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Circolare numero 48 del 24-03-2021

Contratto di espansione e indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare si illustra la disciplina dell’indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Si forniscono, inoltre, le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di compilazione del Flusso Uniemens da parte delle aziende rientranti nel campo di applicazione della norma.

INDICE:

1. Disposizioni di riferimento

2. Contratto di espansione

2.1 Imprese destinatarie delle disposizioni

2.2 Stipula del contratto di espansione e presentazione degli accordi

3. Indennità mensile

3.1 Lavoratori destinatari dell’indennità

3.2 Caratteristiche della prestazione

3.3 Presentazione dell’accordo alla Struttura territoriale competente

3.3.1 Presentazione del programma annuale di esodo. Certificazione del diritto e dell’importo dell’indennità ai sensi dell’articolo 41, comma 5-bis

3.3.2 Prospetto di quantificazione

3.3.3 Fideiussione

3.3.4 Presentazione della domanda di prestazione

3.3.5 Procedura di liquidazione

3.4 Modalità di calcolo

3.5 Decorrenza

3.6 Comunicazione di liquidazione e pagamento della prestazione

3.7 Regime fiscale

3.8 Finanziamento

4. Monitoraggio oneri

5. Contribuzione correlata

5.1 Codifica delle imprese e modalità di compilazione del flusso Uniemens

6. Svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dell’indennità

7. Liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata

8. Istanze di riesame e contenzioso

9. Istruzioni contabili

1. Disposizioni di riferimento

L’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322) ha modificato l’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come sostituito dall’articolo 26-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2019, n. 151).

Sulla base della rinnovata formulazione del comma 1 dell’articolo 41, la possibilità per le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative di avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, originariamente prevista in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, è stata estesa all’anno 2021.

Il successivo comma 1-bis prevede, esclusivamente per il 2021, che il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 500 unità e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis, a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.

Il comma 5-bis dell’articolo 41 dispone, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, che il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

A norma del medesimo comma 5-bis, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.

Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino dei piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 41, si impegnino a effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma in argomento, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.

Il medesimo comma prevede inoltre che il datore di lavoro, allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, sia obbligato a presentare apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è altresì tenuto a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione, nonché la relativa contribuzione figurativa, (ove dovuta). In assenza del versamento mensile della provvista di cui al predetto comma 5-bis, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.

I benefici di cui al citato comma 5-bis sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa previsto dal medesimo comma, ossia di 117,2 milioni di euro per l’anno 2021, 132,6 milioni di euro per l’anno 2022, 40,7 milioni di euro per l’anno 2023 e 3,7 milioni di euro per l’anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione propedeutica alla stipula del contratto di espansione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo e, conseguentemente, non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al comma 5-bis. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.

Il comma 6 dell’articolo 41 riconosce la possibilità di attribuire l’indennità mensile anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del medesimo decreto legislativo n. 148/2015 già costituiti o in corso di costituzione, senza l’obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi. Al riguardo, l’Istituto si riserva di fornire successive comunicazioni, anche per quanto riguarda l’ipotesi di accesso mediante il riscatto degli anni di laurea.

Infine, riguardo alla disciplina prevista dal secondo periodo del comma 9 dell’articolo 41, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che, in virtù di una interpretazione teleologica, la medesima deve intendersi applicabile anche ai destinatari della prestazione di cui al comma 5-bis. Pertanto, le leggi e gli atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigente al momento dell’adesione alle procedure previste dal comma 5-bis.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni per l’applicazione del suesposto articolo 41, comma 5-bis.

Con le circolari n. 98 del 3 settembre 2020 e n. 143 del 9 dicembre 2020, invece, è stata trattata la disciplina dell’integrazione salariale straordinaria relativa alla riduzione di orario di cui al comma 7 del citato articolo 41.

2. Contratto di espansione

2.1 Imprese destinatarie delle disposizioni

Ai sensi del comma 1 del citato articolo 41, in via sperimentale, entro il 2021, le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative possono avviare, nell’ambito delle attività di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano una modifica strutturale dei processi aziendali finalizzati allo sviluppo tecnologico, nonché un più razionale impiego delle competenze professionali in organico, e in ogni caso prevedendo l’assunzione di nuove professionalità, una procedura di consultazione per la stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

Esclusivamente per il 2021, il comma 1-bis del medesimo articolo prevede che il predetto limite minimo di unità lavorative in organico è ridotto a 500 unità, e, limitatamente ai soli effetti di cui al comma 5-bis, riguardante la prestazione di indennità mensile, a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.

Ai fini della sussistenza dei requisiti occupazionali di cui al comma 1 e 1-bis dell’articolo 41, in assenza di una specifica previsione legislativa, si mutuano i criteri di computo utilizzati dall’Istituto per dare applicazione alle indicazioni di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, riferendosi quindi ai lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione.

Il numero dei lavoratori in organico è riferito alla singola impresa, anche se articolata in più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale.

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) e per il computo delle singole fattispecie contrattuali (lavoratori a tempo determinato, a tempo parziale, ecc.) si rinvia ai criteri precisati nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.

Il lavoratore assente ancorché non retribuito (eventi con tutela figurativa e conservazione del posto di lavoro) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; in tal caso, sarà computato il sostituto.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre.

Qualora il contratto di espansione sia stipulato da aziende strutturate in un gruppo o in un’aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi, è necessario che detto requisito risulti dal contratto di espansione sottoscritto in sede governativa, con l’indicazione del codice fiscale delle singole imprese costituenti il gruppo o la suddetta aggregazione.

Il requisito occupazionale è valutato considerando il numero complessivo di lavoratori in forza a ogni singola azienda, applicando a ogni matricola aziendale interessata i criteri di computo sopra precisati.

L’Istituto provvederà alla verifica della sussistenza dei suddetti requisiti.

Si precisa, inoltre, che nel caso di contratto di espansione sottoscritto da aziende strutturate in aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi, gli accordi contrattuali tra le stesse aziende che costituiscono la stabile organizzazione devono essere stati sottoscritti in data antecedente alla stipula del contratto di espansione e mantenere gli effetti per l’intera durata del medesimo contratto di espansione. Nel caso di gruppo di imprese, il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, tra le società che appartengono al gruppo deve risultare presso l’apposita sezione del Registro imprese di cui al comma 2 dell’articolo 2497-bis del codice civile, in data precedente alla sottoscrizione del contratto di espansione e tale controllo deve permanere per l’intera durata del contratto di espansione.

Verranno successivamente fornite le specifiche indicazioni amministrative e operative applicabiliai dipendenti iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, ferme restando le istruzioni impartite con la presente circolare, in quanto applicabili.

2.2 Stipula del contratto di espansione e presentazione degli accordi

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 41, l’impresa avvia una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 148/2015, finalizzata a stipulare in sede governativa il contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.

Il contratto di espansione in parola deve contenere:

a) il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;

b) la programmazione temporale delle assunzioni;

c) l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 81/2015;

d) la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati (a esclusione delle aziende con un organico tra 250 e 499 unità), relativamente alle professionalità in organico, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento di indennità mensile previsto dal comma 5-bis;

e) la stima, ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie, dei costi previsti a copertura del beneficio di cui al citato comma 5-bis dell’articolo 41, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore.

L’accesso alla prestazione di cui al comma 5-bis è subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e alla successiva adesione da parte del lavoratore. La cessazione del rapporto di lavoro si configura pertanto come una risoluzione consensuale.

3. Indennità mensile

3.1 Lavoratori destinatari dell’indennità

L’indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese di cui al paragrafo 2.1, assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS, e abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.

Si precisa che l’indennità mensile può essere riconosciuta anche in favore dei dirigenti e dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di cui all’articolo 41, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 81/2015.

Possono beneficiare dell’indennità mensile in oggetto i lavoratori che abbiano manifestato esplicito consenso di adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile, a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive o esclusive della stessa, gestite dall’INPS, della:

a) pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, avendo maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni e il requisito dell’importo soglia previsto per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;

b) pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

Ai fini dell’accertamento del requisito anagrafico e contributivo per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata, si tiene conto degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, indicati nel Rapporto n. 21/2020 del Ministero dell’Economia e delle finanze e stimati sulla base dello “scenario demografico ISTAT – mediano base 2018”.

Nel caso in cui il decreto direttoriale di cui all’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, disponga per gli anni compresi tra il 2023 ed il 2025 un adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita diverso da quello previsto in base allo “scenario demografico ISTAT – mediano base 2018”, l’indennità sarà corrisposta fino al perfezionamento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata e, nell’ipotesi in cui si perfezioni per primo il diritto alla pensione anticipata, la contribuzione correlata di cui ai paragrafi 3.2 e 5 della presente circolare è dovuta fino alla maturazione del prescritto requisito contributivo, fermo restando il limite massimo di 60 mesi previsto dal comma 5-bis in argomento.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo 41 – che in virtù di una interpretazione teleologica deve intendersi applicabile anche ai destinatari della prestazione di cui al comma 5-bis – le leggi e gli altri atti aventi forza di legge, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della norma in oggetto, non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell’adesione alle procedure previste dal comma 5-bis.

Ai fini dell’accertamento della data di maturazione del diritto alla pensione anticipata, si tiene conto, sulla base delle disposizioni in materia vigenti, della contribuzione correlata che il datore di lavoro è tenuto a versare nel caso in cui, anche per effetto di detto versamento, tale diritto venisse perfezionato in data antecedente a quella di compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia (cfr. i paragrafi 3.2 e 5).

Ai fini del riconoscimento dell’indennità, non trovano applicazione le deroghe di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all’innalzamento dei requisiti anagrafico e contributivo per la pensione di vecchiaia.

Ai fini dell’accertamento delle date di maturazione del diritto al trattamento pensionistico e di decorrenza dello stesso, trovano applicazione le disposizioni vigenti in ciascuna Gestione previdenziale.

Ai fini della verifica dell’anzianità contributiva maturata alla data di risoluzione del rapporto di lavoro:

  • si tiene conto delle maggiorazioni e/o rivalutazioni dei periodi assicurativi riconosciuti dalla legge al momento del pensionamento (ad esempio, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ecc.);
  • rilevano i periodi contributivi oggetto di riscatto e/o di ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della legge 5 marzo 1990, n. 45, o di trasferimento oneroso delle posizioni assicurative ai sensi della decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, anche in corso di pagamento, per i quali sia stata versata la prima rata e purché venga perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto prima della liquidazione della prestazione di esodo.

L’indennità non è riconosciuta ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, della pensione anticipata c.d. quota 100 e opzione donna di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché della pensione anticipata per i lavoratori cc.dd. precoci di cui all’articolo 1, commi 199 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

L’indennità mensile è riconosciuta in favore dei titolari di assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, solo nei casi in cui gli stessi, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, avendo maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni.

In caso di conseguimento di un trattamento pensionistico diretto prima della data di scadenza del periodo di fruizione dell’indennità, la stessa, unitamente alla contribuzione correlata, non è dovuta dalla data di decorrenza della pensione.

Fermo restando quanto precisato con la circolare n. 40 del 19 marzo 2020 in ordine alla sussistenza dell’obbligo del datore di lavoro di versamento del c.d. ticket di licenziamento in relazione alle risoluzioni del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito del contratto di espansione stipulato ai sensi dell’articolo 41, comma 5, del decreto legislativo n. 148/2015, si evidenzia che le risoluzioni dei rapporti di lavoro determinate e concordate ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo non soggiacciono all’obbligo contributivo di cui all’articolo 2, commi 31-35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, considerato che alle stesse non consegue il teorico diritto del lavoratore all’indennità NASpI, né alcun onere per la gestione di afferenza (cfr. l’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88).

3.2. Caratteristiche della prestazione

L’indennità mensile è corrisposta per il periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la data di raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive o esclusive della stessa, gestite dall’INPS.

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto (c.d. contribuzione correlata, vedi infra, paragrafo 5).

A norma del comma 5-bis del citato articolo, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 22/2015 e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22/2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.

Inoltre, per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino dei piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 41, si impegnino a effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del citato comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro de quo opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.

Per la determinazione del requisito dimensionale necessario per accedere, qualora ne ricorrano gli ulteriori presupposti, alla riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro per dodici mesi aggiuntivi, si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 2.1.

Inoltre, la riduzione in argomento, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 41, comma 2, lett. c), si applica soltanto ove le nuove assunzioni siano effettuate con contratto di lavoro a tempo indeterminato (compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 81/2015) e a condizione che i lavoratori assunti abbiano un profilo professionale compatibile con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione esplicitati nel contratto di espansione ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. a).

Si precisa altresì che l’assunzione deve avvenire entro il termine previsto dal contratto di espansione (cfr. l’art. 41, comma 2, lett. b).

Tenuto conto di quanto precisato al precedente paragrafo 2.1, nel caso di contratto di espansione sottoscritto da un gruppo di imprese o da aziende strutturate in aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi, si ritiene utile evidenziare che, ai fini dell’applicazione della riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate anche da altre aziende del medesimo gruppo o della stabile aggregazione. La riduzione dei versamenti troverà applicazione con riferimento alle sole imprese esodanti.

In caso di mancato rispetto dei presupposti sopra richiamati, l’Istituto procederà secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

I benefici in argomento sono riconosciuti al datore di lavoro entro i limiti complessivi di spesa di cui al medesimo comma 5-bis.

3.3 Presentazione dell’accordo alla Struttura territoriale competente

Preliminarmente, si fa presente che, in relazione al riconoscimento dell’indennità mensile, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente, l’accordo sottoscritto e il “Modello di accreditamento e variazioni”, disponibile sul portale dell’Istituto.

Nel caso di contratto di espansione sottoscritto da un gruppo di imprese o da imprese costituite in stabile organizzazione, anche se con posizioni contributive presso Strutture INPS diverse, l’accordo di esodo afferente a tutte le aziende interessate deve essere trasmesso a una sola Struttura INPS, ossia quella che gestisce la matricola aziendale principale.

La Struttura territoriale competente che ha in carico la posizione aziendale principale, ricevuto dall’impresa interessata – tramite il “Cassetto previdenziale aziende” –l’accordo,procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare la sussistenza del requisito dimensionale (cfr. il paragrafo 2.1).

La predetta Struttura territoriale trasmette alla Direzione centrale Pensioni l’accordo che deve contenere:

  • i dati identificativi dell’azienda e, nel caso di aggregazione di imprese stabile o di gruppo di imprese, i dati di identificazione (codice fiscale e matricola) di tutte le aziende interessate;
  • la data di sottoscrizione;
  • la data inizio validità;
  • la data fine validità;
  • il numero massimo di lavoratori esodandi;
  • in caso di un gruppo di imprese o di imprese costituite in stabile organizzazione di aggregazioni di aziende l’accordo dovrà essere sottoscritto dai rappresentati legali di tutte le aziende esodanti.

Congiuntamente all’accordo, formulato come sopra descritto, deve essere trasmesso il “Modello di accreditamento e variazioni” compilato dal datore di lavoro e l’elenco dei lavoratori interessati.

La Direzione centrale Pensioni procede quindi all’attribuzione a tutte le aziende che hanno in forza lavoratori interessati dal programma di esodo di un codice identificativo, provvedendo a effettuare la relativa comunicazione. La medesima Direzione provvede, inoltre, alle abilitazioni all’accesso alla sezione dedicata del sito istituzionale “Prestazioni di accompagnamento alla pensione” dei referenti individuati dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro, infatti, è coinvolto nella gestione della prestazione attraverso il “Portale Prestazioni Atipiche”, accessibile per le Strutture territoriali dalla intranet dell’Istituto, e per i datori di lavoro tramite l’accesso al sito internet www.inps.it al seguente percorso: “Servizi online” > “Accedi ai servizi” > “Tipologia di utente: aziende, consulenti e professionisti” > “Prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione”.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio relative all’utilizzo delle funzionalità del “Portale Prestazione Atipiche”.

3.3.1 Presentazione del programma di esodo. Certificazione del diritto e dell’importo dell’indennità ai sensi dell’articolo 41, comma 5-bis

Il datore di lavoro deve comunicare alla Direzione centrale Pensioni l’elenco dei lavoratori interessati dal programma di esodo.

L’INPS per ciascuno dei lavoratori interessati procede alla certificazione, in via prospettica, della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, considerando che l’indennità di cui al comma 5-bis non può essere percepita per un periodo superiore a 60 mesi e che l’ultima data utile di cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla norma in argomento è il 30 novembre2021.

In particolare, la certificazione del diritto viene effettuata, in via prospettica, con le seguenti diverse modalità:

  • in relazione alla pensione di vecchiaia, la prima decorrenza utile viene calcolata considerando la maturazione del requisito minimo contributivo pari a 20 anni entro l’ultima data utile di cessazione (30 novembre 2021);
  • in relazione alla pensione anticipata, la prima decorrenza utile viene calcolata considerando sia la contribuzione maturabile entro l’ultima data utile di cessazione (30 novembre 2021), sia la contribuzione correlata che il datore di lavoro è tenuto a versare fino al conseguimento del diritto.

Le informazioni relative alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata vengono rese disponibili al datore di lavoro attraverso il “Portale Prestazioni Atipiche”. La certificazione del diritto rappresenta, infatti, la base informativa che consente al datore di lavoro di definire la reale platea dei soggetti destinatari dell’indennità ai sensi del comma 5-bis, in virtù di quanto stabilito dall’accordo aziendale, escludendo nel contempotutti i lavoratori che maturano la prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata oltre i 60 mesi – periodo massimo di percezione dell’indennità – ovvero coloro che abbiano giàmaturato un pregresso diritto alla pensione anticipata ordinaria o alla pensione di vecchiaia.

Spetta quindi all’azienda esodantecomunicarela data di cessazione del rapporto di lavoro tenendo contodei limiti sopraspecificati;tale data è necessaria per la certificazione dell’importo dell’indennità ai sensi del comma 5-bis. La Struttura INPS territorialmente competente definiscetali certificazioni calcolando, per i lavoratori interessati dal programma e sulla base della data di cessazione indicata,l’importo dell’indennità e la data della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata.L’Istituto, quindi, genera in via automaticauna lettera di certificazioneper ciascuno dei lavoratori interessati contenente le predette informazioni,che viene messa a disposizione del datore di lavoro esodante sul predetto “Portale Prestazione Atipiche”.

Si rammenta che tale certificazione è strettamente connessa alla reale cessazione del rapporto di lavoro e che perde qualunque efficacia nel caso in cui non si addivenga alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ovvero qualora la reale data di cessazione non coincida con quella certificata.

3.3.2 Prospetto di quantificazione

L’Istituto, oltre alle singole lettere di certificazione, rilascia anche, per ciascuna azienda esodante, un prospetto riepilogativo relativo ai lavoratori inseriti nel programma di esodo. Tale prospetto indica, per ogni soggetto, la data della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata e l’importo dell’indennità mensile e viene messo a disposizione del datore di lavoro esodante nella sezione dedicata del sito istituzionale “Prestazioni di accompagnamento alla pensione”.

Il datore esodante dovrà comunicare i soggetti che hanno aderito all’esodo, attraverso l’accettazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e i dati necessari per il calcolo della contribuzione correlata.

Tale comunicazione è utilizzata per la quantificazione degli oneri complessivi del programma sia relativamente all’indennità di esodo sia della contribuzione correlata e tiene altresì conto dei benefici a favore del datore di lavoro di cui al comma 5-bis (cfr. il paragrafo 3.2). Sulla base di tale quantificazione, l’Istituto provvederà a elaborare i documenti a corredo della fideiussione bancaria a garanzia della prestazione.

Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione, nonché la relativa contribuzione correlata (ove dovuta), al netto dei suddetti benefici allo stesso riconosciuti. In assenza del versamento mensile di cui al predetto comma 5-bis, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.

3.3.3 Fideiussione

Il comma 5-bis prevede, come sopra anticipato, che il datore di lavoro, allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, sia obbligato a presentare una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla norma.

La fideiussione garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione correlata (ove dovuta), al netto dei benefici di cui al comma 5-bis ove spettanti. Ai fini della fideiussione, l’importo complessivamente dovuto deve essere maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’Istituto.

Il contratto di fideiussione bancaria per l’accesso alla prestazione dovrà essere redatto secondo lo schema predisposto dall’Istituto, allegando i documenti descritti nel paragrafo 3.3.2. Con successivo messaggio sarà comunicato lo schema di fideiussione.

Il datore di lavoro esodante deve consegnare alla Struttura territoriale presso la quale assolve i propri obblighi contributivi il documento bancario attestante la fideiussione a garanzia degli obblighi di cui al programma di esodo. La predetta Struttura territoriale, verificata la conformità della fideiussione agli obblighi indicati nel prospetto INPS, ne comunica l’accettazione al datore di lavoro e alla banca.

L’erogazione della prestazione avviene in presenza del versamento anticipato mensile da parte del datore di lavoro. In caso di mancato versamento, l’Istituto procede a notificare al datore di lavoro un avviso di mancato pagamento. In ogni caso, in assenza del versamento mensile in parola, l’INPS è tenuto a non erogare le suddette prestazioni.

Per garantire la continuità nella prestazione al lavoratore e nell’accredito contributivo, lo schema di fideiussione bancaria predisposto dall’Istituto prevede che la banca assuma l’obbligo di garantire all’INPS la possibilità di procedere all’escussione parziale della garanzia al verificarsi del mancato versamento delle singole rate della provvista per la prestazione e/o la contribuzione correlata (ove dovuta).

In tale ipotesi, contestualmente all’invio al datore di lavoro dell’avviso di mancato pagamento, l’Istituto inoltrerà una richiesta, tramite PEC, alla banca – e per conoscenza al datore di lavoro – di procedere al versamento della singola rata garantita e non versata.

In presenza di doppio pagamento da parte del datore di lavoro e della banca per una stessa scadenza, l’Istituto procederà a reintegrare la banca della quota versata in eccedenza.

Nell’ipotesi di mancato versamento della rata per la provvista per la prestazione e/o per la contribuzione correlata (ove dovuta) da parte del datore di lavoro per un periodo continuativo di centottanta giorni, l’Istituto escuterà l’intera fideiussione. Il garante dovrà provvedere a saldare in un’unica soluzione quanto dovuto dal datore di lavoro al netto dei pagamenti effettuati.

In caso di mancato pagamento della fideiussione da parte del garante, l’Istituto non erogherà la prestazione né accrediterà la contribuzione correlata.

Il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di prestazione della fideiussione nel caso decida di effettuare il versamento della provvista in unica soluzione, salvo conguaglio. Al riguardo, il datore di lavoro esodante si impegna a sostenere l’eventuale maggiore costo della prestazione risultante in sede di effettiva liquidazione della stessa. La quantificazione dell’onere complessivo, infatti, non vincola l’INPS nella successiva liquidazione delle singole indennità.

In caso di mancato versamento della provvista in unica soluzione e di mancata sottoscrizione della fideiussione, l’Istituto provvederà a dare comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per gli eventuali adempimenti di competenza.

Come sopra precisato, la fideiussione garantisce l’adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione correlata. La fideiussione, viceversa, non copre l’eventuale importo delle sanzioni civili (calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000) che rimane a carico del suddetto datore di lavoro.

3.3.4 Presentazione della domanda di prestazione

Il datore di lavoro interessato presenta all’INPS le domande telematiche di prestazione per ciascun lavoratore. La domanda di indennità mensile riporta i dati identificativi dell’impresa e del lavoratore, nonché gli elementi utili alla liquidazione della prestazione.

Le Strutture territoriali competenti per la liquidazione dell’indennità in parola sono quelle individuate sulla base della residenza del lavoratore oppure, per alcuni fondi speciali, le cd.dd. Sedi Polo. Al solo fine del calcolo dell’indennità mensile, in caso di lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali dei dipendenti pubblici, la Struttura territoriale competente è quella del datore di lavoro.

La Struttura INPS competente deve segnalare al datore di lavoro eventuali discordanze tra quanto indicato nella domanda e quanto verificato in sede di istruttoria dalla Struttura medesima. Il datore di lavoro ha l’onere di informare e acquisire il consenso del lavoratore al fine di potere apportare le necessarie modifiche alla domanda.

3.3.5 Procedura di liquidazione

La Struttura territoriale competente per la liquidazione, verificati i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione in esame, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede alla liquidazione dell’indennità mensile.

Con successivo messaggio saranno fornite alle Strutture territoriali le indicazioni operative per la liquidazione.

3.4 Modalità di calcolo

L’indennità mensile è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni vigenti in ciascuna forma previdenziale.

Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative (ad esempio, maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti portatori di invalidità superiore al 74%, benefici amianto, ecc.) devono essere valutati ai fini del diritto e della determinazione dell’importo pensionistico.

Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. È altresì utile la contribuzione versata nel Regno Unito sia ante che post il 31 dicembre 2020.

Ai fini del calcolo della quota contributiva della pensione maturata alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il coefficiente di trasformazione, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, utilizzato è quello relativo all’età del lavoratore alla data di decorrenza dell’indennità mensile.

In caso di contestuale perfezionamento del diritto al conseguimento della pensione in due o più forme previdenziali, la misura dell’indennità sarà pari al più elevato degli importi mensili dei trattamenti pensionistici maturati alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Inoltre, trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, si evidenzia peraltro che riguardo alla predetta indennità:

  • non viene trattenuto il contributo Onpi;
  • non è prevista la perequazione annua;
  • non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
  • non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito;
  • non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio, per cessione del quinto, per riscatti e ricongiunzioni ecc.);
  • non è reversibile. In caso di decesso del titolare di indennità mensile, ai superstiti spetta la pensione indiretta, in base alle disposizioni vigenti in ciascuna forma pensionistica, tenendo conto anche dell’eventuale c.d. contribuzione correlata di cui al presente paragrafo e al paragrafo 5 versata dal datore di lavoro fino alla data del decesso.

3.5 Decorrenza

L’indennità mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda. Tra le date di risoluzione del rapporto di lavoro e di decorrenza dell’indennità non vi deve essere soluzione di continuità.

L’indennità mensile è corrisposta fino alla data di raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, il cui diritto sia stato perfezionato per primo, a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria o delle forme sostitutive o esclusive della stessa, gestite dall’INPS.

Se il trattamento pensionistico, in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato, ha decorrenza inframensile, l’indennità è corrisposta fino al giorno inframensile precedente quello di decorrenza della pensione.

3.6 Comunicazione di liquidazione e pagamento della prestazione

A seguito della liquidazione della prestazione viene inviata al lavoratore una comunicazione con le informazioni relative all’importo e alla data di scadenza della prestazione medesima, nonché l’avviso che, per accedere al trattamento pensionistico alla scadenza dell’indennità, occorre presentare tempestivamente la relativa domanda.

La prestazione è corrisposta per 13 mensilità ed è disposta, come per la generalità delle pensioni, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile.

3.7 Regime fiscale

L’indennità mensile è assoggettata alla tassazione ordinaria. Viene applicata d’ufficio la detrazione per redditi personali.

Le detrazioni per familiari a carico vengono attribuite a seguito della presentazione della relativa dichiarazione, ai sensi dall’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’articolo 1, comma 221, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

3.8 Finanziamento

Al fine di quantificare la somma complessiva che deve essere versata dal datore di lavoro per il finanziamento delle indennità mensili – tenuto altresì conto dei benefici di cui al comma 5-bis – queste ultime vengono aggregate in base al codice attribuito al datore di lavoro.

La procedura automatizzata, a partire dal giorno 10 di ciascun mese, individua le indennità per le quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.

L’importo viene reso disponibile ogni mese nel “Portale Prestazioni Atipiche” accessibile per le Strutture territoriali dalla intranet dell’istituto, e per i datori di lavoro tramite l’accesso al sito internet www.inps.it al seguente percorso: “Servizi online” > “Accedi ai servizi” > “Tipologia di utente: aziende, consulenti e professionisti” > “Prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione”.

Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Struttura del finanziamento il primo giorno bancabile successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancabile, il termine si intende anticipato al giorno bancabile immediatamente precedente.

Le relative modalità operative sono state, da ultimo, illustrate con il messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020, che si intende qui integralmente richiamato.

4. Monitoraggio oneri

Alla Direzione centrale Ammortizzatori Sociali è assegnata l’attività di monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa relativi al beneficio di cui al comma 5-bis (cfr. ilparagrafo 3.2 e il successivo paragrafo 5).

I benefici in parola sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l’anno 2021, 132,6 milioni di euro per l’anno 2022, 40,7 milioni di euro per l’anno 2023 e 3,7 milioni di euro per l’anno 2024, così come stabilito dal comma 5-bis dell’articolo 41.

I risultati di tale attività sono trasmessi al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative e Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, e al Ministero dell’Economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato.

Il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al citato limite di spesa, comporta l’impossibilità per il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo e, conseguentemente, di prendere in considerazioni ulteriori domande di accesso all’indennità mensile in argomento.

5. Contribuzione correlata

A norma del comma 5-bis del citato articolo 41 del decreto legislativo n. 148/2015, qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro esodante versa anche i contributi previdenziali (c.d. contribuzione correlata) utili al conseguimento del diritto. Detta contribuzione correlata è accreditata nell’estratto conto del lavoratore. Nel caso in cui la prestazione sia finalizzata al conseguimento della pensione di vecchiaia la contribuzione correlata non è dovuta.

Nel caso di gruppo di imprese o di imprese costituite in stabile organizzazione, ciascun datore di lavoro esodante è tenuto al versamento della contribuzione correlata afferente ai lavoratori dallo stesso posti in esodo.

La misura della contribuzione correlata, ove dovuta, è determinata in relazione a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 12, del decreto legislativo n. 22/2015, relativamente alla NASpI.

In particolare, la retribuzione media mensile, sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Seguirà successiva comunicazione rispetto ai dati da fornire all’Istituto necessari per il calcolo della contribuzione correlata.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigenti.

