Circolare numero 5 del 20-01-2025

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Riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, della contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) ai sensi del D.I. 21 luglio 2022 e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali ai sensi del D.I. 21 maggio 2024 e della contribuzione addizionale per le integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga (CIGO/CIGS/CIGD) ai sensi dell’articolo 5, del decreto legislativo n. 148/2015

Con la presente circolare si illustrano le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte, a far data dal 1° gennaio 2025, dall’articolo 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga e dai decreti interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024, in materia di Fondi di integrazione salariale (FIS) e Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Si forniscono altresì le relative istruzioni operative e contabili.

INDICE

 

1. Premessa

2. Quadro normativo

2.1 Fondo di integrazione salariale (FIS)

2.2 Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

2.3 Riduzione del contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD)

2.3.1 Modalità di determinazione dell’aliquota del contributo addizionale

3. Istruzioni operative

4. Istruzioni contabili

 

 

 

1. Premessa

 

Con i decreti interministeriali 21 luglio 2022 e 21 maggio 2024, di adeguamento, rispettivamente, del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022) è stata introdotta, tra l’altro, una riduzione della aliquota del contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori).

 

La suddetta riduzione dell’aliquota della contribuzione di finanziamento dei Fondi medesimi decorre dal 1° gennaio 2025, fermo restando il rispetto dei principi generali in materia di equilibrio finanziario dei Fondi di solidarietà, espressamente richiamati dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

 

Analogamente, le previsioni di cui al comma 1-ter dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, introdotto dalla legge di Bilancio 2022, hanno disposto, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, una specifica riduzione sulla contribuzione addizionale, in relazione ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

 

Tanto premesso, con la presente circolare si illustra, di seguito, il quadro normativo e si forniscono le istruzioni operative e contabili, in ordine all’applicazione delle disposizioni in argomento, concernenti la riduzione – al ricorrere degli specifici presupposti normativi – del contributo ordinario, a favore dei datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del FIS e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, e della contribuzione addizionale CIGO/CIGS/CIGD.

 

 

2. Quadro normativo

2.1 Fondo di integrazione salariale (FIS)

 

Ai sensi dell’articolo 29, comma 8, del decreto legislativo n. 148/2015, come riformulato dalla legge n. 234/2021, il FIS è finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti. Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, ad esclusione dei dirigenti espressamente esclusi dal decreto istitutivo del Fondo, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

 

Al riguardo, si evidenzia che le previsioni di cui all’articolo 29, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 e all’articolo 8, comma 3, del D.I. 21 luglio 2022, recante “Adeguamento del Fondo di integrazione salariale alla legge 30 dicembre 2021, n. 234”, dispongono una riduzione del contributo ordinario, per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando l’obbligo di garantire l’equilibrio di bilancio del Fondo medesimo.

 

Si sottolinea che tale riduzione, stabilita in misura pari al 40% della citata aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, è prevista a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento (cfr. la circolare n. 76 del 30 giugno 2022).

 

 

2.2 Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

 

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 21 maggio 2024 ha adeguato le disposizioni del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali alla novellata disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui alla legge n. 234/2021, e successive modificazioni.

 

Sotto il profilo del finanziamento del Fondo di solidarietà in argomento, l’articolo 6, comma 1, del suddetto decreto, ha previsto per tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del citato Fondo, la seguente riformulazione, declinata secondo il relativo requisito dimensionale, dell’ammontare dell’aliquota ordinaria di finanziamento:

 

– 0,50% per i datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, fino a 5 dipendenti;

– 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre di riferimento, da 5,1 a 15 dipendenti;

– 1% per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre di riferimento, oltre i 15 dipendenti.

 

Al riguardo, si segnala che il menzionato D.I. 21 maggio 2024, all’articolo 6, comma 4, ha introdotto, a fare data dal 1° gennaio 2025, in analogia a quanto stabilito dalla disciplina del FIS, una riduzione della misura della contribuzione ordinaria di finanziamento.

 

Nello specifico, l’articolo 6 del D.I., dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, vi sia una riduzione in misura pari al 40% dell’aliquota dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento (cfr. il messaggio n. 2651 del 19 luglio 2024).

 

 

2.3 Riduzione del contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD)

 

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 reca disposizioni in ordine all’assetto e alla misura del contributo addizionale, dovuto dal datore di lavoro che fruisca di trattamenti di integrazione salariale.

 

In particolare, tale norma pone a carico dei datori di lavoro che presentano la domanda di integrazione salariale un contributo addizionale in misura pari al:

 

a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all’interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.

 

Pertanto, la misura del contributo addizionale varia in funzione dell’intensità di utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale nell’ambito del quinquennio mobile.

 

Nella circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, è stata illustrata la disciplina del contributo addizionale e la relativa metodologia di calcolo.

 

Il contributo addizionale è dovuto per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché per quelli in deroga (cfr. le circolari n. 56 del 29 marzo 2016 e n. 9/2017).

 

In materia è intervenuto l’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge di Bilancio 2022, che ha inserito il comma 1-ter all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, con il quale viene introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una riduzione del contributo addizionale al ricorrere della specifica condizione prevista dal medesimo comma, il quale dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari:

 

a) al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

 

b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile”.

 

La riduzione del contributo addizionale opera, quindi, in favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o in deroga per almeno ventiquattro mesi, decorrenti dal giorno successivo al termine dell’ultimo periodo di fruizione di un trattamento di integrazione salariale.

 

Tenuto conto del tenore letterale dell’articolo 5, comma 1-ter, la verifica della condizione di accesso alla riduzione del contributo addizionale (assenza di fruizione di integrazioni salariali da almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento) deve essere effettuata sulla/e matricola/e contributiva/e, nonché su tutte le unità produttive che fanno capo al soggetto datoriale, univocamente identificato dal relativo codice fiscale.

 

Ai fini della verifica in argomento, deve essere preso in considerazione l’ultimo periodo di trattamento salariale fruito a titolo di CIGO e/o CIGS o CIGD,anche nel caso in cui, in relazione a tali trattamenti, il datore di lavoro non abbia versato il contributo addizionale per effetto di specifiche disposizioni di esonero (ad esempio, periodo di CIGO concessa per eventi oggettivamente non evitabili, di cui all’art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015).

 

Con riguardo ai datori di lavoro che, oltre a essere destinatari della disciplina in materia di CIGS, rientrano anche, per le causali ordinarie, nelle tutele del FIS, si precisa che l’articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 148/2015[1], dal 1° gennaio 2022, ha esteso il campo di applicazione della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale anche ai datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che, non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo, siano destinatari delle tutele del FIS[2].

 

Per tali datori di lavoro, la riduzione del contributo addizionale dovuto in relazione ai trattamenti di CIGS opera a condizione che i medesimi soggetti non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale a titolo di CIGS e/ o di Assegno di integrazione salariale (AIS).

 

Inoltre, il comma 1-ter dell’articolo 5, del decreto legislativo n. 148/2015, stabilisce la riduzione del contributo addizionale nella misura pari al 6% della retribuzione globale relativamente a periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi nel limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile, nonché al 9% per i periodi successivi e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

 

Il medesimo comma 1-ter nulla dispone in ordine alla misura del contributo addizionale, nel caso di fruizione di ulteriori interventi di integrazione salariale, oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.

 

Pertanto, per i periodi di integrazione salariale fruiti oltre il predetto limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile, i datori di lavoro interessati sono tenuti a versare il contributo addizionale nella misura del 15%, come stabilito dal comma 1, lettera c) dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.

 

Si evidenzia che i datori di lavoro, ai quali non può applicarsi la previsione recata dal comma 1-ter dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, in assenza delle condizioni di accesso, continuano a versare il contributo addizionale dovuto sui trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS/CIGD) secondo le misure stabilite dal comma 1 del medesimo articolo 5.

