Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con la presente circolare l’Istituto fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
INDICE
1. Premessa
2. Soggetti che possono accedere all’esonero
3. Assetto, misura e durata dell’esonero
4. Condizioni di spettanza dell’esonero
5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
6. Coordinamento con altri incentivi
7. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
8. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
9. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio 2022) ha previsto all’articolo 1, comma 121, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Come previsto dal citato articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022, pertanto, l’esonero in trattazione è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Per espressa previsione della norma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dalla norma in esame, i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2022 è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, purché venga rispettata la soglia massima della retribuzione mensile sopra riportata.
Più specificamente, il suddetto esonero costituisce una misura sperimentale volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro, a beneficio dei lavoratori dipendenti.
Di conseguenza, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, il beneficio in trattazione, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.
Inoltre, poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Per le ragioni di cui sopra, la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
2. Soggetti che possono accedere all’esonero
Possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Pertanto, la misura agevolata trova applicazione, nel periodo temporale fisso e appositamente predeterminato dalla norma in trattazione (gennaio 2022/dicembre 2022), per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro.
3. Assetto, misura e durata dell’esonero
L’esonero in esame, valevole per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste in una riduzione dello 0,8 per cento dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Ad esempio, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 2.692 euro e la quota di contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19 per cento, questa, in forza dell’esonero in trattazione, potrà essere ridotta di 0,8 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 8,39 punti percentuali.
Ciò posto, ne deriva che l’esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore.
La soglia di reddito (imponibile previdenziale) individuata come massimale, pari a 2.692 euro al mese, comporta che, laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.
Al riguardo, si precisa che la norma in trattazione prevede espressamente che l’importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Sarà, quindi, riconosciuta la riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro.
Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sarà possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).
Si segnala, inoltre, che nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva in argomento potrà essere applicata, al fine di non determinare difformità di trattamento rispetto ai rapporti di lavoro che proseguono oltre il corrente anno, anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.
Diversamente, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione in trattazione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.
4. Condizioni di spettanza dell’esonero
La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile pari a 2.692 euro.
L’agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Per le ragioni illustrate in premessa, l’esonero introdotto dal comma 121 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori, non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e quindi all’autorizzazione della Commissione europea, al rispetto delle condizioni previste dal c.d. Temporary Framework e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
6. Coordinamento con altri incentivi
L’esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.
7. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
Per accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di pubblicazione della circolare, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre l’esonero spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, iseguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L024”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.
Si rammenta che la sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Per esporre l’esonero spettante relativo alla tredicesima mensilità o al rateo corrisposto:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori;
-nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L026”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento
dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
I datori di lavoro interessati all’esonero contributivo della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero in trattazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
8. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
I datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica, a partire dal flusso Uniemens- ListaPosPA del mese di pubblicazione della circolare, dovranno dichiarare nell’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;
– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il codice “29”, avente il significato di “Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio pari allo 0,8% dei contributi a carico del lavoratore.
Per poter esporre correttamente l’importo dello sgravio per la parte relativa alla tredicesima mensilità qualora corrisposta in un’unica soluzione, ovvero con ratei mensili, sono istituiti altresì i seguenti Codici Recupero:
- “30”, avente il significato di “Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234-Importo 13”;
- “31” avente il significato di “Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 -Importo Rateo 13”.
Naturalmente la misura dello sgravio indicato nell’elemento <Importo> di cui ai suddetti due codici non deve essere ricompreso in quello dichiarato nell’omologo elemento associato al Codice Recupero 29.
Per il recupero dell’esonero relativo al mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente, sarà consentito valorizzare detto codice nella ListaPosPA esclusivamente nei flussi di denuncia di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.
Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dell’esonero nel mese di gennaio e febbraio 2022, si dovrà trasmettere l’elemento V1 Causale 5 relativo a tale mese, evidenziando la quota dello sgravio secondo la modalità illustrata.
Qualora in tutti i casi in cui si sia usufruito dello sgravio senza averne diritto, in quanto non in possesso nel mese di denuncia dell’informazione relativa ad eventuali emolumenti erogati da altra Amministrazione, in virtù dei quali viene superata la soglia mensile di reddito prevista dalla norma, si dovrà provvedere appena in possesso di tale informazione, a trasmettere per ciascuna di tali mensilità l’elemento V1 Causale 5 a correzione, omettendo le informazioni relative all’esonero.
9. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
A decorrere dal flusso di competenza del mese di aprile 2022 i datori di lavoro agricoli per indicare i nominativi dei lavoratori ai quali applicare l’esonero dovranno valorizzare l’elemento <TipoRetribParticolare> in PosAgri / DenunciaAgriIndividuale / DatiAgriRetribuzione / TipoRetribuzione con uno dei seguenti codici alternativi, secondo le indicazioni di seguito riportate:
- codice “7” avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234” nel caso in cui nella <Retribuzione> esposta nel <TipoRetribuzione> con <CodiceRetribuzione> “O” non sono compresi ratei di tredicesima relativi al mese di competenza o la tredicesima mensilità;
- codice “8” avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità” e valorizzare l’elemento <Retribuzione> con l’importo del rateo di tredicesima corrisposto nel mese di riferimento e ricompreso nel valore di <Retribuzione> nell’elemento <TipoRetribuzione> con <CodiceRetribuzione> “O”;
- codice “9” avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità” e valorizzare l’elemento <Retribuzione> con l’importo della tredicesima corrisposta nel mese di dicembre o nel mese di cessazione del rapporto di lavoro, ricompreso nel valore di <Retribuzione> nell’elemento <TipoRetribuzione> con <CodiceRetribuzione> “O”.
Se per il lavoratore avente diritto all’esonero nel mese di riferimento sono presenti unicamente importi relativi all’elemento <TipoRetribuzione> con <CodiceRetribuzione> “P”, “M”, “W” è necessario valorizzare l’elemento <TipoRetribParticolare> con uno dei codici sopraindicati.
Nei casi di compresenza, per lo stesso lavoratore, di uno o più elementi <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “O”, “P”, “M”, “W”, è sufficiente valorizzare uno dei suddetti codici una sola volta.
Per accedere all’esonero è necessario valorizzare almeno uno dei codici 7, 8 e 9 nell’elemento <TipoRetribParticolare>.
Dal 1° maggio 2022 potranno essere compilati i nuovi campi sopra dettagliati per esporre i ratei di tredicesima, ovvero la tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre 2022 o le quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione del rapporto di lavoro.
Per i mesi di competenza gennaio, febbraio e marzo 2022 già trasmessi l’esonero verrà applicato in automatico se la somma degli importi indicati per <TipoRretribuzione> “O”,”P”, ”M”,”W” per lo stesso lavoratore nel mese di riferimento è uguale o minore a 2.692,00 euro.
Nel caso in cui il lavoratore non abbia diritto all’esonero nel mese di gennaio, febbraio o marzo 2022, i datori di lavoro dovranno inviare dal 1 al 31 maggio nuovi flussi per sostituire quelli trasmessi in precedenza valorizzando l’elemento <TipoRetribParticolare> con il codice “5” avente il significato di “Non adesione all’esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
Il codice “5” potrà essere valorizzato solo per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2022 inviati dal 1 al 31 maggio 2022.
Per i flussi relativi ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2022 con imponibili maggiori della soglia di 2.692,00 euro nei quali sono ricompresi ratei o le quote della tredicesima mensilità relativa al 2022, i datori di lavoro potranno reinviare, dal 1 al 31 maggio, i flussi compilati con le nuove indicazioni per sostituire quelli inviati in precedenza e consentire al lavoratore l’accesso all’esonero.
10. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW Gestione sgravi degli oneri sociali e altre agevolazioni contributive), il seguente conto:
GAW37194 – per rilevare l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (0,8%), per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 – articolo 1, comma 121 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andrà contabilizzata la somma conguagliata dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel paragrafo 7. In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM2013 “virtuale” ai codici “L024”, “L025” e “L026”.
Lo stesso conto verrà utilizzato per la rilevazione dell’esonero a favore dei dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, dipendenti da datori di lavoro privati e dei lavoratori dipendenti del settore agricolo.
Si riporta nell’Allegato n. 1 la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |