Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, disposta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, prevista dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dal decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per gli organismi sportivi in oggetto.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo di riferimento
2. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
3. Modalità di recupero dei contributi sospesi
4. Istruzioni operative
4.1 Datori di lavoro con dipendenti
4.1.1 Ripresa versamenti
4.2 Committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
5. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo di riferimento
Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, l’articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto, alla lettera b), per i medesimi organismi sportivi, la sospensione dei termini – dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 – relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Successivamente, il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, come modificato dalla legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34, ha previsto, al comma 3–bisdell’articolo 7, che “i termini di sospensione di cui all’articolo 1, comma 923, […] della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022”.
Il termine per la ripresa dei predetti versamenti sospesi, in applicazione delle previsioni di cui al comma 3-ter del citato articolo 7, è fissato alla data del 31 agosto 2022.
Ciò premesso, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, si forniscono con la presente circolare le relative indicazioni e le istruzioni operative concernenti le diverse gestioni interessate.
2. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
Destinatari delle disposizioni concernenti la sospensione dei termini, introdotta dalla legge n. 234/2021 e dal decreto-legge n. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34/2022, sono le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
Pertanto, l’Istituto comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione contributiva de qua, affinché per gli stessi sia attivata la verifica sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, riguardanti lo svolgimento di competizioni sportive ai sensi del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
I termini, oggetto della sospensione in argomento, sono quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022.
Al riguardo, si sottolinea, per completezza, che le disposizioni in oggetto sospendono sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale sopra riportato (dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022), ivi comprese le rate in scadenza nel predetto periodo, relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.
Con riferimento alle quote a carico dei lavoratori, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 3 della circolare n. 52/2020.
Si precisa altresì che, con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Infine, si segnala che la sospensione in trattazione non opera rispetto alle eventuali rate in scadenza nel predetto periodo oggetto di sospensione – dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 – riferite alla rateizzazione della contribuzione sospesa ai sensi dell’articolo 3-quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il cui versamento è da effettuarsi, in applicazione della citata previsione, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022 (cfr. la circolare n. 14/2022 e il messaggio n. 884/2022).
3. Modalità di recupero dei contributi sospesi
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto delle disposizioni normative in oggetto, dovranno essere effettuati, ai sensi del comma 3–ter dell’articolo 7 del decreto-legge n. 17/2022, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 agosto 2022.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione – analogamente senza applicazione di sanzioni e interessi – fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, con l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
Nelle ipotesi in cui la ripresa dei versamenti avvenga mediante rateizzazione, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31 agosto 2022.
Entro la medesima data del 31 agosto 2022, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022).
In ordine, inoltre, alla disposizione presente al penultimo periodo del citato comma 3-ter, secondo la quale: “I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese”,si sottolinea che la medesima previsione è da riferirsi ai contributi in pagamento rateale in scadenza nella mensilità di dicembre (cfr. gli artt. 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Da ultimo, si rappresenta che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in argomento, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
4. Istruzioni operative
4.1 Datori di lavoro con dipendenti
Ai fini della sospensione, i datori di lavoro, mediante l’inserimento del codice sottoindicato all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.
L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”, che assume il più ampio significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, Legge n.234/2021 art. 1 comma 923 e Decreto legge n.17/2022 art. 7 comma 3 bis”.
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a giugno 2022, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N979”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n.234/2021 art. 1 comma 923 e Decreto legge n.17/2022 art. 7 comma 3 bis”; e le relative<SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).
Si precisa che l’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N979” non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”), ovvero, a un credito a favore del datore di lavoro o un saldo a zero.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi di competenza da dicembre 2021 ad aprile 2022 senza aver effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 30 giugno 2022, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
4.1.1 Ripresa versamenti
Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi entro il 31 agosto 2022 in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24”.
Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola del datore di lavoro seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.
Si rammenta che il codice N979 è riferito alle mensilità di dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2022.
I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile, interessato dalla sospensione, la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Codice Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati |
DSOS | PPNNNNNNCCN979 | mm/aaaa | mm/aaaa |
4.2 Committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
I soggetti destinatari della sospensione contributiva di cui all’articolo 1, comma 923, della legge n. 234/2021, che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel periodo di competenza da dicembre 2021 a giugno 2022 hanno erogato compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “38”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche nell’ambito di competizioni sportive DPCM 24 ottobre 2020. Legge n.234/2021 art. 1 comma 923 e Decreto legge n.17/2022 art. 7 comma 3 bis. Validità dal 1 gennaio al 31 luglio 2022 periodo di competenza dicembre 2021 – giugno 2022”.
I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens di competenza da dicembre 2021 ad aprile 2022, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nella presente circolare, provvederanno entro il 30 giugno 2022 alla relativa modifica dei flussi telematici (si ricorda che essendo un campo “non chiave” è sufficiente l’invio di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione della precedente).
Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l’inserimento del codice sopraindicato all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.
La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 31 agosto 2022 in unica soluzione oppure in quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24”, nel seguente modo:
Codice Sede | Causale contributo | Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda | Periodo dal | Periodo al | Importi a debito versati |
CXX/C10 | mm/aaaa | mm/aaaa |
5. Istruzioni contabili
I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce Uniemens con il codice elemento “N979”, secondo le indicazioni contenute nel precedente paragrafo 4.1 della presente circolare, devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00163.
Il programma di ripartizione della procedura “Gestione contributiva DM” provvede, tra l’altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni aziendali ammesse alla sospensione.
Il recupero dei contributi sospesi deve essere imputato in AVERE del conto sopracitato.
Eventuali riscossioni già intervenute a tale titolo, imputate provvisoriamente al conto GPA52099 in quanto evidenziate con il codice DSOS, andranno stornate secondo le modalità di contabilizzazione illustrate nei messaggi n. 39828/2004 e n. 21901/2006.
Il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 andrà imputato al conto PAR52010.
Nell’Allegato n. 1 è riportata la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |