Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione, per l’anno 2021, della misura degli assegni e dei requisiti economici
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Con la presente circolare si comunicano gli importi e i limiti di reddito per l’anno 2021 relativi all’assegno per il nucleo familiare e all’assegno di maternità concesso dai Comuni, aggiornati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
INDICE
1. Premessa
2. Assegno per il nucleo familiare
3. Assegno di maternità
1. Premessa
La Presidenza del Consiglio – Dipartimento delle politiche per la famiglia ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicarsi per l’anno 2021 alle prestazioni in oggetto è pari allo -0,3 per cento (cfr. il comunicato ufficiale dell’ISTAT del 18 gennaio 2021 e il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2021).
Come evidenziato dal comunicato suddetto, l’articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.
Pertanto, in applicazione del predetto articolo, il medesimo comunicato ha precisato che restano fermi per l’anno 2021 la misura e i requisiti economici dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità di cui al comunicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2020.
Di seguito, si riepilogano per ogni utilità gli importi delle prestazioni in argomento per l’anno 2021 già applicati nell’anno 2020 (cfr. la circolare n. 31 del 25 febbraio 2020).
2. Assegno per il nucleo familiare
L’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2021 è pari, nella misura intera, a euro 145,14.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a euro 8.788,99.
3. Assegno di maternità
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a euro 348,12 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi euro 1.740,60.
Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è pari a euro 17.416,66.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi