Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione, per l’anno 2022, della misura degli assegni e dei requisiti economici. Abrogazione, con effetto dal 1° marzo 2022, dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Con la presente circolare si comunicano gli importi e i limiti di reddito per l’anno 2022 relativi all’assegno per il nucleo familiare e all’assegno di maternità concessi dai Comuni, aggiornati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si comunica altresì l’abrogazione, con effetto dal 1° marzo 2022, dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.
INDICE
1. Premessa
2. Assegno per il nucleo familiare
3. Assegno di maternità
1. Premessa
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2022 alle prestazioni in oggetto è pari all’1,9% (cfr. il comunicato ufficiale dell’ISTAT del 17 gennaio 2022 e il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2022).
Il predetto comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia ha altresì precisato che l’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare dei Comuni, è abrogato dall’articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l’anno 2022, l’assegno di cui al citato articolo 65 della legge n. 448/1998 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
Gli importi delle prestazioni in argomento e i relativi requisiti economici sono, pertanto, aggiornati come segue.
2. Assegno per il nucleo familiare
L’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022 è pari, nella misura intera, a 147,90 euro.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a 8.955,98 euro.
Agli assegni di competenza del 2021, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2021.
3. Assegno di maternità
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro.
Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 17.747,58 euro.
Il Direttore generale
Vincenzo Caridi