Il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22/2015.

Si precisa che la suddetta riduzione deve essere applicata sui versamenti mensili che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare a titolo di contribuzione correlata e che, pertanto, l’importo mensile della riduzione di cui può beneficiare il datore di lavoro non può eccedere l’importo della contribuzione correlata dovuta per il lavoratore.

La riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, ove ricorrano i presupposti previsti al comma 5-bis, opera per ulteriori 12 mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica di prestazione NASpI al lavoratore (cfr. il paragrafo 3.2).

La riduzione per gli ulteriori 12 mesi di cui sopra potrà essere usufruita dal datore di lavoro solo successivamente al termine della fruizione del beneficio di durata pari alla teorica NASpI e l’importo mensile della riduzione non può eccedere l’importo della contribuzione correlata dovuta per il lavoratore esodato.

Gli importi della contribuzione correlata da versare da parte dei datori di lavoro tengono conto dei benefici a favore del datore di lavoro di cui al suddetto comma 5-bis.

Nell’ipotesi di morte del lavoratore prima del perfezionamento del diritto a pensione, l’obbligo del datore di lavoro di versare la contribuzione correlata si estingue.

5.1 Codifica delle imprese e modalità di compilazione del flusso Uniemens

Successivamente al versamento della provvista in unica soluzione o all’accettazione della fideiussione, la competente Struttura territoriale procederà all’apertura di una apposita posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo.

Nel caso di gruppo di imprese o di imprese costituite in stabile organizzazione, qualora i datori di lavoro esodanti abbiano posizioni contributive presso Strutture INPS diverse, ciascuna Struttura provvederà all’apertura dell’apposita posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione correlata afferente ogni singolo datore di lavoro esodante.

A tale posizione la competente Struttura attribuirà il codice di autorizzazione “6E”, che assume il più ampio significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012 e art. 41 comma 5-bis decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.

Tale posizione dovrà essere utilizzata per l’esposizione della contribuzione correlata riferita ai lavoratori posti in esodo; a tal fine i datori di lavoro nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <Qualifica1> valorizzeranno il nuovo valore “I”, avente il significato di “Lavoratori in esodo art 41 comma 5-bis D.lgs 14 settembre 2015, n. 148”.

Inoltre, dovrà essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>, non dovrà essere valorizzato l’elemento <Qualifica3>.

Nell’elemento <TipoLavoratore> indicheranno, in relazione al Fondo di previdenza cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici già esistenti.

Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente).

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno riportati, nel DM2013 virtuale ricostruito, nella colonna “somma a debito” con il codice di nuova istituzione “M163”.

I datori di lavoro interessati, al fine di recuperare il beneficio spettante nei casi previsti al comma 5-bis, opereranno come segue.

Valorizzeranno all’interno della denuncia individuale, il nuovo codice causale “L163”, avente il significato di “Recupero beneficio art. 41, comma 5-bis, d.lgs 148/2015”, presente nell’elemento <AltreACredito> < CausaleACredito>, e nell’elemento <Importo> il relativo importo da conguagliare.

Per il recupero del beneficio spettante per le ulteriori dodici mensilità – nei casi in cui le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino dei piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 41, si impegnino a effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del citato comma – i datori di lavoro, valorizzeranno all’interno della denuncia individuale, il nuovo codice causale “L164”, avente il significato di “Recupero beneficio art.41, comma 5-bis, d.lgs 148/2015 ulteriori dodici mensilità”, presente nell’elemento <AltreACredito> < CausaleACredito>, e nell’elemento <Importo> il relativo importo da conguagliare.

Si precisa, infine, che la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori posti in esodo ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 41 dovrà essere esposta nel flusso Uniemens afferente la matricola dell’azienda esodante con il codice Tipo cessazione “1L”, che assume il più ampio significato di “Licenziamento per esodo incentivato (art. 4, commi 1-7 ter, L. 92/2012) e risoluzione consensuale ex art. 41, comma 5 bis, D.lgs 14 settembre 2015, n. 148”.

6. Svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dell’indennità

La norma in esame non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo dell’indennità mensile con eventuali redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale.

Ne consegue che l’Istituto, ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia, non provvederà a modificare l’importo dell’indennità mensile in caso di percezione di redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa.

7. Liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata

Entro la data di scadenza dell’indennità mensile, il lavoratore ha l’onere di presentare domanda di pensione secondo le consuete modalità, non essendo prevista la trasformazione d’ufficio di tale prestazione in pensione.

8. Istanze di riesame e contenzioso

In mancanza di una espressa previsione normativa, la legittimità dei provvedimenti emanati dall’Istituto dovrà essere verificata nell’esercizio del potere di autotutela.

9. Istruzioni contabili

Le rilevazioni contabili dei fatti di gestione connessi all’erogazione delle indennità mensili di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge n. 178/2020, a seguito di specifici accordi tra i datori di lavoro e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria, dovranno essere effettuate nell’ambito della Gestione GPA – Gestione per la produzione dei servizi, sia per la parte relativa alla prestazione a carico dei datori di lavoro che per la parte riguardante la provvista dagli stessi versata a copertura della prestazione e registrate nell’ambito delle partite di giro.

