Cerca
Close this search box.

Circolare numero 20 del 03-02-2022

Circolare n. 128 del 19 agosto 2021. D.M. 12 maggio 2021, n. 110, “Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 del 5 agosto 2021, di attuazione dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Integrazioni e chiarimenti

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare, ad integrazione e chiarimento delle indicazioni già fornite con la circolare n. 128/2021 in relazione alla riapertura dei termini per l’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 1, commi 483, 484 e 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e al regolamento attuativo di cui al D.M. 12 maggio 2021, n. 110, sono definite le categorie che possono iscriversi alla suddetta gestione dal 20 agosto 2021 al 20 febbraio 2022. Sono, inoltre, riepilogate le indicazioni per coloro che possono aderire alla medesima gestione per i periodi successivi al 20 febbraio 2022. Infine, sono forniti ulteriori chiarimenti con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di adesione.

INDICE

1. Premessa

2. Dipendenti e pensionati diretti che possono aderire alla gestione credito ai sensi del D.M. n. 110/2021 entro il 20 febbraio 2022

3. Aderenti alla gestione credito per periodi successivi al 20 febbraio 2022

3.1 Lavoratori in servizio, assunti in data successiva al 20 febbraio 2022: termini di adesione alla gestione credito per periodi concomitanti al rapporto di lavoro

3.2 Pensionandi (pensionati diretti in data successiva al 20 febbraio 2022): termini di adesione alla gestione credito per periodi successivi al pensionamento

3.3 Personale in ausiliaria

4. Modalità di presentazione della domanda di adesione

1. Premessa

Con il messaggio n. 2883 del 12 agosto 2021 e con la circolare n. 128 del 19 agosto 2021 sono state fornite indicazioni in ordine all’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di seguito, anche gestione credito), ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 1, commi 483, 484 e 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e al relativo regolamento attuativo di cui al D.M. 12 maggio 2021, n. 110, “Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, nonché alla nuova modalità telematica di presentazione della domanda di adesione.

La presente circolare, anche in riscontro alle numerose istanze pervenute all’Istituto, precisa, ad integrazione delle precedenti indicazioni, quali siano i pensionati diretti e i dipendenti che possono avvalersi, ai sensi delle suddette previsioni normative, della riapertura dei termini per l’iscrizione alla gestione credito entro e non oltre il 20 febbraio 2022.

Si richiamano inoltre, per completezza, la disciplina illustrata nel messaggio n. 3282 dell’11 agosto 2017, per coloro che possono aderire alla gestione credito per i periodi successivi al 20 febbraio 2022, e le modalità telematiche per inviare la domanda di adesione.

2. Dipendenti e pensionati diretti che possono aderire alla gestione credito ai sensi del D.M. n. 110/2021 entro il 20 febbraio 2022

L’articolo 1, comma 483, della legge n. 160/2019 ha previsto la riapertura dei termini per l’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono del trattamento di quiescenza a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica (o Gestione dipendenti pubblici), già iscritti all’INPDAP, nonché per i dipendenti o pensionati di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso Enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione, che alla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 160/2019 (1° gennaio 2020) non risultano iscritti alla citata gestione credito.

Con il D.M. 12 maggio 2021, n. 110, è stato adottato il regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 483, della legge n. 160/2019, in vigore dal 20 agosto 2021.

Al paragrafo 3 della circolare n. 128/2021 sono state individuate – ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.M. n. 110/2021 – le categorie di dipendenti in servizio e di pensionati diretti che, non risultando iscritti alla gestione credito alla data del 1° gennaio 2020, possono chiedere di aderire alla gestione stessa, perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 110/2021 (data ultima per aderire 20 febbraio 2022), avvalendosi della procedura telematica “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali” disponibile sul portale www.inps.it.

Considerata la ratio di cui all’articolo 1, comma 483, della legge n. 160/2019, di consentire l’adesione alla gestione credito a coloro che non hanno potuto esercitare nei previgenti termini tale facoltà, si rappresenta che possono aderire anche coloro che risultano pensionati diretti in data successiva al 1° gennaio 2020, già dipendenti pubblici – anche se già iscritti in attività di servizio alla gestione credito a tale data – che non abbiano esercitato l’opzione per il mantenimento dell’iscrizione alla gestione credito alla data del pensionamento.

Analogamente, la facoltà di aderire può essere esercitata anche dai dipendenti non iscritti alla predetta gestione alla data del 1° gennaio 2020 poiché assunti in data successiva (fermo restando quanto indicato nel successivo paragrafo 3.1).

Ciò premesso la domanda di adesione alla gestione credito, di cui al D.M. n. 110/2021, può essere presentata, perentoriamente entro la data del 20 febbraio 2022, dalle seguenti categorie di pensionati diretti e dipendenti:

a) pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento pensionistico a carico delle seguenti Casse della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica: Cassa Trattamenti pensionistici dei dipendenti statali (CTPS), Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG), Cassa Pensioni Sanitari (CPS). Ne fanno parte anche i pensionati che, a seguito della privatizzazione dell’Ente datoriale, hanno mantenuto l’iscrizione a una delle suddette Casse pensionistiche, nonché i sottufficiali in ausiliaria che fruiscono di un trattamento provvisorio di pensione a carico del Ministero della Difesa;

b) pensionati di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che non fruiscono di trattamento pensionistico a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica bensì a carico di gestioni o fondi speciali diversi dalle suddette Casse pensionistiche pubbliche (ad esempio, FPLD, INPGI, ENPAM);

c) dipendenti di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non iscritti alle Casse pensionistiche o ai fondi (ex ENPAS o ex INADEL) per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica.

Le domande già presentate dalle predette categorie di pensionati diretti e dipendenti, laddove respinte o ancora in attesa di definizione, saranno riesaminate d’ufficio dall’Istituto. Non è quindi necessario presentare una nuova domanda.

Si ricorda che l’adesione alla gestione credito, una volta esercitata, non può essere revocata.

Non dovrà essere manifestata nuovamente la volontà di adesione da parte di coloro la cui domanda di adesione da dipendenti o pensionati sia stata già accolta.

Al riguardo, si evidenzia che l’iscrizione in qualità di aderente in servizio permane per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’Amministrazione pubblica, per il quale non sussiste l’iscrizione obbligatoria alla gestione credito.

Pertanto, il dipendente che ha aderito alla gestione credito mentre era in attività di servizio e intende continuare ad essere iscritto alla gestione credito per i periodi successivi al pensionamento, dovrà nuovamente manifestare la volontà di aderire.

Dunque, anche il dipendente, aderente entro il 20 febbraio 2022 ai sensi del D.M. n. 110/2021, per essere iscritto da pensionato alla gestione credito, dovrà nuovamente aderire nei seguenti termini:

  • entro il 20 febbraio 2022 – da pensionato – se è collocato in quiescenza entro la medesima data del 20 febbraio 2022, qualora entro l’ultimo giorno di servizio non abbia già esercitato l’adesione come pensionando, secondo le regole riepilogate nel messaggio n. 3282/2017;
  • entro l’ultimo giorno di servizio – come pensionando – secondo le regole riepilogate nel messaggio n. 3282/2017, se collocato in quiescenza in data successiva al 20 febbraio 2022.

Esempi:

  • pensionato dal 1° settembre 2021 che, come dipendente ha esercitato – tra il 20 agosto 2021 e il 31 agosto 2021 l’adesione in attività di servizio ai sensi del D.M. n. 110/2021: per rimanere iscritto, dovrà, se non ha già esercitato l’adesione come pensionando entro l’ultimo giorno di servizio secondo le regole riepilogate nel messaggio n. 3282/2017, manifestare nuovamente la volontà di aderire come pensionato entro il 20 febbraio 2022, secondo quanto previsto dal predetto D.M. n. 110/2021;
  • pensionando (pensionato a decorrere dal 1° marzo 2022), che, come dipendente ha esercitato l’adesione in attività di servizio ai sensi del D.M. n. 110/2021 entro il 20 febbraio 2022: per rimanere iscritto, dovrà manifestare nuovamente la volontà di aderire entro l’ultimo giorno di servizio, quindi entro il 28 febbraio 2022, secondo quanto già previsto con il messaggio n. 3282/2017.

Si segnala che l’adesione ai sensi del D.M. n. 110/2021 produce effetto dal primo giorno utile del mese in cui è presentata la domanda, mentre l’adesione presentata dal pensionando, garantisce il mantenimento dell’iscrizione senza soluzione di continuità.

