Articolo 1, commi da 346 a 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. nona salvaguardia)
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Con la presente circolare si illustrano le nuove disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 346 a 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di salvaguardia pensionistica e si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione delle medesime.
INDICE
Premessa
1. Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia
2. Modalità e termine di presentazione delle istanze
3.Monitoraggio delle domande
4. Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
5. Decorrenza dei trattamenti pensionistici
6. Rinvio a precedenti istruzioni
7. Casella di posta elettronica
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, supplemento ordinario n. 46/L, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
La legge in argomento, all’articolo 1, commi da 346 a 348, reca disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica.
In particolare, il comma 346 individua le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Le categorie in argomento costituiscono un unico contingente numerico di 2.400 unità.
I successivi commi 347 e 348 prevedono disposizioni in ordine alla presentazione delle domande di accesso al beneficio, alle modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e alle risorse stanziate per la salvaguardia in parola.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in argomento.
1. Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia
Si elencano, di seguito, le tipologie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma 346, della legge n. 178 del 2020e i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:
Categorie di lavoratori ammessi alla salvaguardia | Criteri di ammissione alla salvaguardia | |
a) | lavoratori autorizzati alla prosecuzionevolontariadella contribuzionedi cui all’articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 |
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b) | lavoratori autorizzati alla prosecuzionevolontaria della contribuzionedi cui all’articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 |
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c) | lavoratori cessatidi cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147: | |
-lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012(art. 1, comma 194,lettera b), della legge n. 147 del 2013):
ovvero
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-lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012(art. 1, comma 194,lettera c), della legge n. 147 del 2013):
ovvero
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-lavoratori il cui rapporto di lavorosia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011(art. 1, comma 194,lettera d), della legge n. 147 del 2013) |
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d) | lavoratoridi cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, limitatamente ai lavoratori incongedo per assistere figli con disabilità graveai sensi dell’articolo 42, comma 5, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 |
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e) | lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 |
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2. Modalità e termine di presentazione delle istanze
L’articolo 1, comma 347, della legge in commento dispone che i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare, a pena di decadenza, istanza di accesso al beneficio entro il 2 marzo 2021, ovveroentro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge.
Il medesimo comma dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.
Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia per le categorie di lavoratori sopra individuate, si precisa quanto segue.
a)Soggetti che devono presentare istanza all’INPS
I lavoratori di cui all’articolo 1, comma 346, lettere a) e b), della legge in argomento (prosecutori volontari), devono presentare istanza di accesso al beneficio all’INPS entro e non oltre il 2 marzo 2021.
Le modalità di presentazione delle domande in argomento sono state illustrate con il messaggio n. 195 del 18 gennaio 2021, al quale si rinvia.
Avverso il provvedimento di diniego delle istanze di cui sopra, gli interessati potranno presentare domanda di riesame, presso la Struttura territoriale competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
b)Soggetti che devono presentare istanza all’Ispettorato territoriale del lavoro
I lavoratori di cui all’articolo 1, comma 346, lettere c), d) ed e),(soggetti cessati per accordi o risoluzione unilaterale; soggetti in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001; soggetti con contratto a tempo determinato e in somministrazione) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’Ispettorato territoriale del lavoro entro il 2 marzo 2021, secondo le modalità definite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare del 5 febbraio 2021, a cui si rinvia integralmente (Allegato n. 1).
Anche per tali lavoratori è prevista la possibilità di anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che all’Ispettorato territoriale del lavoro, anche all’INPS online, direttamente o per il tramite del patronato, secondo le modalità illustrate con il citato messaggio n. 195 del 18 gennaio 2021.
Si rammenta che la presentazione dell’istanza all’INPS è in aggiunta, e non in alternativa, a quella da presentare, comunque, all’Ispettorato territoriale del lavoro.
3. Monitoraggio delle domande
L’articolo 1, comma 347, della legge n. 178 del 2020 prevede che l’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori appartenenti alle categorie sopra individuate che intendono avvalersi del beneficio della salvaguardia e che costituiscono un contingente numerico unico di 2.400 unità.
In particolare, l’Istituto procede alle attività di monitoraggio decorsi i termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio.
Le attività sono espletate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, con riferimento alla sola categoria di soggetti di cui all’articolo 1, comma 346, letterad), della legge in esame (genitori in congedo), in attività di lavoro, deve intendersi la data di entrata in vigore della stessa legge n. 178 del 2020, ovvero il 1° gennaio 2021.
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 346 e 348 del medesimo articolo 1, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento.
I benefici della salvaguardia sono riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per l’anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l’anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l’anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l’anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l’anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l’anno 2026.
4.Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
Come più volte precisato in occasione delle precedenti operazioni di salvaguardia, relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio da svolgere secondo le disposizioni di cui alla presente circolare, le Strutture territoriali non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.
5.Decorrenza dei trattamenti pensionistici
I trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020.
6. Rinvio a precedenti istruzioni
Con riferimento alle istruzioni relative a:
- Commissioni competenti istituite presso gli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL);
- sinergie;
si rinvia a quanto precisato con il messaggio n. 4373 del 2 maggio 2014 e con la circolare n. 50 del 2016, per quanto compatibili.
In particolare, con riferimento alle sinergie tra le Strutture territoriali INPS e gli ITL, si evidenzia che, al fine di procedere alle operazioni di monitoraggio, i funzionari INPS componenti delle Commissioni presso gli ITL trasmettono tempestivamente ai propri referenti regionali i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, data di cessazione del rapporto di lavoro) dei soggetti interessati alla salvaguardia di cui alla presente circolare, le cui domande di accesso alla salvaguardia sono state accolte dalle predette Commissioni.
I referenti regionali provvedono alla formazione di un elenco regionale contenente i dati identificativi dei predetti soggetti e all’invio dello stesso alla Direzione centrale Pensioni, tramite la casella di posta elettronica di cui al successivo paragrafo.
Resta fermo l’obbligo – di cui all’articolo 7, comma 1, del citato decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 – delle Commissioni istituite presso gli ITL di comunicare con tempestività all’INPS, anche con modalità telematica e preferibilmente a mezzo PEC, le decisioni di accoglimento delle istanze di accesso alla salvaguardia presentate dai soggetti interessati.
7. Casella di posta elettronica
I quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti all’applicazione delle disposizioni in oggetto devono essere inoltrati, esclusivamente per il tramite delle Direzioni regionali/di coordinamento metropolitano, alla casella di posta elettronica, priva di rilevanza esterna,salvaguardia2400@inps.it.
Al riguardo, si fa presente che sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi