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Circolare numero 54 del 29-04-2022

Decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, recante “Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché di disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”, e decreto 16 novembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Indennità onnicomprensiva finalizzata al sostegno di alcune categorie di lavoratori impiegati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 103 del 2021 la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua di Venezia. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità onnicomprensiva prevista dall’articolo 1 del decreto 16 novembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi impiegati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 103 del 2021, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua di Venezia.

INDICE

1.Indennità onnicomprensiva di cui al decreto interministeriale del 16 novembre 2021 a favore di alcune categorie di lavoratori impiegati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 103 del 2021, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua di Venezia

1.1Lavoratori stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato

1.2Lavoratori intermittenti

1.3Lavoratori autonomi

2. Requisiti di accesso

3. Regime delle compatibilità

4. Presentazione della domanda

5. Finanziamento e monitoraggio

6. Strumenti di tutela

7. Regime fiscale

8. Istruzioni contabili

1. Indennità onnicomprensiva di cui al decreto interministeriale del 16 novembre 2021 a favore di alcune categorie di lavoratori impiegati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 103 del 2021, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua di Venezia

Il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, all’articolo 1, comma 2, prevede che le vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale e che in dette vie d’acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021, è vietato il transito di navi aventi determinate caratteristiche dimensionali.

Il successivo comma 4 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 103 del 2021 dispone, altresì, un incremento di 5 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, finalizzato all’erogazione di misure di sostegno al reddito a favore di alcune categorie di lavoratori impiegati dai soggetti di cui al medesimo comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 103 del 2021, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua di Venezia.

A tale fine, lo stesso articolo 1, comma 4, prevede che con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle predette risorse.

In attuazione della richiamata disposizione di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 103 del 2021, con il decreto 16 novembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sono stati individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate a favore dei lavoratori di cui sopra.

Nello specifico, l’articolo 1 del richiamato decreto interministeriale del 16 novembre 2021, al comma 1 prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva dell’importo di 2.000 euro per l’anno 2021 a favore dei lavoratori impiegati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 103 del 2021, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia.

Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 4 della presente circolare – e concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

L’articolo 1 del decreto interministeriale del 16 novembre 2021, al comma 2 individua quali destinatari dell’indennità onnicomprensiva le seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi:

1) lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro a decorrere dal 1° agosto 2021 fino alla data del 22 dicembre 2021, di entrata in vigore del medesimo decreto interministeriale, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;

2) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;

3) lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile.

Come anticipato, i lavoratori sopra elencati, per accedere all’indennità onnicomprensiva, devono essere stati impiegati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 103 del 2021, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia, come di seguito specificati:

• gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di cui all’articolo 1, comma 3, lett. b), del medesimo decreto-legge n. 103 del 2021;

• imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d’appalto di attività comprese, ai sensi dell’articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo;

• imprese esercenti i servizi di cui all’articolo 14, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994 (servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio);

• imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 36 del Codice della navigazione (concessionari di beni del demanio e di zone di mare territoriale);

•imprese autorizzate a operare ai sensi dell’articolo 68 del medesimo Codice della navigazione;

•imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 60 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

• esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché spedizionieri doganali e imprese operanti nel settore della logistica.

1.1 Lavoratori stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato

L’articolo 1, comma 2, lett. a), del decreto interministeriale del 16 novembre 2021 individua tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva in commento i lavoratori stagionali, i lavoratori in somministrazione e i lavoratori a tempo determinato che sono stati impiegati con uno dei datori di lavoro di cui al precedente paragrafo 1.

Le richiamate categorie di lavoratori, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, devono avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro con uno dei datori di lavoro come sopra individuati nell’arco temporale che va dal 1° agosto 2021 fino alla data del 22 dicembre 2021, di entrata in vigore del medesimo decreto interministeriale, e devono altresì avere svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021.

1.2 Lavoratori intermittenti

Il richiamato articolo 1, comma 2, lett. b),del decreto interministeriale del 16 novembre 2021 individua tra i potenziali destinatari dell’indennità onnicomprensiva anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021 presso uno dei datori di lavoro di cui al precedente paragrafo 1.

Sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva in argomento sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

1.3 Lavoratori autonomi

L’articolo 1, comma 2, lett. c), del decreto interministeriale del 16 novembre 2021, individua, infine, quali destinatari dell’indennità onnicomprensiva i lavoratori autonomi che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile con uno dei datori di lavoro di cui al precedente paragrafo 1. La norma specifica che i lavoratori non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; pertanto, i soggetti con reddito da lavoro autonomo occasionale superiore a 5.000 euro devono essere assicurati alla sola Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel periodo sopra indicato.

2. Requisiti di accesso

L’articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale del 16 novembre del 2021 prevede che l’indennità onnicomprensiva non spetta a coloro che alla data del 21 luglio 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 103 del 2021, si trovino nelle condizioni di cui alle seguenti lettere a), b) e c).

a) Siano titolari di altra misura di sostegno al reddito.

Ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva i lavoratori interessati non devono, alla predetta data del 21 luglio 2021, essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ISCRO, non devono altresì essere titolari, alla medesima data, di alcun trattamento di integrazione salariale.

L’indennità onnicomprensiva è incompatibile anche con latitolarità dell’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale, alla luce della finalità di sostegno al reddito svolta dalla medesima prestazione.

b) Siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Per accedere all’indennità onnicomprensiva, inoltre, i lavoratori interessati non devono, alla data del 21 luglio 2021, essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2015. È ammessa, quindi, la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo determinato e/o di un contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità alla data del 21 luglio 2021.

c) Siano titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

Per il riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva in esame i lavoratori non devono essere titolari di pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, nonché dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

La medesima disposizione di cui alla lettera c) sopra riportata prevede, invece, la compatibilità dell’indennità onnicomprensiva in argomento con l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o con qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

3. Regime delle compatibilità

L’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 1 del decreto interministeriale del 16 novembre 2021 è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; l’indennità in argomento è altresì compatibile con il Reddito di emergenza, nonché con le indennità COVID-19 di cui ai decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, l’indennità di cui all’articolo 1 del decreto interministeriale del 16 novembre 2021 è compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

4. Presentazione della domanda

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto interministeriale del 16 novembre 2021, al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all’INPS entro la data del 30 giugno 2022 esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato sul portale web dell’Istituto.

In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

• SPID di livello 2 o superiore;

• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

• Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l’indennità di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione della suddetta domanda verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.

5. Finanziamento e monitoraggio

L’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale del 16 novembre 2021 prevede che l’indennità di cui all’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto è erogata dall’INPS nel limite di spesa 5 milioni di euro per l’anno 2021a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008.

Ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale del 16 novembre 2021, l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

6. Strumenti di tutela

Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 1 del decreto interministeriale del 16 novembre 2021, l’interessato può proporre azione giudiziaria.

7. Regime fiscale

In relazione al regime fiscale da applicare, in osservanza alle disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 2, del TUIR, si rappresenta che l’indennità onnicomprensiva in commento è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se sostituisce un reddito di lavoro di dipendente. In tale caso, l’Istituto è tenuto anche a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. Se, invece, detta indennità è corrisposta in sostituzione di un reddito di lavoro autonomo è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973. In entrambe le fattispecie in esame l’Istituto rilascia al contribuente apposita certificazione fiscale (CUS/CUA) valida ai fini dichiarativi.

8. Istruzioni contabili

Gli oneri per le indennità onnicomprensive previste dall’articolo 1 del decreto interministeriale del 16 novembre 2021, in applicazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 103/2021, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

Tali indennità verranno poste in pagamento direttamente ai beneficiari, utilizzando la procedura “pagamenti accentrati”.

A tale fine, si istituisce il seguente conto:

GAU30247 – per l’indennità onnicomprensiva erogata direttamente a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, impiegati dai soggetti di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 103 del 2021, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro – art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125; D.I. 16/11/2021.

I debiti per le suddette indennità dovranno essere imputati al conto di nuova istituzione GAU10247.

La procedura gestionale che consente la liquidazione degli assegni ai beneficiari, tramite la struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà le scritture contabili, secondo i consueti schemi.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine saranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180 e poi sulla Sede interessata, in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione “3278 – Somme non riscosse dai beneficiari – indennità onnicomprensiva ai lavoratori dipendenti e autonomi – art. 1, comma 4 del decreto-legge 103/2021 convertito con modificazioni in legge n. 125/2021; D.I. 16/11/2021- GAU”

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituiscono i conti:

GAU24247 – per il recupero e il rentroito dell’indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, impiegati dai soggetti di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 103 del 2021, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro – art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125; D.I. 16/11/2021.

Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione “1210 – Recupero indebiti relativi all’indennità onnicomprensiva ai lavoratori autonomi – art. 1, comma 4 del decreto-legge 103/21 convertito con modificazioni in legge n. 125/2021; D.I. 16/11/2021- GAU”.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.

Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Nell’Allegato n. 1 è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Fonte: Inps

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