Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Ai Dirigenti centrali e territoriali
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Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Con la presente circolare sono fornite le istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby-sitting di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, destinato ad alcune categorie di lavoratori.
INDICE
1. Premessa
2. Bonus per servizi di baby-sitting
3. Incompatibilità del bonus
4. Modalità di compilazione della domanda
5. Erogazione del bonus per servizi di baby-sitting mediante Libretto Famiglia
6. Rendicontazione e monitoraggio della spesa
7. Istruzioni contabili
1. Premessa
Per fronteggiare la diffusione del COVID-19, l’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 (pubblicato nella G.U. n. 62 del 13 marzo 2021), dispone per il 2021 interventi di sostegno per lavoratori con figli minori affetti da infezione SARS COVID-19, in quarantena o in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.
La norma prevede nuove tutele in materia di lavoro agile (comma 1), congedi per i genitori (commi 2 e 5) e l’erogazione di uno o più bonus per servizi di baby-sitting (comma 6), nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, per la durata dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio o della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Ai fini del diritto al bonus per i servizi di baby-sitting, si precisa che rilevano tutti i casi sopra descritti (sospensione didattica in presenza, infezione o quarantena del figlio) che si siano verificati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
2. Bonus per servizi di baby-sitting
L’articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 30/2021 prevede la possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting, fino a un massimo di 100 euro settimanali, per i genitori di figli conviventi minori di 14 anni.
Il requisito della convivenza del genitore richiedente il bonus con il minore è verificato sulla base delle risultanze dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e sulla base di quanto desumibile dagli archivi dell’Istituto.
Il beneficio spetta anche in caso di adozione, affido preadottivo o condiviso tra i genitori, allegando la sentenza dell’Autorità che attesti l’affido.
Il bonus è riconosciuto anche ai minori di 14 anni affetti da disabilità grave accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, nel modello di domanda di bonus dovrà essere indicata la scuola (codice meccanografico della scuola, nome dell’Istituto, partita IVA, tipologia di scuola e la classe frequentata), ciò al fine di consentire le verifiche ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il bonus per servizi di baby-sitting si rende applicabile alle seguenti tipologie di lavoratori:
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps;
- lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’Inps;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
– medici;
– infermieri;
– tecnici di laboratorio biomedico;
– tecnici di radiologia medica;
– operatori sociosanitari.
Sono compresi i medici di base e i pediatri di libera scelta che operano in convenzione con le ASL, gli ostetrici, i soccorritori, gli autisti, i medici e il personale sanitario addetto al servizio emergenza/urgenza 118, purché anch’essi operanti in regime di convenzione con le ASL.
In relazione alla tipologia di lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, sia come parasubordinati che come liberi professionisti ovvero iscritti alle gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, si precisa che non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’iscrizione che rileva ai fini della concessione del bonus è quella in via esclusiva alla gestione previdenziale e pertanto non dovranno risultare altre iscrizioni attive al momento della domanda.
Diversamente, in caso di contemporanea iscrizione alla Gestione separata e a una gestione speciale autonoma dell’Inps o cassa professionale autonoma, trattandosi di due gestioni entrambe ricomprese nell’ambito di applicazione della norma, il beneficio verrà riconosciuto nella gestione speciale autonoma (ad esempio, commerciante che contemporaneamente ricopre il ruolo di amministratore di società e in quanto tale è iscritto alla Gestione separata).
3. Incompatibilità del bonus
Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 30/2021, per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione di cui ai commi 2 e 5 o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6 del medesimo articolo 2.
Pertanto, sulla base di quanto previsto dalla norma, la misura bonus per servizi di baby-sitting può essere erogata, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
- la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
- l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
- i genitori abbiano fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021.
Nel rispetto del principio di “alternatività”, si precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo COVID per l’anno 2021 effettivamente fruiti. Analogamente, si precisa che una volta effettuata, a richiesta dell’interessato, la conversione dei periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale in “Congedo 2021” per genitori, di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021, non è possibile richiederne l’annullamento.
Si ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo “COVID 2021”, disoccupato o non lavoratore, se percettore per le giornate di riferimento di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc.
In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.
Inoltre, i bonus possono spettare anche in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale di entrambi i genitori.
Per potere beneficiare della misura bonus per servizi di baby-sitting, l’assenza delle predette circostanze ostative alla fruizione dei bonus dovrà essere autocertificata dal genitore richiedente il bonus che, nel modello di domanda, dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna di tali condizioni anche con riferimento all’altro genitore.
Resta fermo quanto previsto dal citato D.P.R. n. 445/2000, in materia di controllo sulle autocertificazioni.
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Esempio 1: Se entrambi i genitori non lavorano in modalità agile e il minore è in didattica a distanza per tutta la settimana, il bonus può essere utilizzato per i giorni di DAD e rendicontato nel Libretto Famiglia per i medesimi giorni.
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Esempio 2: Se entrambi i genitori non lavorano in modalità agile e il minore è in didattica a distanza per tre giorni alla settimana, il bonus può essere utilizzato per i giorni di DAD e rendicontato nel Libretto Famiglia per i medesimi giorni.
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Esempio 3: Se entrambi i genitori non lavorano in modalità agile e il minore è in didattica a distanza, ma un genitore è in congedo “COVID 2021” il lunedì, il bonus può essere utilizzato per i giorni in cui il minore è in DAD escluso il lunedì e rendicontato nel Libretto Famiglia esclusivamente nei giorni richiesti (dal martedì per i giorni di DAD).
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Esempio 4: Se il richiedente non lavora in modalità agile, l’altro genitore lavora in modalità agile solo il lunedì e il martedì e il minore è in didattica a distanza per tutta la settimana, il bonus può essere utilizzato dal mercoledì per i restanti giorni della settimana in cui il minore è in DAD ed essere rendicontato nel Libretto Famiglia per i medesimi giorni richiesti (dal mercoledì per i giorni di DAD).
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Esempio 5: Se il richiedente non lavora in modalità agile e l’altro genitore è sospeso dal lavoro il lunedì, il mercoledì e il venerdì e il minore è in didattica a distanza per tutta la settimana, il bonus può essere utilizzato esclusivamente nei giorni in cui l’altro genitore lavora non in modalità agile ed essere rendicontato nel Libretto Famiglia nei medesimi giorni (martedì e giovedì per i giorni di DAD).
4. Modalità di compilazione della domanda
La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti due modalità:
- APPLICAZIONE WEB,disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting D.L.30/2021”;
- PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
I cittadini che intendano presentare domanda mediante l’applicazione web possono accedere al servizio mediante riconoscimento dell’identità digitale tramite SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto.
Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN.
5. Erogazione del bonus per servizi di baby-sitting mediante Libretto Famiglia
Il bonus per servizi di baby-sitting previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 30/2021 ammonta al limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Nell’ipotesi in cui, all’interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori, con età entro i limiti previsti dalla norma, sarà possibile percepire il bonus anche relativamente a tutti i minori presenti, formulando più domande. In ogni caso, non potrà essere superato l’importo complessivo settimanale di 100 euro.
I bonus richiesti per le settimane nelle quali si verificano le situazioni di cui all’articolo 2, comma 1, sono erogati mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Per poter fruire del bonus, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it. L’utilizzatore deve effettuare l’appropriazione del bonus ed effettuare la rendicontazione delle prestazioni effettivamente svolte con le modalità che sono state dettagliate nella circolare n. 44/2020 e nel messaggio n. 2350/2020.
Possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 30 giugno 2021, salvo successive proroghe. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 30 settembre 2021.
Le date nelle quali potrà essere utilizzato il bonus per lo svolgimento delle prestazioni di baby-sitting dovranno coincidere con il periodo di infezione da SARS COVID-19, quarantena o sospensione dell’attività didattica in presenza e nel rispetto dei requisiti descritti ai paragrafi 2 e 3 della presente circolare.
Al riguardo, già con la citata circolare n. 44/2020 è stato precisato che non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 54-bis, comma 5, del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017; quindi, ai soli fini del bonus baby-sitting COVID-19 previsto dal decreto-legge n. 30/2021, è confermata la possibilità di impiegare i soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Rimangono fermi gli altri limiti previsti per le prestazioni di lavoro occasionale.
In via ulteriore, si precisa che il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari. Pertanto, i familiari non devono svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitter remunerate mediante il bonus in argomento; a tal fine rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado.
A tal riguardo, al momento dell’inserimento della prestazione nel Libretto Famiglia, dovrà essere resa una dichiarazione da parte dell’utilizzatore attestante l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con il prestatore, pena le conseguenze previste per legge in caso di dichiarazioni false e mendaci.
Infine, si precisa che, qualora i prestatori siano titolari di trattamenti pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro, l’erogazione dei compensi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa occasionale connessa all’erogazione del bonus baby-sitting determina l’effetto di sospendere l’intera pensione (ad esempio, pensione c.d. quota 100; pensione ai lavoratori c.d. precoci) o di ridurne l’importo in pagamento (ad esempio, trattamenti previdenziali di invalidità, ecc.).
Pertanto, resta preclusa la possibilità di registrazione come prestatore occasionale ai pensionati percettori del trattamento previdenziale c.d. quota 100 e ai pensionati c.d. precoci.
Si rammenta che nella disciplina del Libretto Famiglia la norma istitutiva non ha previsto la possibilità di revoca o di modifica delle prestazioni, essendo le stesse inserite a consuntivo, cioè dopo il loro effettivo svolgimento. Le prestazioni, una volta comunicate attraverso la piattaforma delle prestazioni occasionali, vengono disposte per il pagamento e non possono essere modificate.
6. Rendicontazione e monitoraggio della spesa
I benefici disciplinati dall’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 (congedo 2021 e bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting) sono riconosciuti nel limite complessivo di 282,8 milioni di euro per l’anno 2021. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa indicato, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
7. Istruzioni contabili
Per le imputazioni contabili delle prestazioni previste dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 30/2021, i cui oneri sono posti a carico dello Stato, si istituisce nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT – Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia, il seguente conto:
- GAT30193 – Bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, mediante Libretto famiglia, per l’assistenza dei figli conviventi minori di anni quattordici per sospensione dell’attività didattica in presenza, per malattia o quarantena del figlio eventi dipendenti da COVID19 – art. 2, comma 6, Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30.
Per la rilevazione contabile del debito verso i beneficiari delle prestazioni si farà riferimento al conto già in uso GAT10150 opportunamente ridenominato.
Eventuali recuperi delle prestazioni indebitamente erogate andranno imputati al conto di nuova istituzione:
- GAT24193 – Recupero delle prestazioni per bonus baby-sitting per COVID19 – art. 2, comma 6, del Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30.
Al conto sopra riportato verrà associato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni” il codice bilancio di nuova istituzione “1181 – Recupero Indebiti relativi a Bonus baby-sitting – articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021 – GAT”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che alla fine dell’esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032. Il suddetto codice bilancio evidenzierà, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti divenuti inesigibili.
Le somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere valorizzate, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con il codice bilancio di nuova istituzione “3251 – Somme non riscosse dai beneficiari -Bonus baby-sitting – articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021 – GAT”.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione della prestazione in oggetto, sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |