Circolare numero 2 del 10-01-2025

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

   territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

   centrali e ai responsabili territoriali

   dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

   di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

   all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

   di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

   per l’accertamento e la riscossione

   dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2025

Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto 15 novembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella G.U. – Serie Generale – n. 278 del 27 novembre 2024) per l’anno 2025.

 

 

Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (cfr. l’art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e l’art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto 15 novembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2024 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2023 (determinato in via provvisoria in misura pari al 5,4% dal decreto 20 novembre 2023 del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a +0,8% dal 1° gennaio 2025 e a +5,4% dal 1° gennaio 2024.

 

Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.

 

 

1° gennaio

2024

1° gennaio

2025

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati

€ 15,67

€ 15,80

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975

 

€   7,84

€   7,90

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)

€ 26,12

€ 26,33

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)

€ 13,06

€ 13,16

Assegno di cura o di sostentamento (mensile)

€ 105,38

€ 106,22

 

 

 

 

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2024 e al 2025, con i nuovi importi.

 

Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi è operato a decorrere dal 1° gennaio 2025 anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 15,80 euro, deve essere erogata quest’ultima.

 

 

 Il Direttore Generale 
 Valeria Vittimberga 

Fonte: Inps

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