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Circolare numero 76 del 10-05-2021

Articolo 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178. Indennità pari all’ultima mobilità ordinaria percepita per i lavoratori della Regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per la gestione dell’indennità concessa ai lavoratori della Regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.

INDICE

1. Premessa e quadro normativo

2. Ambito di applicazione e beneficiari della prestazione

3. Calcolo della prestazione

4. Flusso di gestione finalizzato alla verifica della disponibilità finanziaria

5. Flusso di gestione dei decreti di concessione dell’indennità pari all’ultima mobilità ordinaria percepita

6. Istruzioni operative e modalità di pagamento

7. Monitoraggio

8. Cumulabilità e compatibilità

9. Istruzioni contabili

1. Premessa e quadro normativo

La legge 13 ottobre 2020, n. 126, in sede di conversione, ha introdotto l’articolo 1-ter nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che, come modificato dal comma 291 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riconosce ai lavoratori della Regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, un’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare (ANF), a decorrere dal 14 ottobre 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 126/2020) e fino al 31 dicembre 2021, per una spesa massima di 23,3 milioni di euro, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili del Ministero dell’Economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A tale indennità non si applicano le disposizioni relative all’anzianità aziendale di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92[1].

In base al comma 3-bis del citato articolo 1-ter, ai suddetti lavoratori, dal 1° gennaio 2021, devono essere applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

La Regione Campania concede l’indennità di cui all’articolo 1-ter, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la gestione delle domande di indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa e degli ANF.

2. Ambito di applicazione e beneficiari della prestazione

Come anticipato, l’indennità, pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita, può essere decretata da parte della Regione Campania, per un periodo massimo compreso tra il 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2021, in favore dei lavoratori che prestavano la propria attività lavorativa presso unità produttive site nella Regione Campania, i quali abbiano cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.

3. Calcolo della prestazione

La prestazione è pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita.

Si ricorda che gli importi massimi dell’indennità di mobilità, a cui fare riferimento per il calcolo della prestazione, sono stati riportati nella circolare n. 48 del 14 marzo 2016.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

Indennità di mobilità

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.102,24

Basso

971,71

914,96

Superiore a 2.102,24

Alto

1.167,91

1.099,70

4. Flusso di gestione finalizzato alla verifica della disponibilità finanziaria

La Regione Campania può concedere il trattamento in argomento nel limite massimo di spesa pari a 23,3 milioni di euro per gli anni 2020/2021, esclusivamente previa “verifica della disponibilità finanziaria” da parte dell’INPS.

A tal fine, dovrà essere inviata apposita richiesta alla Direzione regionale INPS della Campania, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con le indicazioni delle specifiche di cui all’emanando decreto di concessione contenenti l’elenco nominativo e i codici fiscali dei lavoratori interessati e specificando inoltre le seguenti informazioni:

  • data di inizio dell’indennità concessa, che dovrà al massimo decorrere dal 14 ottobre 2020;

  • data della fine dell’indennità concessa, che dovrà essere al massimo pari al 31 dicembre 2021;

  • stima del costo prevista: l’importo medio mensile dell’indennità è pari a 1.935 euro comprensivo di copertura figurativa e ANF.

I suddetti dati dovranno essere utilizzati per l’accertamento della sostenibilità finanziaria dell’indennità.

Dovrà altresì essere inviata la dichiarazione relativa all’esistenza del piano regionale con cui si individuano le politiche attive del lavoro destinate ai beneficiari dell’indennità, applicate a far data dal 1° gennaio 2021, comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all’ANPAL.

La documentazione di cui al punto precedente sarà oggetto di esame da parte della Direzione regionale INPS della Campania al solo fine della valutazione circa la sostenibilità finanziaria del trattamento pari all’ultima mobilità ordinaria, sulla base delle risorse disponibili.

La Direzione regionale INPS della Campania, laddove riscontrasse incongruità nella documentazione ricevuta, è tenuta a richiedere le necessarie integrazioni e/o variazioni alla Regione Campania.

Il controllo sulla sostenibilità finanziaria sarà effettuato dall’Istituto seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle singole richieste; non sarà possibile, quindi, prendere in esame le richieste successive fino al completamento, con esito positivo, del suddetto iter.

Nel caso in cui l’importo cumulato superi la somma complessiva a disposizione della Regione, l’Istituto non procederà al rilascio del nullaosta sulla sostenibilità finanziaria, dandone comunicazione alla Regione stessa, che conseguentemente potrà annullare la richiesta.

Posto quanto sopra, rimane nei poteri della Regione Campania annullare, con comunicazione a mezzo PEC, eventuali richieste di sostenibilità finanziaria che risultino non accoglibili o incomplete, al fine di poter prendere in esame le richieste pervenute successivamente.

5. Flusso di gestione dei decreti di concessione dell’indennità pari all’ultima mobilità ordinaria percepita

La Regione Campania, ricevuta la valutazione positiva in ordine alla verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’Istituto, a mezzo PEC, potrà procedere all’emanazione del decreto di concessione del trattamento in parola.

La trasmissione all’INPS del decreto di concessione avverrà esclusivamente per il tramite del Sistema Informativo Percettori (“SIP”), utilizzando il numero di decreto convenzionale “30003”. In considerazione della necessità per l’Istituto di procedere con il monitoraggio delle risorse erogate, non sarà consentito il pagamento di decreti inviati con modalità diverse.

Per permettere all’Istituto di effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto decretato dalla Regione e la sostenibilità finanziaria precedentemente valutata e comunicata ai medesimi soggetti, verrà verificato che l’importo stimato del singolo decreto sia coerente con l’importo complessivo a disposizione della Regione, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione dei singoli decreti.

Al fine di consentire tale controllo, ogni file in formato xml inviato in “SIP” dalla Regione dovrà contenere un unico decreto che fa riferimento al decreto convenzionale “30003”, anche se riferito a più beneficiari; pertanto, non saranno consentiti invii in “SIP” di file xml contenenti più decreti facenti riferimento al decreto convenzionale “30003”.

Successivamente all’invio in “SIP” del decreto di concessione, lo stesso sarà visibile, preliminarmente, alla Direzione regionale INPS della Campania, che dovrà effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto decretato dalla Regione e la sostenibilità finanziaria precedentemente comunicata dall’INPS.

Per effettuare tale controllo, la Direzione regionale INPS della Campania dovrà confrontare la stima della spesa complessiva del decreto, calcolata direttamente dal “SIP”, con l’importo di sostenibilità finanziaria precedentemente comunicato. Se tale confronto ha esito positivo, la Direzione regionale procederà con la validazione in “SIP” del decreto trasmesso dalla Regione Campania, rendendolo visibile a tutte le Strutture territoriali INPS competenti per i successivi adempimenti.

6. Istruzioni operative e modalità di pagamento

Il pagamento dell’indennità pari all’ultima mobilità ordinaria percepita è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda online di mobilità in deroga. Per erogare le prestazioni le Strutture territoriali, una volta ricevuta dalla Regione la dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della norma in esame, dovranno inserire, nella procedura di pagamento della prestazione, il codice intervento “194”.

L’operatore della Struttura territoriale competente dovrà tenere conto che l’indennità non è compatibile con il Reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.

L’operatore dovrà altresì controllare che alla data di presentazione dell’istanza e per tutta la durata della prestazione, il beneficiario non si trovi nelle seguenti condizioni:

  • essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente;

  • essere titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

  • essere percettore dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL);

  • essere percettore di Reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, o delle misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge;

  • aver percepito o essere percettore dell’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

Nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti indicati, l’operatore non potrà procedere al pagamento della prestazione e dovrà altresì darne riscontro alla Direzione regionale INPS della Campania che, a sua volta, provvederà a informare la Regione Campania, per i successivi adempimenti.

Si fa altresì presente che l’operatore della Struttura territoriale dovrà inserire manualmente la data di decadenza, che dovrà coincidere con il giorno successivo alla data di fine concessione del periodo decretato dalla Regione.

Si ricorda, infine, che la percezione del trattamento in oggetto dà titolo all’accredito della contribuzione figurativa e al riconoscimento, ove spettante, dell’assegno per il nucleo familiare.

7. Monitoraggio

L’Istituto predisporrà in “SIP” delle schede di monitoraggio in cui saranno evidenziate, per la Regione Campania, la stima degli importi dei decreti di concessione inviati in “SIP”, basati sulla spesa complessiva del decreto, calcolata utilizzando come costo medio mensile della prestazione la somma di 1.935 euro, comprensiva di oneri, moltiplicata per il numero di mesi concessi.

8. Cumulabilità e compatibilità

In merito alla cumulabilità e alla compatibilità della prestazione in argomento si richiamano i principi stabiliti per l’indennità di mobilità ordinaria. Si precisa pertanto che, laddove il beneficiario del trattamento si rioccupi con un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà operare solo la sospensione della prestazione e non lo “slittamento della data finale della stessa” in quanto il termine della prestazione è già indicato nel decreto di concessione.

Non è possibile, infine, corrispondere l’indennità in forma anticipata in un’unica soluzione in quanto non previsto dalla norma in esame.

9. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili della misura prevista dall’articolo 1-ter del decreto-legge n. 104/2020, modificato dall’articolo 1, comma 291 della legge n. 178/2020, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali a sostegno delle gestioni previdenziali (GIAS), contabilità separata GAU – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, si istituisce il seguente conto:

– GAU30282 per rilevare l’onere per le indennità, pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita e connessi ANF, corrisposte direttamente ai lavoratori dipendenti da imprese della Regione Campania – articolo 1 ter, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, come modificato dall’art. 1, comma 291 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L’onere sarà rilevato contabilmente in maniera automatizzata dalla procedura dei pagamenti accentrati. Il conto di debito di riferimento da utilizzare in contropartita al sopra riportato conto di uscita sarà quello in uso GPA10052.

Eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate andranno imputati al nuovo conto di entrata:

– GAU24282 recuperi e re-introiti relativi alle indennità, pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita e connessi ANF, corrisposte direttamente ai lavoratori dipendenti da imprese della Regione Campania – articolo 1 ter, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, come modificato dall’art. 1, comma 291 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Detto conto sarà abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti”, al già presente codice di bilancio 1081 – indebiti relativi alle indennità di mobilità, da utilizzare anche ai fini dell’eliminazione dei crediti divenuti inesigibili.

Infine, con riferimento alle somme eventualmente non riscosse dai beneficiari, nonché alle prestazioni e alle partite che a fine esercizio risultino da definire, si utilizzerà il conto GPA10031, con codice bilancio in uso 3038 – somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni indennità di mobilità – GA.

Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele


[1] L’articolo 2, comma 67, della legge n. 92/2012 stabilisce che: “Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223”. Le disposizioni richiamate sono state abrogate e, in luogo del citato articolo 8, comma 3, si applicano le disposizioni del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, di riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (cfr. l’art. 46, comma 5, del D.lgs n. 148/2015).

Fonte: Inps

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