuale del 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI.

Per gli altri veicoli, la predetta percentuale è pari al 30% in caso di emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km.

Per l’anno 2021, la percentuale è elevata al 50% in caso di emissioni superiori a 160 g/km ma non a 190 g/Km e al 60% per i veicoli con valori di emissioni superiore a 190 g/Km.

A norma dell’articolo 1, comma 633, della medesima legge n. 160/2019, resta ferma l’applicazione della disciplina dettata nel testo vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Pertanto, con riferimento a contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, ai fini della quantificazione forfettaria del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, si applica la percentuale del 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’ACI.

9. Prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b) del TUIR)

Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR) si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Al riguardo, si ricorda che la vigente misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale Europea, (ex tasso ufficiale di riferimento) è pari a 0,00%[6].

10. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria

Il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro[7].

In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

Per le posizioni contributive contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W” tali operazioni dovranno essere espletate tenendo conto delle indicazioni fornite con il messaggio n. 3025/2019.

10.1 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006

Con la circolare n. 70/2007 è stato chiarito che, per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.

In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell’attività.

È stato, altresì, precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento. Si ricorda che la misura del predetto tasso è costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento del costo della vita rilevato a fine anno (qualora la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT sia negativa, la misura del tasso di rivalutazione deve essere comunque non inferiore all’1,5%).

Le aziende costituitesi durante l’anno in corso che, al 31 dicembre 2021, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti,devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio 2022 (31 marzo 2022).

11. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

L’articolo 2120 c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto – ad eccezione di quella maturata nell’anno – devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento del costo della vita per gli operai e gli impiegati accertato dall’ISTAT nel mese in esame rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno o alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell’imposta sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.

Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.

Sulle somme oggetto di rivalutazione deve essere versata all’Erario l’imposta sostitutiva fissata dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

Al riguardo, si fa presente che l’articolo 1, comma 623, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha rideterminato nella misura del 17% la predetta aliquota, con effetto dalle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 (cfr. l’articolo 1, comma 625, della legge n. 190/2014).

Entro il mese di dicembre 2021, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2022, i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.

Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo)indice ISTAT.

Si precisa che la rivalutazione e il recupero dell’imposta sostitutiva deve continuare ad essere effettuato anche dalle aziende contraddistinte dal c.a. “7W”, nonché sulle somme versate in adempimento degli obblighi illustrati con il messaggio n. 2616/2021.

11.1 Adempimenti a carico del datore di lavoro

Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2021 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ai sensi dell’articolo 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda)e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta sostitutiva del 17%.

L’importo di quest’ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva – sia all’atto del versamento dell’acconto che in altre ipotesi – potranno in ogni caso essere restituite, attraverso la compilazione delle sezioni <DenunciaIndividuale> e <DenunciaAziendale> sulla base delle modalità descritte nel documento tecnico Uniemens.

12. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio

Nelle ipotesi di operazioni societarie,che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell’articolo 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica,con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello,le erogazioni liberali e i fringe benefits.

Si richiama l’attenzione dei datori di lavoro sulla necessità di utilizzare, nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie), gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione>2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di provenienza.

Come indicato al precedente paragrafo 3, dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando l’elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l’elemento <Matricola Azienda> con il codice dell’azienda di provenienza.

13. Recupero del contributo di solidarietà del 10% di cui al D.L. n. 103/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare

L’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disposizioni in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10%, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 19 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166[8].

Si ricorda inoltre che, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2, una percentuale pari all’1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l’apposito Fondo di garanzia – di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, istituito mediante evidenza contabile nell’ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell’INPS, apprestato contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.

Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono avvalersi dei codici causale istituiti nell’Elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso Uniemens, di seguito indicati.

Codice

Significato

L938

Rec.“contr.solidarietà 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005”per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS

L939

Rec. “contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”,per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002

14. Datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, Enti e aziende il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica, si riepilogano le indicazioni per le operazioni di conguaglio relative all’anno 2021.

14.1 Operazioni di conguaglio previdenziale annuo

Le operazioni di conguaglio previdenziale consentono la corretta applicazione dei massimali contributivi e delle aliquote correlate all’imponibile previdenziale.

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale tenendo conto dei seguenti redditi:

  • redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere;
  • redditi percepiti nell’anno per i diversi rapporti di lavoro subordinato instaurati dal lavoratore.

Nel caso in cui taluni redditi riconducibili al rapporto di lavoro subordinato siano erogati da un altro soggetto, le operazioni di conguaglio sono effettuate dal datore di lavoro principale, ossia il soggetto con cui il lavoratore ha instaurato il rapporto di lavoro subordinato.

Di seguito, si forniscono le indicazioni per effettuare le operazioni di conguaglio per l’anno 2021 per i redditi imponibili ai fini pensionistici, corrispondenti ai valori delle retribuzioni liquidate o virtuali afferenti al periodo di riferimento.

Ai fini del conguaglio contributivo dell’anno 2021 per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono essere considerati gli imponibili dichiarati negli elementi E0 e V1, causale 1, causale 2, causale 5 e causale 7, relativi a somme erogate nel 2021 che hanno un periodo di riferimento (data inizio e data fine) compreso nell’anno 2021 che non sono stati sostituiti ovvero annullati da nuove dichiarazioni.

14.2 Massimale articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995

L’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, così come interpretato dall’articolo 2 del decreto-legge n. 355/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001.

Con la circolare n. 58/2016 l’Istituto ha fornito i chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica.

Al riguardo, si precisa che il massimale di cui trattasi deve essere applicato, qualora ne sussistano i presupposti, anche ai direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché ai direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico (cfr. il paragrafo 14.3).

Il massimale, pari a € 103.055,00 per l’anno 2021, è rivalutato ogni anno in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.

Lo stesso massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, nonché per la contribuzione relativa alla Gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali.

Si rammenta, inoltre, quanto segue:

  • il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l’anno solare risulti retribuito solo in parte;
  • nell’ipotesi di rapporti di lavoro subordinato successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei diversi rapporti si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica (CU) rilasciata dal precedente datore di lavoro o a presentare una dichiarazione sostitutiva per la corretta applicazione del massimale;
  • nell’ipotesi di rapporti di lavoro subordinato simultanei, ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, fino al raggiungimento del massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici e ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali sarà calcolata in modo proporzionale;
  • le somme erogate per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale con le retribuzioni derivanti dai rapporti di lavoro subordinato.

14.3 Massimale articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 181/1997, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, nonché per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico

Secondo il disposto contenuto nell’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, in caso di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, delle strutture indicate nel medesimo decreto o individuate da disposizioni di legge statale, l’imponibile contributivo è sottoposto ai limiti dei massimali di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice ISTAT. Per l’anno 2021 il massimale è pari a € 187.854,00.

Il citato articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, considerata la sua connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari) delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale e, in base alle previsioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche ai direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico. Tale disposizione, pertanto, non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori (cfr. la circolare n. 195/2021).

Si evidenzia che il massimale non è applicabile ai fini pensionistici ai dipendenti privi di contribuzione per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, per i quali deve essere applicato il massimale dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, di cui al precedente paragrafo 14.2.

Il massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, nonché per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la Gestione previdenziale.

14.4 Tetti retributivi ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1%

Ai sensi dell’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, e dell’articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i dipendenti pubblici e privati è stata prevista, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico dell’iscritto nel caso in cui l’aliquota a suo carico sia inferiore al 10%. L’aliquota dell’1% si applica sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Ogni anno i tetti retributivi oltre i quali viene applicata la maggiorazione vengono aggiornati in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Si rammenta che per l’anno 2021 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota dell’1% è pari a € 47.379,00, corrispondente a € 3.948,00 mensili, per dodici mensilità.

Per quanto attiene alle concrete modalità di applicazione e versamento, si rappresenta che il contributo deve avere cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, da effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale tenendo conto dei seguenti redditi:

  • redditi di lavoro dipendente o riconducibili ad esso comunicati da altri soggetti, erogati al lavoratore nell’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio contributivo;
  • redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori indicati nelle CU rilasciate dai precedenti datori di lavoro o sulla base della dichiarazione sostitutiva del lavoratore, tenendo conto di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo dagli altri datori di lavoro.

Si evidenzia che ai fini delle operazioni di conguaglio delle retribuzioni imponibili per il 2021 è necessario tenere conto delle retribuzioni dichiarate con riferimento ai periodi retributivi dell’anno 2021. Ne consegue che le retribuzioni imponibili dichiarate nelle denunce con periodi di competenza riferiti ad anni precedenti al 2021 non rilevano ai fini del conguaglio previdenziale dell’anno 2021, ma dell’anno a cui si riferiscono, ancorché le somme siano state pagate nel 2021.

14.5 Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2

I datori di lavoro, sostituti di imposta principali, devono effettuare le operazioni di conguaglio anche ai fini previdenziali.

Il sostituto di imposta è tenuto a considerare, ai fini delle operazioni di conguaglio dell’1%, anche i redditi del dipendente riferiti a precedenti rapporti di lavoro avuti nel corso dell’anno.

In tale ipotesi, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dall’ultimo datore di lavoro.

Nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2021, siano in corso più rapporti di lavoro subordinato, le operazioni di conguaglio contributivo devono essere effettuate dal datore di lavoro il cui rapporto di lavoro ha la data di inizio più remota.

Le operazioni di conguaglio del 18% per i lavoratori iscritti alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) devono essere effettuate in riferimento a ciascun rapporto di lavoro. Ne consegue che nel caso di redditi liquidati da diverse Amministrazioni afferenti al medesimo rapporto di lavoro, le operazioni di conguaglio devono tenere conto di tutti i redditi liquidati.

Nell’elemento V1, casuale 7, non devono essere compresi i valori degli imponibili e dei contributi già indicati dal soggetto che effettua le operazioni di conguaglio nelle proprie denunce. Nell’elemento V1, causale 7, devono essere indicate le eventuali variazioni dei contributi discendenti dalle operazioni di conguaglio ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1% tenendo conto dei redditi comunicati da altri soggetti e, per i soli iscritti alla CTPS per le operazioni di conguaglio del 18%, l’eventuale variazione sia degli imponibili sia dei contributi.

Il periodo di riferimento (data inizio e data fine) dell’elemento V1, causale 7, corrisponde all’anno di riferimento delle operazioni di conguaglio (01/01/2021 – 31/12/2021) o, se inferiore all’anno, al periodo di riferimento del rapporto di lavoro.

Per i redditi erogati da altri soggetti, riconducibili al rapporto di lavoro del sostituto di imposta principale (redditi liquidati a personale in posizione di comando o distacco dall’Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio o altri redditi comunque attratti nella sfera dei redditi di lavoro dipendente), il sostituto di imposta principale deve elaborare un elemento V1, causale 7, valorizzando l’elemento <CodMotivoUtilizzo> con il valore 2, inserendo in tale elemento i valori degli imponibili e dei contributi comunicati dall’altro soggetto in aggiunta a quelli discendenti dalle operazioni di conguaglio come sopra indicato.

Nella sezione <EnteVersante> deve essere riportato il codice fiscale dell’altro soggetto, indicando nell’elemento <AnnoMeseErogazione> il mese e l’anno in cui il soggetto medesimo ha liquidato i redditi. Nel caso di erogazioni effettuate in mesi diversi è necessario elaborare record distinti. La differenza tra i contributi dovuti valorizzati nelle Gestioni e quelli discendenti dai valori indicati nell’elemento <EnteVersante> con codice fiscale diverso dal quello del dichiarante rimangono a carico dell’Amministrazione che invia l’elemento V1, causale 7, per le operazioni di conguaglio contributivo.

Se la comunicazione inviata dai soggetti obbligati all’invio non specifica il/i mese/i in cui sono state liquidate le retribuzioni, il sostituto di imposta che effettua le operazioni di conguaglio deve indicare quale mese di riferimento il primo mese utile dell’anno.

Analogamente dovrà essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2, nel caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell’1% per redditi riferiti ad altri rapporti di lavoro che comportano l’iscrizione alla Gestione pubblica.

L’elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2, non deve essere elaborato se il sostituto di imposta principale ha inserito i redditi erogati dall’altra Amministrazione nelle proprie denunce mensili.

Se le operazioni di conguaglio afferiscono a situazioni differenti da quelle indicate in precedenza, deve essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1, valorizzando negli elementi relativi agli imponibili e ai contributi l’eventuale differenza in termini positivi o negativi discendenti dalle operazioni di conguaglio. In tali campi non devono essere riportati i valori complessivi dei redditi liquidati nell’anno.

Nel caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1% per redditi derivanti da altri rapporti di lavoro che non comportano l’iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione pubblica deve essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1.

Le operazioni di conguaglio previdenziale effettuate nel corso dell’anno, entro il mese di cessazione del rapporto di lavoro o entro il mese di dicembre dell’anno di riferimento dei contributi, non comportano la necessità di elaborare l’elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1.

I dati discendenti dalle operazioni di conguaglio previdenziale effettuati dal sostituto di imposta principale devono essere considerati anche ai fini della CU 2022, secondo quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione della sezione previdenziale.

14.6 Termini per le operazioni di conguaglio

Per le aziende e le Amministrazioni iscritte alla Gestione pubblica le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto del conguaglio.

Ne consegue che per le retribuzioni imponibili relative all’anno 2021, le operazioni di conguaglio devono essere inserite al più tardi nelle denunce contributive afferenti a febbraio 2022.

Le denunce relative alle operazioni di conguaglio annuo, elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 e 2, devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio e comunque, per i rapporti di lavoro che proseguono nel 2022, non oltre il mese di marzo 2022.

Il termine per il versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso, il termine del giorno 16 marzo 2022.

14.7 Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie sanzionatorie

Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il termine sopraindicato, i contributi dovuti, scaturiti da dette operazioni, saranno maggiorati delle somme aggiuntive di cui all’articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

14.8 Certificazione Unica: dati previdenziali e assistenziali

L’Amministrazione che si avvale di personale di un’altra Amministrazione, corrispondendo direttamente parte della retribuzione, è tenuta a comunicare tempestivamente le somme corrisposte al sostituto di imposta principale al fine di consentire a quest’ultimo di inviare la denuncia mensile nei termini previsti, includendo le somme corrisposte dalle altre Amministrazioni. Nel caso in cui la predetta Amministrazione non invii i dati al sostituto di imposta per elaborare le denunce contributive mensili, ma provveda direttamente a effettuare le denunce contributive, la medesima è tenuta comunque a trasmettere i dati al sostituto di imposta principale, al fine di consentire a quest’ultimo di effettuare le operazioni di conguaglio dei dati previdenziali e assistenziali ed elaborare, ove necessario, l’elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2.

Ai fini della certificazione dei redditi, tutti i sostituti di imposta che erogano somme al personale per le quali effettuano le trattenute previdenziali ai fini della Gestione pubblica, compresi quelli che non inviano le denunce contributive, devono valorizzare la sezione della CU 2022 dedicata ai dati previdenziali e assistenziali INPS per i lavoratori subordinati iscritti alla Gestione pubblica.

Si precisa che la sezione previdenziale della CU deve essere compilata dai sostituti di imposta che erogano direttamente al lavoratore delle somme qualificabili ai fini contributivi come redditi di lavoro dipendente, riconducibili a un rapporto di lavoro con obblighi contributivi alla Gestione pubblica, ed effettuano le relative trattenute, anche se non sono parte del rapporto di lavoro instaurato con il dipendente.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele


[1] Cfr. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con DM 7.10.1993.

[2]Cfr. la circolare n. 117/2005.

[3]Cfr., anche, la circolare n. 106/2018 recante nuove indicazioni operative e precisazioni sull’utilizzo delle variabili retributive nel flusso Uniemens.

[4]Cfr., da ultimo, la circolare n. 162/2010.

[5]Cfr. il messaggio n. 456/2019.

[6]Cfr. il provvedimento della Banca Centrale Europea del 18 settembre 2019 e le successive decisioni del Consiglio direttivo della BCE.

[7]Cfr. l’articolo 1, comma 4, del D.M. 30 gennaio 2007.

[8]Cfr. la circolare n. 98/2007.

Fonte: Inps

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