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Circolare numero 67 del 10-06-2022

Articolo 4, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, nonché per la conversione a tempo indeterminato dei predetti contratti, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

L’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Con la presente circolare l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla già menzionata misura di esonero contributivo.

INDICE

1.Premessa

2.Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

3.Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l’esonero

4.Assetto, misura dell’esonero e risorse stanziate

5.Condizioni di spettanza dell’esonero

6.Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

7.Coordinamento con altri incentivi

8.Procedimento di ammissione all’esonero. Adempimenti dei datori di lavoro

9.Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

10.Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

11.Istruzioni contabili

1. Premessa

Nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in relazione al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto, all’articolo 4, comma 2, il riconoscimento dell’esonero di cui all’articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi. In caso di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla conversione.

In particolare, la citata misura di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 104/2020 consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Il suddetto esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Come specificato dal richiamato articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020, infine, il beneficio “è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

L’efficacia delle disposizioni dell’esonero in trattazione, considerata la sua evidente applicazione selettiva ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, è, conseguentemente, subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Al riguardo, si rappresenta che, con decisione C(2022) 3835 final del 7 giugno 2022, la Commissione europea ha autorizzato la misura in questione, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero.

2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022 i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Per l’individuazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, si rinvia ai codici ATECO di cui all’Allegato n. 1.

L’esonero in oggetto è riconosciuto ai datori di lavoro privati rientranti nei citati settori, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.

In virtù della previsione degli specifici settori per i quali può trovare applicazione la misura, la stessa non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[1].

3. Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l’esonero

L’esonero contributivo di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022 trova applicazione per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

In caso di conversione dei predetti contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intervenuta nel corso della finestra temporale sopra individuata, lo stesso articolo 4, comma 2, secondo periodo, chiarisce che l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla conversione.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro (cfr. il successivo paragrafo 4 della presente circolare).

La misura è altresì applicabile ai rapporti di lavoro subordinato (assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o loro conversione a tempo indeterminato) instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo di cui alla norma in trattazione spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione, purché l’utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali.

Attesa la ratio del decreto-legge n. 4/2022, consistente nella volontà di incentivare l’adozione di rapporti di lavoro contrattualmente stabili, non rientra fra le tipologie di rapporti incentivabili di cui all’articolo 4 l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità, costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua[2], le cui durate, sul piano generale, sono soggette a limitazioni di legge, “con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari” (cfr. l’art. 13, comma 3, del D.lgs n. 81/2015).

Infine, l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell’an e nel quantum, è soggetto alla totale discrezionalità del datore di lavoro in base alle esigenze produttive (in tale senso, l’articolo 13, comma 1, del D.lgs n. 81/2015, dispone che il “lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa”).

4. Assetto, misura dell’esonero e risorse stanziate

L’esonero di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022, in virtù del rinvio all’articolo 7 del decreto-legge n. 104/2020 (che, a sua volta, mutua la propria disciplina dall’esonero previsto dall’articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 104/2020) è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di tre mensilità o fino a sei mensilità in caso di conversione.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part-time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’esonero, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;

– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;

– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018.

Si fa, infine, presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a tempo determinato, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

Con riferimento al periodo di fruizione dell’esonero, si precisa ulteriormente che lo stesso ha una durata pari al decorso del rapporto e, comunque, sino ad un massimo di tre mesi. Si ribadisce che, nelle ipotesi in cui sia stato già riconosciuto l’esonero per le assunzioni a termine, come espressamente previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022, in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato, l’esonero spetta per ulteriori sei mesi a partire dalla data di conversione.

Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Da ultimo, si precisa che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.

Più in particolare, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022 è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l’anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo individuato al comma 1 del medesimo articolo, ossia il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. Condizioni di spettanza dell’esonero

L’esonero contributivo di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022, costituendo un incentivo all’assunzione, può essere riconosciuto in subordine alle seguenti condizioni:

– rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

– applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015.

In particolare, per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015, l’esonero contributivo di cui si tratta spetta ove ricorrano le seguenti condizioni:

  1. l’assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale previsione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori;
  2. l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
  3. presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, ovvero l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione sono finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.

Si ricorda, inoltre, che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (cfr. l’art. 31, comma 3, del D.lgs n. 150/2015).

Inoltre, si ribadisce quanto già previsto dal medesimo articolo 31, nella parte in cui dispone, al comma 1, lettera e), che, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.

Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla fruizione degli incentivi, si ricorda, anche, quanto ribadito dall’articolo 31, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 150/2015, in base al quale gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.

La predetta condizione ostativa è evidentemente preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che finanziano gli incentivi all’assunzione nel presupposto fondamentale che l’incentivo medesimo sia esclusivamente finalizzato a creare “nuova occupazione”.

Con riferimento all’esonero contributivo di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022, l’obiettivo perseguito dalla previsione normativa è, senz’altro, più articolato rispetto a quanto previsto dal citato articolo 31, comma 1, lettera a). Le risorse che finanziano la misura, infatti, sono preordinate al sostegno e al rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica, nonché in conseguenzadegli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. La finalità ultima perseguita è, quindi, quella di promuovere la massima espansione dell’occupazione tramite l’instaurazione di rapporti di lavoro agevolati. Per questo motivo, la specifica regolamentazione introdotta con la norma in oggetto fa sì che la sua portata abbia una natura speciale e, in quanto tale, prevalga sulle previsioni dell’articolo 31, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 150/2015.

La specialità della norma rispetto al principio generale di cui al suddetto articolo 31 è confermata altresì dalla previsione dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022, secondo cui l’esonero può legittimamente trovare applicazione nelle ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.

Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti illustrate nell’ambito della presente circolare, si può fruire dell’esonero contributivo in oggetto, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro.

A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 24, comma 1, del D.lgs n. 81/2015, trasformi a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il rapporto con il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.

Parimenti, l’esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie, effettuate ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di lavoratori disabili.

Analoga conclusione deve ritenersi altresì valida per gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva, tra i quali si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che subentra ad un’altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.

6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Il beneficio contributivo previsto all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022, in quanto relativo ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Al riguardo, si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 12 maggio 2022, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con la decisione C(2022) 3835 final del 7 giugno 2022.

Il beneficio in argomento è, quindi, concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020[3], e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

  • siano di importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
  • siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese[4] che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • siano concessi entro il 30 giugno 2022[5].

Inoltre, si precisa che per l’aiuto di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022, riconosciuto in conformità a quanto disposto dal Temporary Framework, trova applicazione la previsione normativa di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), “accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione”.

In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta, inoltre, che l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione si precisa, infine, che anche in tale ipotesi l’agevolazione verrà registrata nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e che l’onere di non superare il massimale, in virtù di quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera e), del D.lgs n. 150/2015, è a carico dell’utilizzatore.

7. Coordinamento con altri incentivi

Come anticipato, l’esonero contributivo in trattazione mutua la propria disciplina da quella dell’esonero di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 104/2020, il quale, a sua volta, rinvia all’esonero di cui al precedente articolo 6 del medesimo decreto. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del citato decreto-legge n. 104/2020, l’esonero contributivo “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.

Pertanto, considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Con specifico riferimento ad altre agevolazioni che si sostanzino in incentivi all’assunzione con esonero totale della contribuzione datoriale (ad esempio, esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e l’esonero totale per l’assunzione di donne svantaggiate di cui al medesimo articolo 1, commi da 16 a 19), si rappresenta che, una volta scelto un regime agevolato, non è possibile fruire di un’altra agevolazione.

Infatti, il presupposto alla base del riconoscimento di un incentivo all’assunzione è – fermi restando gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla disciplina di riferimento – l’instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, tale tipologia di agevolazione deve decorrere dalla data di assunzione.

Ne consegue che, una volta optato per un incentivo all’assunzione che prevede l’esonero totale della contribuzione datoriale, non è possibile, al termine del periodo di fruizione, accedere ad un altro incentivo all’assunzione che si sostanzia in un esonero totale, essendo le due misure alternative tra loro.

8. Procedimento di ammissione all’esonero. Adempimenti dei datori di lavoro

Per essere autorizzato alla fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “TUR44”, appositamente predisposto dall’Istituto e messo a disposizione sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:

  • l’indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione o la trasformazione;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolgerà le seguenti attività:

  • verificherà l’esistenza del rapporto di lavoro mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuerà l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione a tempo determinato o per il rapporto stagionale o per la conversione.

L’invio delle domande di ammissione al beneficio sarà consentito entro e non oltre il 30 giugno 2022, data coincidente con il termine finale di operatività del Temporary Framework.

Si rappresenta altresì che l’Istituto verificherà la presenza nel c.d. elenco Deggendorf, di cui alla sezione “Trasparenza” del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), del nominativo del datore di lavoro richiedente l’agevolazione e, qualora il soggetto interessato dovesse essere presente nella suddetta lista, considerata l’impossibilità di riconoscere l’esonero al netto degli importi dovuti, non autorizzerà la fruizione della misura.

Si evidenzia, infine, che, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata.

Al riguardo, si precisa che, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo tre mensilità per i rapporti a termine o stagionali o per massimo sei mensilità nel caso di conversioni dei predetti rapporti, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.

9. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o nelle ipotesi di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo alla pubblicazione della presente circolare, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici per i/le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “TURI”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo determinato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG. Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impiegati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) dovrà essere concatenato alla data di cui sopra il numero di matricola dell’azienda presso cui è stato inviato il lavoratore, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM o, in sua mancanza, il codice fiscale;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice “L560”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022”;
  • con il codice “L561”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022”.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

10. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

A partire dalla denuncia di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, i datori di lavoro con iscritti alla Gestione pubblica per i quali ricorrono le condizioni per usufruire del beneficio in oggetto, relativamente alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, dovranno esporre nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante per le assunzioni a tempo determinato, dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “32”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022- Tempo Determinato”;
  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Per esporre il beneficio spettante per le trasformazioni a tempo indeterminato, dovrà invece essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “33”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022- Trasformazione Tempo Indeterminato”;
  • nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi pregressi, da gennaio 2022 fino a quello relativo al mese precedente l’esposizione corrente, potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

11. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dell’esonero contributivo in oggetto, si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto:

GAW37166 – per rilevare lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e in caso di conversione in contratto a tempo indeterminato – articolo 4, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Al conto GAW37166, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile DM, andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro nel flusso Uniemens, secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo 9, con i codici causale “L560”, “L561”, distinti rispettivamente in – conguaglio esonero contributivo corrente e arretrati esonero contributivo, di cui all’ articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022.

Lo stesso conto verrà utilizzato altresì per la rilevazione contabile degli sgravi degli oneri contributivi diretti ai datori di lavoro iscritti alle gestioni pensionistiche ex INPDAP che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti.

Si riporta nell’Allegato n. 2 la variazione al piano dei conti.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi


[1] Con riferimento all’individuazione dei datori di lavoro privati, cfr. le circolari n. 40/2018 e n. 57/2020, relative all’esonero contributivo previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani.

[2] Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.lgs n. 81/2015, il datore di lavoro utilizza: “la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente […] anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”.

[3] La Comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 alla quale si fa riferimento è quella nella versione consolidata a seguito delle modifiche intervenute con le comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 8442 del 18 novembre 2021.

[4] Per la nozione di microimpresa o piccola impresa si rinvia a quanto previsto dall’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

[5] Il termine del 31 dicembre 2020 presente nel testo originario del Temporary Framework è stato oggetto di proroga al 30 giugno 2021 dalla Comunicazione C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020, ulteriormente differito al 31 dicembre 2021 dalla Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, con la quale è stato anche aumentato il massimale concedibile e, da ultimo, differito al 30 giugno 2022, con la Comunicazione C(2021) final 8442 del 18 novembre 2021, che ha aumentato ulteriormente il massimale concedibile.

Fonte: Inps

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