 

 

2.3.1 Modalità di determinazione dell’aliquota del contributo addizionale

 

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 148/2015, secondo i criteri illustrati nel precedente paragrafo, le procedure per la determinazione dell’aliquota del contributo addizionale sono adeguate secondo i criteri di seguito riportati.

 

In presenza di una domanda di integrazione salariale CIGO, CIGS e/o CIGD, la procedura verifica, per tutte le unità produttive afferenti a ogni matricola contributiva che fa capo al soggetto datoriale identificato dal relativo codice fiscale, la presenza di giornate di trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS/AIS) fruite nei ventiquattro mesi che precedono il giorno di decorrenza del trattamento richiesto a titolo di CIGO, CIGS e/o AIS.

 

In presenza di giornate di integrazione salariale fruite nei ventiquattro mesi che precedono il giorno di inizio del trattamento di CIGO, CIGS e/o AIS richiesto in domanda, anche per una sola unità produttiva riconducibile allo stesso soggetto datoriale, il contributo addizionale continua a essere applicato secondo le misure previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015. In assenza di giornate di integrazione salariale fruite per la totalità delle unità produttive facenti capo al medesimo soggetto datoriale, si procede, invece, ad applicare l’aliquota del contributo addizionale nella misura ridotta secondo quanto previsto dal comma 1-ter del medesimo articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, come illustrata al paragrafo precedente.

 

In caso di periodi di trattamenti di integrazione salariale su cui insistono due aliquote differenti, la riduzione del contributo addizionale, ove spettante, viene applicata su ciascuna delle due aliquote (ad esempio, 6% e 9%).

 

 

3. Istruzioni operative

 

A decorrere dal 1° gennaio 2025, i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del FIS (matricole contraddistinte dal c.a. “0J”) e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (matricole contraddistinte dal c.a. “0S”) che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, al fine di beneficiare della riduzione del 40% dell’aliquota del contributo ordinario pari allo 0,50% sono contrassegnate centralmente dal codice di autorizzazione “2Q” che assume il nuovo significato di “Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali – Decreti interministeriali del 21 luglio 2022 e del 21 maggio 2024”. 

 

La procedura centralizzata, dopo avere effettuato le dovute verifiche, provvede all’attribuzione del c.a. sopra indicato; la medesima procedura provvede altresì alla rimozione del c.a. qualora vengano meno i requisiti di fruizione della riduzione, che decorrono dalla data di presentazione della domanda del nuovo intervento. 

 

Si ricorda che, anche in presenza del sopra menzionato c.a., la procedura di calcolo non procede al riconoscimento della riduzione contributiva, qualora risulti applicata l’aliquota per i datori di lavoro con media superiore a 5 dipendenti. 

 

I datori di lavoro possono altresì provvedere ad effettuare eventuali comunicazioni riguardanti l’esonero tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente” sotto la voce “Posizione Aziendale”, selezionando l’oggetto appositamente istituito denominato:

 

 Riduzione contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali”. 

La procedura di calcolo, dal mese di competenza gennaio 2025, viene adeguata al fine di recepire le indicazioni sopra riportate. 

Si precisa, infine, che i codici di versamento relativi al contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD) rimarranno quelli attualmente in uso.

 

 

4. Istruzioni contabili

 

Per la rilevazione contabile della contribuzione ordinaria e addizionale, dovuta in misura ridotta a fare data dal 1° gennaio 2025, per il finanziamento, rispettivamente dell’assegno di integrazione salariale a carico del FIS e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e dei trattamenti in argomento, secondo le istruzioni fornite nel precedente paragrafo, si fa rinvio ai conti di entrata in uso, su cui verranno ripartiti gli importi dovuti a cura delle procedure gestionali conferenti di pertinenza.

 

 

 Il Direttore Generale 
 Valeria Vittimberga 

 

 


[1] Il comma 3-bis dell’articolo 20 del D.lgs n. 148/2015 è stato introdotto dalla legge n. 234/2021.

[2] Cfr. le circolari n. 18 del 1° febbraio 2022 e n. 76 del 2022.

Fonte: Inps

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