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Circolare numero 77 del 04-07-2022

Contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2022

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2022.

INDICE

  1. Premessa

  2. Aliquota contributiva Fondo pensioni lavoratori dipendenti

  3. Riduzione degli oneri sociali

  4. Riduzione del costo del lavoro

  5. Contributi INAIL

  6. Retribuzione medie provinciali

  7. Agevolazioni per zone tariffarie

  8. Termini di scadenza dei versamenti e modalità di pagamento

  9. Tabella aliquotecontributive

1. Premessa

La contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari è determinata applicando le aliquote contributive nella stessa misura e secondo la medesima ripartizione in vigore per i lavoratori a tempo determinato[1].

Il comma 785 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha fornito, inoltre, l’interpretazione autentica del comma 4 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge n. 334/1968 continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per il calcolo dei contributi per i piccoli coloni e compartecipanti familiari si applicano, pertanto, le retribuzioni medie giornaliere determinate ogni anno con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per ciascuna provincia e le aliquote contributive nella misura e secondo la ripartizione in vigore per i lavoratori agricoli a tempo determinato.

Nei successivi paragrafi si riportano i parametri per il calcolo della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2022.

2. Aliquota contributiva Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per l’anno 2022 continua ad applicarsi il disposto del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati siano elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.

La quota dell’aliquota della contribuzione posta a carico dei concedenti ai piccoli coloni e partecipanti familiari per l’anno 2022 è aumentata dello 0,20%.

Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Concedente

Concessionario

Totale

20,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%)

8,84%

29,59%

3. Riduzione degli oneri sociali

Per la riduzione degli oneri sociali si applica l’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge Finanziaria 2001), come illustrato con la circolare n. 95 del 26 aprile 2001.

Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, le misure degli esoneri da applicare sono le seguenti:

Esoneri aliquote contributive

Assegni familiari

0,43%

Tutela maternità

0,03%

Disoccupazione

0,34%

4. Riduzione del costo del lavoro

L’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006), prevede l’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:

Aliquota disoccupazione

2,75%

Esoneroex art. 1, co. 361 e 362, L. n. 266/2005

1,00%

5. Contributi INAIL

I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nelle seguenti misure:

Assistenza Infortuni sul Lavoro

10,125%

Addizionale Infortuni sul Lavoro

3,1185%

Il decreto del 1° febbraio 2022 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze[2], ha fissato nella misura pari al 15,27% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disposta dall’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. Tale riduzione è applicata alle aziende indicate negli specifici elenchi trasmessi dall’INAIL.

6. Retribuzione medie provinciali

Secondo quanto indicato in premessa per il calcolo della contribuzione da versare da parte dei concedenti ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari si applicano le retribuzioni medie giornaliere determinate ogni anno con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per ciascuna provincia.

Per l’anno 2022 le retribuzioni medie giornaliere valevoli per ciascuna provincia sono state determinate con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 giugno 2022[3].

7. Agevolazioni per zone tariffarie

L’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), prevede che: “A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 49, della legge 3 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.

Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2022 risultano così quantificate:

TERRITORI

MISURA AGEVOLAZIONE

DOVUTO

Non svantaggiati

100%

Montani

75%

25%

Svantaggiati

68%

32%

8. Modalità di pagamento

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24.

I termini di scadenza per il pagamento sono il 18 luglio 2022 (in quanto il 16 luglio 2022, termine ordinario di scadenza cade di sabato), il 16 settembre 2022, il 16 novembre 2022 e il 16 gennaio 2023.

Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, accedendo al sito istituzionale, servizi on-line per il cittadino, potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.

9. Tabella aliquote contributive

Nell’Allegato n. 1 alla presente circolare è riportata la tabella con le aliquote contributive per i concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Il Direttore Generale

Vincenzo Caridi


[1]Cfr. il comma 17-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, introdotto dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, di interpretazione autentica dell’articolo 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334.

[2] Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella sezione “pubblicità legale” in data 25 marzo 2022, numero repertorio 221/2022.

[3] Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella sezione “pubblicità legale” in data 17 giugno 2022, numero repertorio 256/2022.

Fonte: Inps

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