Il finanziamento delle indennità mensili è accreditato dai datori di lavoro sulle contabilità speciali intestate alle Strutture competenti. Le quietanze di Banca d’Italia, identificate come provviste dalla procedura in uso perché contenenti stringhe compilate secondo le indicazioni illustrate nel paragrafo 3.8, saranno rese automaticamente disponibili, tramite flusso telematico, al Portale gestionale PRAT, con la generazione di SC724 abbinati alle contabilizzazioni del conto già esistente GPA54110, secondo quanto illustrato nel messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020.

Per la rilevazione delle provviste, riscosse e ripartite automaticamente dagli adeguamenti della procedura PRAT, si istituisce il conto:

GPA25393 – per la rilevazione della provvista versata dai datori di lavoro a copertura dell’indennità mensile erogata ai lavoratori cessati dal servizio a seguito dei contratti di espansione – art. 41, comma 5 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il pagamento della prestazione sarà effettuato mediante la procedura di pagamento delle pensioni.

A tale scopo, si istituiscono i conti:

GPA35393 – per la rilevazione dell’indennità mensile erogata per conto dei datori di lavoro, ai lavoratori cessati dal servizio a seguito di contratti di espansione – art. 41, comma 5 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GPA11393 – per la rilevazione del debito verso i lavoratori cessati dal servizio a seguito dei contratti di espansione, per l’indennità mensile erogata per conto dei datori di lavoro – art. 41, comma 5 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Le indennità mensili in parola sono soggette a ritenute fiscali, che saranno rilevate ai consueti conti già in uso.

La provvista versata dai datori di lavoro sarà ridotta nella misura dell’indennità di disoccupazione NASpI, qualora rientrante nel diritto del lavoratore a usufruirne. In questo caso, l’onere sarà rilevato nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

A tale scopo, si istituiscono i conti:

GAU30228 – per rilevare l’onere per l’indennità di disoccupazione NASpI spettante ai lavoratori cessati dal servizio a seguito di contratti di espansione – art. 41, comma 5 bis del Decreto legislativo 14 febbraio 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

GAU10228 – per rilevare il debito per l’indennità di disoccupazione NASpI spettante ai lavoratori cessati dal servizio a seguito di contratti di espansione – art. 41, comma 5 bis del Decreto legislativo 14 febbraio 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La rilevazione contabile della contribuzione correlata, prevista dall’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge n. 178/2020 e identificata in Uniemens con il codice evento “M163”, secondo le modalità esposte nel paragrafo 5.1, avverrà in sede di ripartizione dei saldi DM. La procedura automatizzata abbinerà il suddetto codice ai conti xxx21yyy delle gestioni, per l’accreditamento della contribuzione correlata dovuta per i lavoratori in questione, iscritti ai vari Fondi previdenziali.

Al fine della rilevazione contabile della contribuzione figurativa sull’indennità NASpI, che riduce l’importo della correlata a carico dei datori di lavoro, si istituiscono i conti:

GAU32228 – per rilevare l’onere a carico dello Stato per la contribuzione figurativa sull’indennità Naspi spettante ai lavoratori cessati dal servizio a seguito di contratti di espansione – art. 41, comma 5 bis del Decreto legislativo 14 febbraio 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

da abbinare al codice causale “L163”, avente il significato di “recupero beneficio art. 41, comma 5-bis, d.lgs 148/2015”;

GAU32229 – per rilevare l’onere a carico dello Stato per la contribuzione figurativa sull’indennità Naspi spettante ai lavoratori cessati dal servizio a seguito di contratti di espansione, dipendenti da imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative, spettante per le ulteriori dodici mensilità – art. 41, comma 5 bis del Decreto legislativo 14 febbraio 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

da abbinare al codice causale “L164”, avente il significato di “Recupero beneficio art.41, comma 5-bis, d.lgs 148/2015 ulteriori dodici mensilità”.

Le rilevazioni contabili avverranno in sede di ripartizione dei saldi DM. Tali conti avranno come contropartita (sezione Avere) i conti già in uso della serie *22XXX delle casse pensionistiche d’iscrizione dei lavoratori.

A garanzia della continuità nella prestazione da erogare ai lavoratori e nell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Istituto, consistenti nel versamento anticipato mensile della provvista a copertura della prestazione nonché della relativa contribuzione correlata, ove dovuta, i datori di lavoro sottoscrivono un contratto di fideiussione bancaria, come illustrato nel paragrafo 3.3.3. Nei casi di mancato versamento delle singole rate della provvista, la banca assume l’obbligo di garantire all’Istituto la possibilità di procedere con l’escussione parziale della garanzia.

Qualora si riscontri un doppio pagamento della rata mensile della provvista da parte sia della banca che del datore di lavoro, il secondo versamento risultante eccedente andrà imputato in “AVERE” del conto GPA10099, con apertura di apposita partita intestata alla banca, alla quale andrà effettuato il rimborso.

Come di consueto, i rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riportano in allegato le variazioni apportate al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Fonte: Inps

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