Circolare numero 6 del 14-01-2022

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2022

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 17 novembre 2021 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 282 del 26 novembre 2021) per l’anno 2022.

Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e art. 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Pertanto, per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 17 novembre 2021, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2021 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2020 (determinato in via provvisoria in misura pari allo 0% dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 16 novembre 2020), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a + 1,7% dal 1° gennaio 2022 e allo 0% dal 1° gennaio 2021.

Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.

1°gennaio 2021

1°gennaio 2022

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati

€ 13,50

€ 13,73

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975

€ 6,74

€ 6,85

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)

€ 22,49

€ 22,87

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)

€ 11,25

€ 11,44

Assegno di cura o di sostentamento (mensile)

€ 90,77

€ 92,31

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2021 e al 2022, con i nuovi importi.

Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,73, dovrà essere erogata quest’ultima.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Fonte: Inps

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