Direzione Centrale Pensioni
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Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell’Area medico legale
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Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
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Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2022, recante “Modifica del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022
Variazione al 5 per cento in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
INDICE
1. Variazione al 5 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023
2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
1. Variazione al 5 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2023
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto 13 dicembre 2022 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002).
Al riguardo, si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
La misura del 5 per cento di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).
3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2023.
In relazione a ciò, la misura dell’interesse del 5 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2023.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |