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Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale SNADIR-SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI RELIGIONE (SNADIR) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale SNADIR-SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI RELIGIONE (SNADIR), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
3. Modalità di rilascio della delega
4. Presentazione e decorrenza della delega
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
6. Misura del contributo sindacale
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
8. Clausola di salvaguardia
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Controlli a campione e applicazione di penali
11. Codice INPS
12. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 12 dicembre 2022 è stata sottoscritta una convenzione con l’Organizzazione sindacale SNADIR-SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI RELIGIONE (SNADIR), sulla base dello schema convenzionale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 16 febbraio 2022, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il mese di giugno 2024. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, i pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.
Nello specifico, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.
Restano dunque esclusi, stante il tenore letterale del citato articolo 23-octies, che fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria, i titolari di pensione o assegno sociale.
3. Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
4. Presentazione e decorrenza della delega
L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale invia all’Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS. All’atto dell’invio l’Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d’identità del pensionato in corso di validità.
La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla richiesta di prestazione ovvero su prestazione già erogata dall’Istituto, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d’identità. La conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
5. Revoca della delega: decorrenza e validità
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione sindacale competente.
Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione è ammessa un’unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.
L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all’Organizzazione sindacale revocata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
6. Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:
1) 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
2) 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3) 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.
Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
c) euro 0,34 per la revoca delega cartacea (residuale);
d) euro 0,16 per la gestione delega.
È a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.
8. Clausola di salvaguardia
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l’Istituto comunica all’Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
• perdita da parte dell’organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;
• mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della stessa;
• ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Organizzazione sindacale;
• eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti;
• uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
• mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
• adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni;
• mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati nell’articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
- perdita, in capo all’Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione;
• ove siano applicate all’Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Organizzazione sindacale stessa.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
10. Controlli a campione e applicazione di penali
L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all’Organizzazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall’Organizzazione sindacale.
In aggiunta, l’Istituto sottopone a verifica le deleghe che all’atto dell’acquisizione telematica determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto e attinenti al soggetto che ha rilasciato la delega.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Organizzazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la documentazione cartacea in originale (delega, copia del documento d’identità e altra documentazione del pensionato) che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4).
La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC e, solo nei casi ritenuti necessari dall’Istituto, verrà richiesto l’invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna.
Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l’Istituto procederà all’applicazione di penali commisurate alla gravità dell’inadempimento così come graduate nell’articolo 10 della convenzione.
Nell’eventualità in cui siano applicate all’Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.
11. Codice INPS
Il codice INPS assegnato è EC.
12. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle pensioni per conto dell’Organizzazione sindacaleSNADIR-SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI INSEGNANTI RELIGIONE (SNADIR), si istituiscono i seguenti conti:
GPA25840 – per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
GPA27840 – per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.
È inoltre istituito il seguente nuovo conto:
GPA11840 – per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso GPA35041.
I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Nell’Allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |