Cerca
Close this search box.

Circolare numero 2 del 04-01-2023

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2022, recante “Modifica del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022

Variazione al 5 per cento in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

INDICE

1. Variazione al 5 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023

2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

1. Variazione al 5 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto 13 dicembre 2022 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002).

Al riguardo, si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

La misura del 5 per cento di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).

3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

In relazione a ciò, la misura dell’interesse del 5 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2023.

 Il Direttore Generale 
 Vincenzo Caridi 

Fonte: Inps

Condividi

Articoli per te

Hai ancora dubbi?

Contattaci se hai necessità di ulteriori chiarimenti o informazioni sulla tematica di tuo interesse.

Questo sito utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione.