Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2022. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l’anno 2022, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali e si evidenziano i termini per accedere all’esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
INDICE
- Contribuzione IVS
- Contribuzione di maternità
- Contribuzione INAIL
- Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
- Tabelle contributi anno 2022
- Modalità di pagamento
- Esonero ai sensi dell’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
1. Contribuzione IVS
La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella “Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002.
Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 233/1990, moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero – stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.
Per l’anno 2022 il reddito medio giornaliero è stato determinato con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 giugno 2022[i] in misura pari a € 60,26.
Le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione dell’INPS, rideterminate nella Tabella B di cui all’Allegato n. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214[ii], a decorrere dall’anno 2018 sono pari alla misura del 24,00%, senza distinzione né di ubicazione né di giovane età, e sono comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.
Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, rideterminato annualmente nella misura prevista dall’articolo 22 della medesima legge. Per l’anno 2022 il contributo è pari a € 0,69, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.
I lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età pensionati e in possesso dei requisiti possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi ai sensi dell’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le indicazioni per l’applicazione della riduzione si rinvia alla circolare n. 69 del 26 marzo 1998.
2. Contribuzione di maternità
Per l’anno 2022 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di € 7,49 ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri come disposto dell’articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.
3. Contribuzione INAIL
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi, previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 257 e 262 del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il contributo di cui all’articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2022, resta fissato nella misura capitaria annua di:
- € 768,50 (per le zone normali);
- € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Il decreto del 1° febbraio 2022 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze[iii] ha fissato nella misura pari al 15,27% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposti dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale riduzione sarà applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.
4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.
5. Tabelle contributi anno 2022
Nell’allegato n. 1 alla presente circolare sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2022 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.
6. Modalità di pagamento
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24.
Le indicazioni per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 18 luglio 2022 (in quanto il 16 luglio 2022, termine ordinario di scadenza, cade di sabato), il 16 settembre 2022, il 16 novembre 2022 e il 16 gennaio 2023.
7. Esonero ai sensi dell’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
L’Istituto con la circolare n. 59 del 16 maggio 2022 ha fornito le indicazioni per l’accesso all’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), destinato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, esteso da ultimo dall’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), anche alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 .
Il citato esonero è applicabile, per espressa previsione della norma stessa, nei limiti previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 e dal regolamento UE n. 1408/2013, quest’ultimo modificato dal regolamento UE n. 2019/316, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito Registro Nazionale Aiuti) i provvedimenti di autorizzazione alla fruizione di tali incentivi sono subordinati agli adempimenti istruttori per la registrazione nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e alla verifica preventiva da parte dell’INPS, per il tramite del Registro Nazionale Aiuti, del rispetto dei massimali individuali previsti dai regolamenti comunitari[iv].
Nel Registro SIAN gli “Esoneri CD/IAP under 40” concessi ai nuovi iscritti negli anni 2020-2021-2022 presentano la validità di applicazione dell’aiuto pari a due annualità, l’anno d’inizio attività previsto dalla norma e l’anno successivo. Dopo tale termine, essendo inibita la registrazione nel Registro SIAN e la conseguente verifica nelRegistro Nazionale Aiuti, non sarà possibile autorizzare l’accesso all’esonero. Considerati i tempi tecnici necessari agli adempimenti istruttori sopra descritti si raccomanda, pertanto, la tempestiva richiesta di accesso al beneficio nei termini indicati al punto 1 della circolare n. 59/2022.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
[i] Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella sezione “pubblicità legale” in data 17 giugno 2022, numero repertorio 256/2022.
[ii] Articolo 24, comma 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
[iii] Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione “pubblicità legale” in data 25 marzo 2022, numero repertorio 221/2022.
[iv] Circolare n. 157 del 20 dicembre 2019.