Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Al fine di promuovere l’imprenditoria giovanile agricola anche per l’anno 2021, l’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo che l’esonero contributivo dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è riconosciuto con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola per iscrizioni con decorrenza tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.
INDICE:
1. Applicazione dell’esonero contributivo dell’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola anche per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021
2. Istruzioni contabili
1. Applicazione dell’esonero contributivo dell’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola anche per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021
Con la circolare n. 72 del 9 giugno 2020 l’Istituto ha fornito le indicazioni normative e le istruzioni operative per l’accesso all’esonero introdotto dall’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020). Il predetto esonero è destinato ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate, secondo l’originaria previsione, tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Sulla disciplina dell’esonero è intervenuto l’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), che ha sostituito le parole: “e il 31 dicembre 2020” con le parole “e il 31 dicembre 2021”, estendendo, quindi, l’esonero anche alle nuove iscrizioni con decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Conseguentemente, le indicazioni contenute nella citata circolare n. 72 del 9 giugno 2020, che ha disciplinato l’esonero per le iscrizioni dell’anno 2020, sono applicabili anche per le iscrizioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica, accedendo al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni contributive effettuate nell’anno 2021, denominato “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2021 (CD/IAP2021)”. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.
2. Istruzioni contabili
Al fine di rilevare contabilmente l’esonero contributivo in oggetto, riconosciuto ai datori di lavoro agricoli – coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali – ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il cui onere è posto a carico dello Stato nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), si istituisce il seguente conto:
GAW37469 – per rilevare gli sgravi di oneri contributivi a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, per le iscrizioni nella previdenza agricola, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Come di consueto, le modalità di contabilizzazione saranno fornite direttamente alla procedura gestionale di ripartizione delle riscossioni dei datori di lavoro agricoli.
I rapporti finanziari con lo Stato verranno curati dalla Direzione generale dell’Istituto.
Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |