Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2020.
INDICE
Premessa
Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio
Iter istruttorio
Calcolo della riduzione contributiva
Cumulabilità della decontribuzione di cui al D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud
Adempimenti delle Strutture territoriali
Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2020
Istruzioni contabili
Premessa
Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
In particolare, il citato articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
Il successivo comma 4-bis, come modificato dall’articolo 1, comma 240, lett. c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che tale limite, a decorrere dall’anno 2017, è pari a euro 30 milioni annui.
Con i decreti interministeriali 7 luglio 2014, n. 83312, e 14 settembre 2015, n. 17981, sono stati disciplinati i criteri di ammissione alla riduzione contributiva di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese interessate, a valere sulle risorse stanziate per gli anni 2014, 2015 e 2016[1].
Con il decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2, sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino ovvero abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148[2].
Con la circolare n. 18/2017 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive disciplinate dal citato D.I. n. 2/2017.
Con la presente circolare si illustrano le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020.
1. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio
Tenuto conto delle abrogazioni disposte dall’articolo 46 del D.lgs n. 148/2015, ai sensi del quale, laddove le disposizioni di legge o regolamentari dispongono un rinvio alle disposizioni ivi abrogate, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del medesimo decreto, per l’anno 2020 destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2020 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.lgs n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
2. Iter istruttorio
Completata l’istruttoria delle istanze, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, per l’importo massimo indicato in ciascuna istanza.
L’Istituto, tenuto alla quantificazione dell’onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio, può svolgere compiutamente i relativi controlli solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens, recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà.
Per quanto attiene, in particolare, alla verifica delle prestazioni di CIGS conguagliate, si richiama l’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, secondo cui il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Tanto premesso, si forniscono le indicazioni e le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva di cui al D.L. n. 510/1996 alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021 (Allegato n. 1).
Le predette aziende usufruiranno delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio descritte al successivo paragrafo 5.
Le altre aziende, non indicate nell’elenco allegato alla presente circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive comunicazioni.
Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.
Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 3.
3. Calcolo della riduzione contributiva
Come già illustrato nelle precedenti circolari pubblicate dall’Istituto in materia[3], la riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.
Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:
• il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;
• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
L’applicazione del beneficio in parola rimane subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
4. Cumulabilità della decontribuzione di cui al D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud
Il beneficio contributivo di cui al D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, secondo l’orientamento affermato nella circolare n. 192/1994 e ribadito nelle successive circolari in materia, è stato considerato incompatibile con altri benefici contributivi previsti, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento; pertanto, per i lavoratori per i quali l’impresa ha fruito del predetto esonero, non è stato possibile cumulare altre agevolazioni contributive.
Al riguardo, si osserva che, al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha riconosciuto ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d. svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), un esonero dal versamento dei contributi (c.d. Decontribuzione Sud), pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020; tale esonero è stato successivamente esteso dall’articolo 1, comma 161 e successivi, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), fino al 31 dicembre 2029, con la previsione di una diversa modulazione dell’intensità della misura, ed escludendo dal beneficio i soggetti individuati all’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.
Il beneficio contributivo Decontribuzione Sud, come anche chiarito dall’Istituito, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta[4] e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altre disposizioni.
Pertanto, in assenza di un espresso divieto di cumulo sancito dal D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, e tenuto conto delle pesanti conseguenze economiche scaturenti dalla perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno colpito, in misura particolare, le imprese operanti nei territori indicati dall’articolo 27 del D.L. n. 104/2020 – acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – si chiarisce che le imprese ubicate nei predetti territori possono cumulare l’esonero contributivo di cui all’articolo 6, comma 4, D.L. n. 510/1996.
Quindi, le imprese che intendono usufruire dell’esonero contributivo ai sensi del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della Decontribuzione Sud, sono tenute a calcolare e applicare il predetto esonero sulla contribuzione residua datoriale.
5. Adempimenti delle Strutture territoriali
La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura competente, accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W“, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.
6. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2020
Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (Allegato n. 1), per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
• nell’elemento<CausaleACredito>, inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L983”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2020”;
• nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
7. Istruzioni contabili
La contabilizzazione degli oneri relativi agli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà in argomento, a valere sulle risorse statali stanziate per l’anno 2020 e contraddistinti in Uniemens con il codice causale “L983”, secondo le istruzioni riportate nel precedente paragrafo, avverrà nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), al seguente conto di nuova istituzione:
GAW37350 – Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi del D.L. n. 726/1984 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984 o del D.lgs n. 148/2015, Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2020.
Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall’Istituto, è di competenza della Direzione generale.
Si riporta nell’Allegato n. 2 la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
[1]Cfr. le circolari n. 153/2014, n. 77/2016, n. 65/2017 e n. 165/2017 (la circolare n. 98/2018 si riferisce allo stanziamento relativo all’anno 2017).
[2] Per l’illustrazione della disciplina introdotta dal D.I. n. 2/2017 si rinvia alle circolari n. 98/2018 e n. 133/2019.
[3] Cfr. le circolari n. 192/1994, n. 178/1999, n. 153/2014, n. 98/2018, n. 133/2019 e n. 100/2020.
[4] Cfr. le circolari n. 122/2020 e n. 33/2021.