Si precisa, infine, che le adesioni esercitate con esito positivo secondo le modalità di cui al messaggio n. 3282/2017, richiamate nel paragrafo 7 della circolare n. 128/2021, per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2020 e i pensionandi che sarebbero stati collocati in quiescenza dopo la medesima data, conservano la loro validità.

3. Aderenti alla gestione credito per periodi successivi al 20 febbraio 2022

Sono confermate le indicazioni riepilogate nel messaggio n. 3282/2017 per le categorie che sono di seguito riportate.

3.1 Lavoratori in servizio, assunti in data successiva al 20 febbraio 2022: termini di adesione alla gestione credito per periodi concomitanti al rapporto di lavoro

Per i lavoratori assunti o trasferiti successivamente al 20 febbraio 2022 presso Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 – non iscritti a una delle Casse pensionistiche o ai fondi per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR) della Gestione dipendenti pubblici – la volontà di aderire deve essere manifestata entro 30 giorni dalla data dell’assunzione o dalla data del trasferimento.

3.2 Pensionandi (pensionati diretti in data successiva al 20 febbraio 2022): termini di adesione alla gestione credito per periodi successivi al pensionamento

I pensionandi (pensionati diretti in data successiva al 20 febbraio 2022), già iscritti in attività di servizio alla gestione credito, obbligatoriamente o per aver esercitato l’adesione, che intendano mantenere l’iscrizione alla gestione anche per i periodi successivi al pensionamento, devono aderire entro l’ultimo giorno di servizio.

Esempio: il dipendente già iscritto (obbligatoriamente o per adesione) alla gestione credito in attività di servizio che sarà collocato in quiescenza il giorno 1° marzo 2022, dovrà manifestare la volontà di aderire come pensionando entro l’ultimo giorno di servizio, cioè il 28 febbraio 2022.

3.3 Personale in ausiliaria

Fatto salvo quanto rappresentato in precedenza al paragrafo 2, lettera a), con riferimento ai pensionati che possono aderire ai sensi del D.M. n. 110/2021 entro il 20 febbraio 2022, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni.

I sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria (collocati in ausiliaria successivamente al 20 febbraio 2022) possono chiedere di aderire alla gestione credito entro l’ultimo giorno di servizio antecedente al collocamento in ausiliaria.

Gli ufficiali prossimi alla cessazione dall’ausiliaria (cessazione dall’ausiliaria successivamente al 20 febbraio 2022) possono manifestare la volontà di aderire alla gestione credito entro l’ultimo giorno di iscrizione obbligatoria, quindi entro l’ultimo giorno di ausiliaria.

4. Modalità di presentazione della domanda di adesione

Si ribadisce che, ad eccezione di quanto precisato in seguito per i pensionandi della Gestione dipendenti pubblici, i soggetti che possono aderire devono avvalersi esclusivamente della modalità telematica di presentazione della domanda di adesione descritta al paragrafo 4 della circolare n. 128/2021 e nel messaggio n. 2883/2021. Eventuali domande cartacee non saranno prese in considerazioni e laddove già presentate dovranno essere ripresentate secondo le modalità indicate dalla predetta circolare e messaggio.

Si precisa che per i pensionandi già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, la volontà di conservare la predetta iscrizione in sede di pensione dovrà essere manifestata, entro l’ultimo giorno di lavoro, secondo le seguenti modalità.

• Per i dipendenti iscritti a una delle Gestioni pubbliche alternativamente:

– spuntando, all’atto della domanda di pensionamento, la casella “Chiedo di aderire al fondo credito”;

– presentando domanda attraverso il portale www.inps.it con la procedura “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali” per chiedere, entro l’ultimo giorno di lavoro, l’adesione in quanto pensionandi.

  • Per i dipendenti che versano a una Cassa diversa dalla Gestione dipendenti pubblici, presentando domanda attraverso il portale www.inps.it con la procedura “Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali” per chiedere, entro l’ultimo giorno di lavoro, l’adesione in quanto pensionandi.

Il Direttore generale vicario

Vincenzo Caridi

Fonte: Inps

Condividi

Articoli per te

Hai ancora dubbi?

Contattaci se hai necessità di ulteriori chiarimenti o informazioni sulla tematica di tuo interesse.

Questo sito utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione.