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Circolare numero 203 del 29-12-2021

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2021, recante “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato nella G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Variazione all’1,25% in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2022. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

INDICE

1. Variazione all’1,25% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2022

2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

1. Variazione all’1,25% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2022

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 297 del 15 dicembre 2021è stato pubblicato il decreto 13 dicembre 2021 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stata fissata all’1,25% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002).

Al riguardo, si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

La misura dell’1,25% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2022.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).

3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In relazione a ciò, la misura dell’interesse dell’1,25% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2022.

Il Direttore generale vicario

Vincenzo Caridi

Fonte: Inps

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