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Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Prime indicazioni sulla misura del Supporto per la formazione e il lavoro
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro istituita dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
INDICE
Introduzione e definizioni
1. Requisiti per l’accesso al Supporto per la formazione e il lavoro
1.1. Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
1.2. Requisiti economici
1.2.1. Requisiti reddituali e patrimoniali
1.2.2. Requisiti relativi al godimento di beni durevoli
1.3. Requisiti ulteriori
1.3.1. Mancata sottoposizione a misure cautelari, di prevenzione e mancanza di condanne definitive
1.3.2. Dimissioni volontarie
1.3.3. Svolgimento di attività lavorativa all’atto della presentazione della domanda
1.3.4. Incompatibilità
1.3.5. Obblighi formativi
2. Verifica dei requisiti
3. Richiesta della misura del Supporto per la formazione e il lavoro e sottoscrizione del patto di attivazione digitale
4. Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, attivazione del percorso e riconoscimento della misura
5. Decorrenza e importo del Supporto per la formazione e il lavoro
6. Obblighi del beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro
7. Offerte di lavoro e compatibilità con il Supporto per la formazione e il lavoro
8. Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio
8.1. Variazioni del nucleo familiare
8.2. Variazioni dell’attività lavorativa
8.2.1. Attività di lavoro dipendente
8.2.2. Attività di impresa o di lavoro autonomo
8.3. Ulteriori variazioni
9. Controlli
10. Sanzioni
10.1. Revoca e decadenza
10.2. Sospensione della misura
11. Regime fiscale della misura e impignorabilità del credito
12. Finanziamento
13. Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano
14. Trattamento dei dati personali
Introduzione e definizioni
Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” ha istituito il Supporto per la formazione e il lavoro (di seguito, anche SFL) e l’Assegno di inclusione (di seguito, anche ADI), rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2023 e dal 1° gennaio 2024.
La presente circolare fornisce le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro.
Con successiva circolare verranno fornite, invece, le modalità di accesso e di fruizione dell’Assegno di inclusione.
La disciplina del SFL è prevista dall’articolo 12 del decreto-legge n. 48/2023. Si applicano altresì le disposizioni in materia di ADI espressamente richiamate dall’articolo 12, commi 4 e 10 del medesimo decreto-legge.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023, n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 198 del 25 agosto 2023, adottato ai sensi degli articoli 4, comma 7, e 12, commi 11 e 13, del citato decreto-legge n. 48/2023, sono state definite, in fase di prima applicazione, le modalità di richiesta, di attivazione e di funzionamento della misura, gli obblighi dei beneficiari, nonché le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento dell’ANPAL e dell’ANPAL Servizi S.p.A., nell’ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027.
Il SFL è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e i progetti utili alla collettività come definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48/2023.
Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI.
Possono accedere alla misura, altresì, i componenti dei nuclei familiari, che percepiscono, a far data dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi sopra indicati, pure non essendo sottoposti agli obblighi previsti dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI.
1. Requisiti per l’accesso al Supporto per la formazione e il lavoro
1.1 Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto-legge, il richiedente il SFL, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, deve essere alternativamente in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• cittadino titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o apolide in possesso di analogo permesso.
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere, inoltre, residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto-legge, la continuità della residenza si intende interrotta nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, o nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco di diciotto mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.
1.2 Requisiti economici
1.2.1 Requisiti reddituali e patrimoniali
Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, nonché ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), nn. 2), 3) e 4), del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto-legge, il richiedente, all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:
- un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui;
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza come definita ai fini dell’ISEE[1];
- un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini dell’ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie), non superiore a:
- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).
I citati massimali sono incrementati di:
- 5.000 euro per ogni componente in condizioni di disabilità, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo;
- 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE, presente nel nucleo.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2), del decreto-legge in esame, è previsto che dal reddito familiare, determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013, siano detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
Nel reddito familiare così considerato sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013 in materia di ISEE corrente.
Inoltre, nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.
I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro, sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, istitutivo della misura, vanno inoltre escluse dal calcolo dei trattamenti assistenziali di cui al comma 2, lettera b), numero 2), del medesimo decreto-legge:
- le erogazioni relative all’Assegno unico e universale;
- le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell’ADI, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del Comune o dell’ambito territoriale;
- le maggiorazioni compensative sancite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell’ADI;
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizi o altri titoli che svolgono funzione di sostituzione di servizi.
La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE e sulla base dei valori contenuti nella stessa attestazione, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente il SFL.
Infine, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto-legge in argomento, i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tale fine.
1.2.2 Requisiti relativi al godimento di beni durevoli
Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c), n. 1) e n. 2), del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto-legge, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
“1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli, di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione”.
1.3 Requisiti ulteriori
1.3.1 Mancata sottoposizione a misure cautelari, di prevenzione e mancanza di condanne definitive
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto-legge, il richiedente il SFL non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione e non deve avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come previsto dall’articolo 8, comma 3, del medesimo decreto-legge, per la cui disciplina di dettaglio si fa rinvio al successivo paragrafo 10 della presente circolare in materia di sanzioni.
1.3.2 Dimissioni volontarie
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto-legge, sono esclusi dal godimento del beneficio i soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla legge del 28 giugno 2012, n. 92.
1.3.3 Svolgimento di attività lavorativa all’atto della presentazione della domanda
La misura del SFL è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura.
Pertanto, i beneficiari del SFL devono comunicare all’INPS eventuali rapporti di lavoro già in essere all’atto della domanda, ma non rilevati dall’ISEE per l’intera annualità, nonchè ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura.
All’atto della presentazione della domanda del SFL il richiedente deve dichiarare, nel quadro C del modello di domanda, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE e contestualmente dovrà compilare il modello “SFL–Com Ridotto”.
Ad esempio, se la dichiarazione sostituiva unica (di seguito, DSU) è presentata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, deve essere comunicata l’attività lavorativa iniziata dopo il 1° gennaio 2021.
All’atto della richiesta del SFL devono essere dichiarati anche gli ulteriori redditi e beni non compresi nell’ISEE che saranno valutati ai fini del riconoscimento della misura.
Le variazione delle condizioni occupazionali che intervengano in corso di erogazione della misura sono comunicate tramite il modello “SFL-Com Esteso” secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 8.2 della presente circolare.
1.3.4 Incompatibilità
L’articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 48/2023, prevede l’incompatibilità del Supporto per la formazione e il lavoro con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
1.3.5 Obblighi formativi
Ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto-legge in esame, i richiedenti del SFL devono avere assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, o risultare esentati da tali obblighi nei casi previsti dalla disciplina vigente.
Ai beneficiari del SFL, di età compresa tra i 18 e 29 anni, che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano ai sensi dell’articolo 12, comma 9, del decreto-legge n. 48/2023, gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilità.
2. Verifica dei requisiti
Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto–legge n. 48/2023, richiamato dall’articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, e secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.M. n. 108/2023, verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni per l’accesso al SFL, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dalle altre pubbliche Amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e dai relativi allegati tecnici, che sono parte integrante dello stesso, fatti salvi i controlli ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del medesimo decreto-legge[2].
In particolare, i requisiti economici di accesso al SFL si considerano posseduti per tutta la durata della attestazione dell’ISEE, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, e sono verificati nuovamente in caso di presentazione di una nuova DSU.
Per garantire la continuità dei pagamenti è necessario aggiornare l’ISEE alla scadenza del periodo di validità dell’indicatore.
3.Richiesta della misura del Supporto per la formazione e il lavoro e sottoscrizione del patto di attivazione digitale
Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, il Supporto per la formazione e il lavoro è istituito dal 1° settembre 2023.
Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del D.M. n. 108/2023, la domanda è presentata dall’interessato all’INPS in modalità telematica e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (di seguito, anche SIISL) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All’atto della domanda, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l’informazione dell’accettazione della sua domanda del SFL per proseguire il percorso di attivazione. Il conferimento e il trattamento dei dati vengono effettuati nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e, più nello specifico, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del D.M. n. 108/2023, nonché dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e dai relativi allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante.
La domanda può essere presentata:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata al SFL dal 1° settembre 2023;
- presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, a partire dal 1° settembre 2023;
- presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF), a partire dal 1° gennaio 2024.
Nella richiesta l’interessato è tenuto a:
- rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID)[3], di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- dimostrare, se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello, come indicato al paragrafo 1.3.5 della presente circolare, allegando, a tale fine, copia dell’attestato di iscrizione o frequenza a tali corsi;
- autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015.
Per l’accesso alla misura è, inoltre, necessario che il richiedente avvii il relativo percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Pertanto, il richiedente il beneficio, dopo la presentazione della domanda, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, potrà accedere, come previsto dai commi 5 e 6 del medesimo articolo 12 e dall’articolo 3, comma 5, del D.M. n. 108/2023, al portale del Sistema Informativo per l’inclusione sociale (SIISL) dove potrà precompilare il Patto di attivazione digitale (di seguito, anche PAD), che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.
All’esito della verifica dei requisiti di accesso alla misura e al conseguente accoglimento della domanda del SFL, l’INPS informa, comunque, il richiedente che, ove non abbia già provveduto, deve accedere al SIISL, dove potrà compilare il proprio curriculum vitae e sottoscrivere il patto di attivazione digitale.
Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario del SFL:
- fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell’attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003;
- si impegna, altresì, a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente o altro individuato, per la stipula del patto di servizio personalizzato, e conferma l’autorizzazione alla trasmissione dei propri dati ai centri per l’impiego (CPI), alle Agenzie per il lavoro e agli enti di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015.
In fase di sottoscrizione del PAD il richiedente la misura dovrà anche compilare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID), nel caso in cui non sia già presente, e potrà individuare e selezionare il centro per l’impiego di prossimità (domicilio) presso cui essere convocato.
Anche nel caso in cui il richiedente il SFL presenti la domanda presso un Istituto di patronato o, dal 1° gennaio 2024, presso un CAF, all’atto di compilazione della domanda potrà essere contestualmente effettuata l’iscrizione al SIISL e precompilato il patto di attivazione digitale che sarà operativo all’esito positivo delle verifiche della domanda stessa.
A seguito della sottoscrizione del PAD sarà possibile l’inserimento, attraverso il SIISL, delle preferenze per le proposte lavorative e proseguire il percorso di attivazione lavorativa.
4. Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, attivazione del percorso e riconoscimento della misura
Come previsto dall’articolo 4 del D.M. n. 108/2023, a seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata anche attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fine forniti dai beneficiari nell’ambito del patto di attivazione digitale, secondo modalità organizzative territorialmente adottate dalle regioni.
Nel patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150/2015 il beneficiario dovrà confermare o indicare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, quale misura di attivazione al lavoro.
Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio viene aggiornato ovvero integrato.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall’articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la relativa presa in carico del beneficiario del SFL siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, che inseriranno l’informazione nella piattaforma dedicata (SIU) che la trasferirà al SIISL.
Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l’interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi, tirocini di orientamento e formazione e progetti utili alla collettività, definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5- bis, del decreto-legge n. 48/2023.
Nelle misure del SFL rientrano tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro di cui all’allegato B del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, lett. da E) a O), nell’ambito di programmi di politiche attive del lavoro comunque denominate, compreso quelle del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Rientra tra le misure del SFL anche il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all’articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all’articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 40/2017.
Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro come sopra richiamate, effettuate dal beneficiario del SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione 6 della Scheda Anagrafico Professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell’ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023. Le registrazioni relative alle attività richiamate dall’articolo 4, comma 4, del D.M. n. 108/2023, contengono gli elementi necessari per l’erogazione del beneficio, tra cui la data di inizio e anche quella di termine, se già disponibile in fase di avvio del corso o di altra iniziativa prevista. Diversamente, al termine del corso o dell’attività, il servizio competente, inserirà tempestivamente e, comunque, entro lo stesso mese, l’informazione della sua conclusione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del medesimo decreto ministeriale e dal decreto interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e dei relativi allegati tecnici.
L’interessato, inoltre, potrà autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli appena indicati per i quali dovrà inserire, attraverso la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa, le sue preferenze.
Nel caso in cui il beneficiario individua autonomamente tali attività può darne comunicazione al SIISL per il tramite del soggetto con cui è stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del D.M. n. 108/2023, le attività di apprendimento devono essere finalizzate al conseguimento di competenze riferite agli standard professionali e di qualificazione definiti e aggiornati annualmente nell’ambito del repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e prevedere, in esito al percorso, il rilascio almeno di una attestazione di trasparenza dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 13/2013 e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.
5. Decorrenza e importo del Supporto per la formazione e il lavoro
Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, e dell’articolo 4, comma 4, del D.M. n. 108/2023, la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività formative, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, nonché dei progetti utili alla collettività e del servizio civile universale, compresa, anche l’iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, determina l’accesso per l’interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro.
Tale importo è erogato per tutta la durata della misura entro il limite massimo di dodici mensilità, non rinnovabili, mediante bonifico mensile da parte dell’INPS. L’erogazione del beneficio da parte dell’INPS è subordinata all’inserimento nel SIISL dell’effettivo inizio di una delle attività sopra richiamate da parte dei competenti servizi.
L’importo erogato non è frazionabile nel mese. Pertanto, l’erogazione della misura verrà disposta secondo le modalità indicate negli esempi di seguito riportati[4]:
1^ attività/corso | attività/corso avviato dal 27 settembre 2023 al 3 gennaio 2024 | il beneficio verrà erogato per 5 mensilità |
2^ attività/corso successiva alla prima | ulteriore attività/corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 31 maggio 2024 | l’ulteriore erogazione verrà effettuata per 4 mensilità in quanto per il mese di gennaio 2024 il beneficio è già stato erogato |
2^ attività/corso successiva alla prima | ulteriore attività/corso avviato dal 18 gennaio 2024 al 20 dicembre 2024 | l’ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità in quanto per il mese di gennaio 2024 il beneficio è già stato erogato e cesserà nel mese di agosto 2024 (12 mesi complessivi) |
2^ attività/corso successiva alla prima | ulteriore attività/corso avviato dal 3 marzo 2024 al 31 ottobre 2024 | l’ulteriore erogazione verrà effettuata per 7 mensilità da marzo 2024 a settembre 2024 (12 mesi complessivi). Nel mese di febbraio 2024 l’erogazione della misura è sospesa |
Nel caso in cui un patto di servizio personalizzato già sottoscritto, sia stato aggiornato o integrato dai servizi per il lavoro competenti in relazione a programmi o azioni di politica attiva già avviati o in cui il soggetto risulti già coinvolto anche prima della presentazione della domanda del SFL, o immediatamente dopo, la decorrenza del beneficio economico potrà essere anticipata alla data di sottoscrizione del PAD.
Nel caso in cui il soggetto abbia, invece, avviato autonomamente una attività tra quelle previste per il riconoscimento del beneficio e tale attività venga riconosciuta al momento della sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, l’erogazione del beneficio potrà decorrere dopo la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 48/2023, che riconosce il beneficio per la partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio, ad attività previste per l’attivazione nel mondo del lavoro, tra quelle indicate nello stesso patto di servizio personalizzato. Il competente servizio per il lavoro inserirà nella piattaforma dedicata (SIU) la data di inizio e termine dell’attività, secondo le modalità indicate al paragrafo precedente.
In corso di fruizione della misura del SFL, nel SIISL sono registrati i dati sullo stato della domanda e gli ulteriori eventi rilevanti sulla prestazione, come indicato nel decreto interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023.
6. Obblighi del beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro
Ai sensi dell’articolo 5 del D.M. n. 108/2023, il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni, in applicazione dell’articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023. In caso di mancata conferma dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l’INPS sospende il beneficio. In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dalla misura, ai sensi degli articoli 8, comma 6, e 12, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023.
Il beneficiario del SFL è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 48/2023. A seguito della mancata accettazione di una offerta di lavoro, che corrisponda alle caratteristiche indicate al citato articolo 9, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, valutata la mancanza del giustificato motivo, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, l’evento suscettibile di sanzione e l’INPS dispone la decadenza dal beneficio. Per i casi di giustificato motivo si fa rinvio all’articolo 8 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 10 aprile 2018, n. 42.
Per i beneficiari del SFL inseriti, alla stipula del patto di servizio personalizzato, in progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, gli obblighi di cui all’articolo 1, comma 316, della legge n. 197/2022, sono sospesi fino a conclusione dei suddetti percorsi.
7. Offerte di lavoro e compatibilità con il Supporto per la formazione e il lavoro
Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, come richiamato dall’articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
“a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno;
c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contatti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico”.
Il successivo comma 1-bis del citato articolo 9 prevede che “esclusivamente, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 e l’offerta di lavoro va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico”.
L’accettazione di un’offerta di lavoro di cui all’articolo 9, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 48/2023, di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni trasmesse all’INPS dal lavoratore, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 8.2 relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell’erogazione del beneficio. Al termine del rapporto di lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, l’INPS, al ricorrere delle condizioni previste dal decreto-legge n. 48/2023 e dall’articolo 5, comma 3, del D.M. n. 108/2023, eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso. Il reddito percepito da tale rapporto di lavoro non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio stesso.
Ai sensi dell’articolo 7 del D.M. n. 108/2023, per l’erogazione delle misure di politica attiva come individuate nel decreto stesso, sono abilitati ad accedere e operare nell’ambito del SIISL, nel rispetto delle previsioni normative regionali in materia di accreditamento alla formazione e delle previsioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015 in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro, nonché, con riguardo al trattamento dei dati personali, di quanto previsto dall’articolo 9 del citato decreto ministeriale e dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 e dei relativi allegati tecnici e nelle more della definizione degli ulteriori soggetti di cui al comma 5-bis dell’articolo 6 del decreto-legge n. 48/2023, i seguenti soggetti, per gli ambiti di rispettiva competenza e titolarità:
a) i centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015;
b) le agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 276/2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015;
c) gli enti di formazione, ivi compresi gli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276/2003, accreditati dalle Regioni e Province autonome, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 150/2015;
d) i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge n. 388/2000 e i fondi bilaterali di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276/2003;
e) gli enti titolati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
f) i Comuni, in forma singola o associata, o loro ripartizioni sub territoriali aventi autonomia amministrativa;
g) gli enti di servizio civile universale di cui al decreto legislativo n. 40/2017;
h) i centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 12, comma 13, del decreto-legge n. 48/2023, i soggetti di cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 7 del citato D.M. n. 108/2023, accedono, secondo le modalità operative del SIISL, alle liste dei beneficiari del SFL e ai relativi dati, nei limiti e per le finalità di cui agli articoli 9 e 10 del citato decreto-legge.
8. Variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio
8.1 Variazioni del nucleo familiare
Ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall’articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del SFL, l’interessato è tenuto a presentare entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una DSU aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio da parte dell’INPS.
8.2 Variazioni dell’attività lavorativa
Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare è compatibile con il SFL, ma il reddito percepito rileva ai fini del riconoscimento o del mantenimento della misura.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.M. n. 108/2023, la compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito è verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all’INPS, nei termini indicati dall’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 48/2023, e tali comunicazioni devono contenere l’indicazione del reddito percepito solamente nei casi in cui lo stesso superi l’importo di 3.000 euro annui lordi, per la quota eccedente tale importo.
Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall’articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, in caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell’erogazione della misura, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. Allo stesso modo si procede nei casi di variazione reddituale per i casi di avvio dell’attività lavorativa.
I beneficiari di SFL devono, pertanto, comunicare all’INPS ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura, utilizzando il modello “SFL-Com Esteso”.
8.2.1 Attività di lavoro dipendente
Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall’articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di erogazione della misura, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.
Il beneficiario è tenuto a inviare all’INPS la comunicazione di avvio dell’attività di lavoro, entro trenta giorni dall’avvio della medesima, tramite modello “SFL-Com Esteso”.
Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall’avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del lavoratore, l’erogazione del beneficio è sospesa, fino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade.
Nella comunicazione dovranno essere indicati esclusivamente i redditi eccedenti il limite dei 3.000 euro annui lordi con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.
Nelle ipotesi in cui l’attività lavorativa dipendente, comunicata in sede di presentazione della domanda del SFL o in corso di erogazione del relativo beneficio, si protragga nel corso dell’anno solare successivo, andrà compilato un nuovo modello “SFL-Com Esteso”, entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.
8.2.2 Attività di impresa o di lavoro autonomo
L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel corso dell’erogazione del SFL, è sempre comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, mediante modello “SFL-Com Esteso”, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023.
Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
La comunicazione del reddito che dovrà essere indicato per la sola parte eccedente i 3.000 euro lordi annui, mediante presentazione del citato modello, è effettuata entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno solare, prendendo a riferimento il trimestre precedente (gennaio – marzo, aprile – giugno, luglio – settembre, ottobre – dicembre), fino a quando il maggior reddito non sia correntemente valorizzato nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.
A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del SFL per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui.
8.3 Ulteriori variazioni
Fermo restando quanto previsto in ordine agli obblighi di comunicazione derivanti dalle variazioni indicate nei paragrafi precedenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall’articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, il beneficiario è obbligato a comunicare all’INPS, utilizzando il modello “SFL-Com Esteso”, nel termine di quindici giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura.
9. Controlli
Ai sensi dell’articolo 8, commi 10 e seguenti, del decreto-legge n. 48/2023, come richiamati dall’articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, e dell’articolo 7 del D.M. n. 108/2023, tutti i soggetti abilitati ad accedere e operare nell’ambito del SIISL, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dare luogo alle sanzioni di cui al medesimo articolo 8. L’INPS, per il tramite del SIISL, mette a disposizione dei centri per l’impego e dei comuni, l’informazione sui provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, tutti i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all’autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall’accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.
I Comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell’ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio[5].
Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche come sopra previste nonché la mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca e alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20[6].
10. Sanzioni
10.1 Revoca e decadenza
Le sanzioni nei confronti dei beneficiari della misura del Supporto per la formazione e il lavoro, sono previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall’articolo 12, comma 10 del medesimo decreto-legge, e dall’articolo 6 del D.M. n. 108/2023. Le cause di decadenza indicate all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023, sono riferite a ciascun richiedente.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del SFL rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di ogni altra informazione dovuta e rilevante ai fini del mantenimento della misura in esame è punita con la reclusione da uno a tre anni.
Nei casi di condanna in via definitiva del beneficiario per i reati sopra indicati o nelle ipotesi di un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, nn. 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all’applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l’immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
La medesima sanzione della decadenza dal beneficio si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell’articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice.
Il provvedimento di decadenza è comunicato dall’INPS al beneficiario del SFL e il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.
Nei casi di condanna definitiva del beneficiario del SFL, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione relativa alla percezione del SFL e, comunque, quando risulti dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all’INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall’applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.
Ferme restando le disposizioni relative alla condanna in via definitiva, quando l’INPS, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell’istante, dispone l’immediata revoca della misura. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
L’articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023, richiamato dall’articolo 12, comma 10, del medesimo decreto-legge, prevede che il beneficiario decada dalla misura se:
- non si presenta nel termine fissato presso il servizio di lavoro competente, senza giustificato motivo;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato;
- non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione, nel caso in cui abbia un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione;
- non accetta, senza giustificato motivo, un’offerta di lavoro di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 48/2023;
- non rispetta gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo come previste dall’articolo 3, commi 5, 6, 8, e 10, del decreto-legge n. 48/2023, o effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
- non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni previste dall’articolo 3 del decreto-legge in argomento.
Nei casi diversi da quelli previsti dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio può essere richiesto solo trascorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.
10.2 Sospensione della misura
In aggiunta alle ipotesi di sospensione del SFL previste dagli articoli 3, comma 5, 9, comma 2, e 12, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023, l’erogazione del beneficio è sospesa nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di condanna per i reati indicati al precedente paragrafo 10.1, prima che diventino definitivi, come previsto dall’articolo 8, comma 14, del medesimo decreto-legge.
La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell’articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione non hanno effetto retroattivo[7].
Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione sopra indicati sono comunicati dall’autorità giudiziaria procedente, entro il termine di 15 giorni dalla loro adozione, all’INPS per l’inserimento nel SIISL.
La sospensione del beneficio può essere revocata dall’autorità giudiziaria che l’ha disposta quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l’hanno determinata.
Ai fini del ripristino dell’erogazione degli importi dovuti l’interessato deve presentare domanda presso le Strutture territorialmente competenti dell’INPS, allegando copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione.
11. Regime fiscale della misura e impignorabilità del credito
Come stabilito dal combinato disposto degli articoli 12, comma 10, e 3, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio economico del SFL è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile[8].
12. Finanziamento
L’articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 48/2023, reca la quantificazione e la copertura finanziaria relativa al SFL, nonché agli incentivi di cui all’articolo 10 del medesimo decreto-legge. Le relative autorizzazioni alla spesa sono determinate nella misura di 122,5 milioni di euro per l’anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l’anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l’anno 2025, 981,7 milioni di euro per l’anno 2026, 603,8 milioni di euro per l’anno 2027, 604,2 milioni di euro per l’anno 2028, 604,7 milioni di euro per l’anno 2029, 605,2 milioni di euro per l’anno 2030, 605,7 milioni di euro per l’anno 2031, 606,2 milioni di euro per l’anno 2032, 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all’articolo 12: 122,5 milioni di euro per l’anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l’anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l’anno 2025, 935,6 milioni di euro per l’anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027;
b) per i relativi incentivi di cui all’articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l’anno 2024, 104,2 milioni di euro per l’anno 2025, 44,6 milioni di euro per l’anno 2026, 45,1 milioni di euro per l’anno 2027, 45,5 milioni di euro per l’anno 2028, 46 milioni di euro per l’anno 2029, 46,4 milioni di euro per l’anno 2030, 46,9 milioni di euro per l’anno 2031, 47,4 milioni di euro per l’anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033;
c) per il relativo contributo di cui all’articolo 12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l’anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 48/2023, ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali, l’INPS accantona, a valere sulle relative disponibilità, all’atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell’anno, per ciascuna annualità in cui i medesimi sono erogati.
Nei casi di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento accertato secondo le modalità previste dall’articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dal comma 13 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 48/2023, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell’adozione del decreto, l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell’ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all’esaurimento delle risorse non accantonate.
L’INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 11 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 48/2023, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.
L’INPS, inoltre, comunica tempestivamente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze che l’ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 del citato articolo 13 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili.
Qualora, a seguito dell’attività di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, del citato decreto-legge, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o più tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12. Il Ministro dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.
13. Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano
Le disposizioni relative al Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge n. 48/2023 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
14. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati sui richiedenti e beneficiari del SFL è effettuato nell’ambito del SIISL secondo le modalità e le garanzie di cui al decreto interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, e relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Con successivi messaggi verranno integrate le disposizioni operative per l’accesso al beneficio e la gestione della misura e fornite le indicazioni sui controlli richiamati dall’articolo 7 del decreto-legge n. 48/2023 e sulla disciplina degli incentivi di cui all’articolo 10 del medesimo decreto-legge.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
[1] La scala di cui all’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento ISEE).
[2] Decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 198 del 25 agosto 2023.
[3] Il Sistema Informativo Unitario (SIU), di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150/2015, mette a disposizione della Piattaforma servizi atti a ottemperare alla previsione del rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità. Tramite cooperazione applicativa è possibile in fase di presentazione della domanda verificare la presenza di una DID precedentemente rilasciata e attiva oppure rilasciarne una nuova.
[4] Le attività indicate come 2^ attività che segue alla prima sono da intendere come attività aggiuntive alla prima e alternative tra di loro.
[5] Cfr. l’articolo 8, comma 11, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazione, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
[6] Cfr. l’articolo 8, comma 12, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazione, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
[7] I provvedimenti di sospensione sopra indicati sono adottati rispettivamente dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell’esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l’ordine di esecuzione a cui il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo. Nel primo atto del procedimento cui è presente l’indagato o l’imputato l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.
[8] L’articolo 545, comma 2, del codice di procedura civile, stabilisce che “non possono essere pignorati i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza”.