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Circolare numero 80 del 11-07-2022

Prosecuzione volontaria per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato. Autorizzazioni ante e post confluenza in INPS

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare si illustra la disciplina vigente per l’assicurazione generale obbligatoria in materia di prosecuzione volontaria e, tenuto conto delle specificità che connotano le eventuali autorizzazioni già rilasciate secondo la regolamentazione Inpgi al 30 giugno 2022 a giornalisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato, si forniscono le istruzioni per la gestione di dette prosecuzioni avendo riguardo alle diverse fattispecie che, a seconda della data di presentazione della domanda e della autorizzazione eventualmente già rilasciata, possono presentarsi.

INDICE

1. Premessa

2. Quadro normativo di riferimento

2.1 Normativa vigente per l’Inpgi

2.2 Normativa vigente per l’assicurazione generale obbligatoria (FPLD gestione ordinaria) e in evidenza contabile separata del FPLD

3. Gestione delle domande di prosecuzione volontaria

1. Premessa

Secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022): “Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

La citata norma, prevedendo l’iscrizione dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FLPD), anche nei casi in cui la stessa sia effettuata con evidenza contabile separata, determina l’estensione a detti soggetti della disciplina vigente nell’assicurazione generale obbligatoria anche in materia di prosecuzione volontaria.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’istituto della prosecuzione volontaria in favore dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato è regolato dalle norme di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e al D.lgs 30 aprile 1997, n. 184.

Ciò premesso, con la presente circolare si riepiloga il quadro normativo di riferimento che regola l’istituto della prosecuzione volontaria fino al 30 giugno 2022 in base alla regolamentazione Inpgi per gli assicurati in oggetto e si illustra la disciplina vigente a cui saranno soggetti i giornalisti, i pubblicisti e i praticanti da iscrivere all’assicurazione generale obbligatoria (FPLD gestione ordinaria) ovvero all’evidenza contabile separata del FPLD dal 1° luglio 2022.

2. Quadro normativo di riferimento

2.1 Normativa vigente per l’Inpgi

I giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato iscritti all’Inpgi possono avvalersi dei versamenti volontari per perfezionare i requisiti di anzianità contributiva necessari per accedere al pensionamento ovvero per incrementare la predetta anzianità contributiva, ai fini della misura della pensione, secondo la disciplina dettata, da ultimo, dall’articolo 17 del Regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell’AGO (assicurazione generale obbligatoria), in vigore dal 21 febbraio 2017. Tale disposizione, infatti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, reca alcune delle previsioni che sostituiscono le forme generali di previdenza e assistenza.

In particolare, ai sensi del citato articolo 17, in caso di cessazione del rapporto di lavoro giornalistico, il giornalista iscritto all’Inpgi, a domanda, ha la facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi di legge finché conservi l’iscrizione all’Albo dei giornalisti tenuto dall’Ordine, purché possa fare valere almeno 52 contributi settimanali obbligatori nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno 260 contributi settimanali obbligatori qualunque fosse l’epoca del versamento, versando i contributi ridotti del 15 per cento, anche per la quota a carico del datore di lavoro.

Il contributo è calcolato, a scelta dell’interessato, sulla base della retribuzione media annua pensionabile oppure della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell’anno precedente la presentazione della domanda oppure di una retribuzione compresa tra il valore medio delle due citate retribuzioni, determinata secondo specifiche regole descritte dal regolamento, ed è soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione del numero indice risultante dal rapporto fra i minimi contrattuali del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti.

La contribuzione volontaria viene rideterminata a scelta dell’iscritto all’inizio di ogni anno solare.

L’iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria della assicurazione, ove interrompa il versamento mensile dei contributi, ha facoltà di riprenderlo entro il termine massimo di tre mesi dalla data di versamento dell’ultimo contributo.

Non possono avvalersi della prosecuzione volontaria gli iscritti che siano contemporaneamente soggetti, in conseguenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, all’iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria (ad esempio, Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Fondo pensione lavoratori dello spettacolo), mentre è prevista la compatibilità della prosecuzione volontaria con l’iscrizione alle gestioni relative a rapporti di lavoro autonomo o parasubordinato (ad esempio, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, Gestione separata Inpgi). Non sono ammessi versamenti di contributi volontari per periodi successivi alla data di conseguimento del diritto alla pensione.

Sempre secondo il citato articolo 17, comma 10, del Regolamento: “L’iscritto – in alternativa alla facoltà di riscatto – è ammesso, a domanda, al versamento volontario della contribuzione nei casi previsti dagli articoli 5, 7 ed 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e nei casi di integrazione della contribuzione figurativa previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”.

Il versamento della contribuzione volontaria ha cadenza mensile.

2.2 Normativa vigente per l’assicurazione generale obbligatoria (FPLD gestione ordinaria) e in evidenza contabile separata del FPLD

Come anticipato, a partire dal 1° luglio 2022, l’istituto della prosecuzione volontaria per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di rapporti di lavoro subordinato rientra nell’ambito della disciplina generale degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e, pertanto, la normativa da applicare è da rinvenire, come per tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nell’ambito delle citate previsioni di cui al D.P.R. n. 1432/1971, alla legge n. 47/1983, come modificate, da ultimo, dal D.lgs n. 184/1997 (articoli 5, 6, 7 e 8).

Le disposizioni citate pongono, quali condizioni necessarie per l’autorizzazione, la sospensione o la cessazione del rapporto di lavoro (con conseguente assenza di contribuzione obbligatoria in tutti gli ordinamenti pensionistici individuati dalla norma) e la contestuale titolarità di uno dei requisiti minimi di contribuzione individuando, come cause ostative ai versamenti, l’accredito di contribuzione obbligatoria o figurativa per i medesimi periodi ovvero la titolarità di pensione diretta.

Come espressamente previsto dall’articolo 9 del D.P.R. n. 1432/1971, la contribuzione volontaria versata è equiparata alla contribuzione obbligatoria sia ai fini del raggiungimento del diritto a pensione sia ai fini della determinazione della relativa misura. L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria mantiene efficacia fino al momento del pensionamento.

Domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria

L’assicurato che abbia cessato o interrotto l’attività lavorativa e la conseguente contribuzione obbligatoria presso l’assicurazione generale obbligatoria può essere autorizzato, a domanda, a proseguire il rapporto assicurativo con detta gestione in forma volontaria a condizione che:

– non stia prestando una nuova attività lavorativa da cui consegua l’obbligo di iscrizione ad altra gestione previdenziale (forme di previdenza sostitutive, esonerative o esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, gestioni speciali dei lavoratori autonomi ART, COM e CD-CM, Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, Casse di previdenza per i liberi professionisti);

– non sia titolare di una pensione diretta anche se liquidata a carico di altra gestione previdenziale.

Gli assicurati devono chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria avvalendosi esclusivamente dei seguenti canali:

  • sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) ai servizi telematici disponibili sul sito internet dell’Istituto;
  • contact center, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico;
  • patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda di prosecuzione volontaria non è soggetta a termini di decadenza, fermo restando che la data della richiesta determina la decorrenza dell’autorizzazione ai relativi versamenti.

La domanda di pensione respinta per carenza del requisito contributivo viene considerata come richiesta di prosecuzione volontaria. In tali ipotesi l’autorizzazione viene rilasciata d’ufficio, previa verifica di tutte le condizioni soggettive e oggettive previste per la relativa concessione.

Requisiti contributivi di ammissione alla prosecuzione volontaria (art. 5, D.lgs n. 184/1997)

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria può essere rilasciata sulla base di uno dei seguenti requisiti contributivi:

– almeno tre anni di contribuzione effettiva, anche non continuativa, nel quinquennio precedente;

– almeno cinque anni di contribuzione effettiva, a prescindere dalla sua collocazione temporale.

Secondo l’articolo 5, comma 2, ultimo periodo, del D.lgs n. 184/1997, l’autorizzazione ai versamenti volontari disciplinati dagli articoli 7 e 8 del D.lgs n. 564/1996 può essere, invece, concessa sulla base del requisito di un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda.

Concorre a perfezionare il requisito di contribuzione effettiva anche la contribuzione confluita nella gestione assicurativa mediante riscatto, computo, trasferimento e ricongiunzione.

Ai fini in esame è, inoltre, utile la contribuzione figurativa accreditata nei periodi di aspettativa non retribuita in favore di lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (delibera C.d.A. INPS n. 39 del 10 aprile 1973), e la contribuzione figurativa accreditata per integrazione salariale (delibera C.d.A. INPS n. 48 del 12 marzo 1976).

Devono essere, invece, esclusi dalla verifica dei requisiti contributivi gli eventuali periodi di contribuzione figurativa per malattia, interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per maternità, servizio militare, disoccupazione, etc., nonché ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da specifiche disposizioni di legge (cfr. l’art. 3 del D.P.R. n. 1432/1971).

Analogamente, non devono essere considerate le eventuali maggiorazioni dell’anzianità contributiva (ad esempio, aumenti di valutazione di 1/10, esposizione all’amianto, etc.).

Il requisito dei tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda va, invece, verificato neutralizzando i periodi espressamente elencati all’articolo 3 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni (ad esempio, servizio militare, malattia, maternità, etc.). Il criterio della neutralizzazione consente di ampliare il quinquennio di calendario antecedente la domanda, procedendo a ritroso di un periodo pari alla durata di quello non valutato.

Esempio:

– domanda presentata il 25 agosto 2022

– quinquennio di riferimento 25 agosto 2022 – 24 agosto 2017

– evento di disoccupazione accreditato nel quinquennio e da neutralizzare, di durata pari a 26 settimane

Si deve retrocedere di 26 settimane rispetto alla data del 24 agosto 2017 ridefinendo il quinquennio in cui verificare l’esistenza del triennio contributivo

Il quinquennio di riferimento corrisponde al periodo compreso fra il 24 febbraio 2017 e il 24 agosto 2022

Individuazione della gestione interessata ai versamenti volontari

Nel caso in cui il richiedente l’autorizzazione faccia valere esclusivamente contribuzione accreditata nell’evidenza contabile separata del FPLD (contribuzione versata all’Inpgi e contribuzione maturata successivamente al 30 giugno 2022 presso l’INPS), i versamenti volontari verranno autorizzati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in evidenza contabile separata.

Nel caso in cui il giornalista (giornalista professionista, pubblicista e praticante), già iscritto nell’evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, si sia successivamente occupato con iscrizione ad altra gestione contabile, e richieda l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, questa dovrà essere comunque concessa in tale ultima gestione, ancorché in presenza di un’anzianità contributiva dell’interessato maturata sulla base di periodi di prevalente contribuzione nell’evidenza contabile separata.

Decorrenza dell’autorizzazione

Secondo le disposizioni di carattere generale in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l’autorizzazione ai versamenti volontari decorre dal primo sabato successivo alla data della relativa domanda e comporta il versamento di contributi settimanali, ciascuno dei quali copre il periodo compreso fra domenica e sabato (con il versamento volontario dalla decorrenza sopra indicata, viene coperta l’intera settimana nella quale è stata presentata la domanda). Nel caso in cui la domanda venga presentata di sabato, l’autorizzazione avrà decorrenza dal sabato successivo.

Qualora l’obbligo contributivo fosse ancora in corso al momento della presentazione della domanda, ma risultasse cessato alla data di definizione dell’istanza, la prosecuzione volontaria dovrà essere autorizzata posticipando d’ufficio la relativa decorrenza al primo sabato successivo alla cessazione stessa.

Nell’ipotesi in cui, dopo l’ultimo giorno di servizio, risultasse il periodo di mancato preavviso regolarmente coperto da contribuzione obbligatoria, l’autorizzazione ai versamenti volontari dovrà essere rilasciata a decorrere dal primo sabato successivo alla data finale di tale periodo.

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria potrà essere rilasciata nel caso in cui il richiedente abbia titolo all’indennità di disoccupazione (e alla relativa copertura figurativa del periodo). In tale caso, tuttavia, l’efficacia dell’autorizzazione deve considerarsi sospesa per tutto il periodo di godimento della predetta indennità da parte dell’interessato: i versamenti volontari potranno essere, quindi, effettuati solo per periodi successivi a quelli indennizzati e accreditati figurativamente. Infatti, i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione sono causa ostativa al versamento dei contributi volontari non all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Motivi di esclusione dalla prosecuzione volontaria

Costituiscono condizione ostativa al rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari:

– l’attività lavorativa comportante l’iscrizione a uno degli ordinamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla Gestione separata, alle Casse che gestiscono la previdenza per i liberi professionisti;

– la titolarità di pensione diretta, liquidata a carico delle suddette forme di previdenza.

Copertura del semestre precedente la domanda

L’articolo 6, comma 1, del D.lgs n. 184/1997, prevede la possibilità di effettuare versamenti volontari anche per i periodi non coperti da contribuzione, compresi nel semestre anteriore alla domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Conseguentemente, il rilascio dell’autorizzazione dà titolo anche al versamento di contribuzione volontaria in corrispondenza dei periodi privi di copertura assicurativa che si collocano nei sei mesi immediatamente anteriori alla domanda (cfr. le circolari n. 175 del 16 ottobre 2000 e n. 150 del 15 settembre 2003).

Si precisa che l’esercizio della suddetta facoltà non determina alcuna retrodatazione di decorrenza dell’autorizzazione, che resta comunque fissata al 1° sabato successivo alla data di presentazione della relativa istanza.

Aliquota contributiva

In conformità a quanto previsto dall’articolo 7 del D.lgs n. 184/1997, la misura del contributo volontario va determinata applicando l’aliquota di finanziamento della contribuzione obbligatoria IVS (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore) della gestione in cui viene autorizzato il versamento – attualmente pari al 33% sia per l’evidenza contabile dell’assicurazione generale obbligatoria che per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti – al valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dall’assicurato negli ultimi 12 mesi (52 settimane) di contribuzione effettiva antecedenti la domanda di autorizzazione, nel rispetto del minimale retributivo fissato dall’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 1989, dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389.

La contribuzione volontaria va, pertanto, calcolata in base alla stessa aliquota prevista per gli assicurati in costanza di rapporto di lavoro (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore). La variazione dell’aliquota contributiva determina corrispondenti variazioni dei contributi volontari, con la stessa decorrenza stabilita per la contribuzione obbligatoria.

In base a quanto previsto dall’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, inserito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, nei casi in cui il regime di iscrizione prevede aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10% è dovuta l’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale (1%) sulla quota di imponibile eccedente il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile dell’assicurazione generale obbligatoria (tetto pensionabile) determinata ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Retribuzione

Il contributo volontario viene calcolato con riferimento al valore medio settimanale della retribuzione imponibile relativa all’anno (52 settimane) di contribuzione obbligatoria precedente la domanda.

Nell’individuazione del periodo contributivo di riferimento (un anno/52 settimane) va considerato anche l’eventuale periodo di indennità sostitutiva del preavviso e nella determinazione del predetto imponibile devono essere comprese le somme percepite a titolo di mensilità aggiuntive e, ovviamente, di indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora l’anno di contribuzione venga perfezionato sulla base di periodi assicurativi relativi ad anni solari diversi e nel caso in cui il periodo contributivo dell’anno solare più remoto debba essere utilizzato solo parzialmente, l’imponibile di tale ultimo periodo va determinato prendendo in considerazione il valore medio delle retribuzioni dell’anno stesso, come illustrato nel successivo esempio.

Anno

Totale imponibile

Settimane utili

Imponibile utile

2022

€ 43.000,00

22

€ 43.000,00

2021

€ 96.000,00

30

€ 55.384,50

(*)

(*) = € 96.000 : 52 = 1.846,15 x 30 = € 55.384,50

A tale proposito appare utile precisare che la posizione assicurativa iscritta nell’evidenza contabile separata è unica ed è costituita dalla somma dei periodi maturati fino al 30 giugno 2022 presso l’Inpgi e di quelli acquisiti successivamente presso l’INPS.

La ricerca della retribuzione imponibile ai fini del calcolo del contributo volontario deve avvenire procedendo a ritroso e considerando i periodi nella loro sequenza temporale (indifferentemente se assicurati presso l’Inpgi o presso l’INPS), fino alla concorrenza delle 52 settimane di contribuzione.

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno l’importo della retribuzione sulla quale è stato determinato il contributo volontario in sede di autorizzazione deve essere rivalutato sulla base dell’indice medio di variazione del costo della vita, determinato dall’ISTAT nell’anno precedente (cfr., da ultimo, la circolare n. 24/2022). Dalla medesima decorrenza, sul valore aggiornato della retribuzione imponibile di riferimento, va conseguentemente rideterminato l’ammontare del contributo volontario.

Si precisa che in fase di autorizzazione alla prosecuzione volontaria la retribuzione utile al calcolo del contributo dovuto dalla decorrenza e di quello eventualmente destinato alla copertura del semestre antecedente l’autorizzazione deve essere considerata nel suo valore effettivo (non rivalutato), anche nel caso in cui si riferisca ad anni precedenti a quello in cui si colloca la decorrenza dell’autorizzazione.

L’aggiornamento delle retribuzioni in base all’indice ISTAT, previsto dall’articolo 7, comma 5, del D.lgs n. 184/1997, va effettuato esclusivamente per determinare il contributo volontario dovuto per gli anni successivi a quello di decorrenza dell’autorizzazione.

Motivi di sospensione temporanea dell’efficacia dell’autorizzazione

Come accennato, l’accreditamento in favore dell’interessato di contribuzione figurativa, a qualsiasi titolo riconosciuta, o la ripresa di attività che comporti obbligo assicurativo, si pongono come cause di sospensione temporanea di efficacia dell’autorizzazione e non di decadenza dalla facoltà di effettuare versamenti volontari. L’autorizzazione riacquista piena efficacia dal momento in cui viene meno la causa della temporanea sospensione e consente la ripresa dei versamenti, fermo restando l’eventuale aggiornamento dell’importo del contributo dovuto.

Modalità di versamento

La contribuzione volontaria deve essere versata per trimestri solari, entro e non oltre la fine del trimestre successivo a quello per il quale viene effettuato il relativo pagamento.

L’articolo 8, comma 3, del D.lgs n. 184/1997, stabilisce la perentorietà dei termini di pagamento e dispone il rimborso dei contributi versati in ritardo, senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione – ove possibile – al trimestre immediatamente precedente la data del relativo versamento.

I versamenti devono essere eseguiti entro la data del:

  • 30 giugno, per il primo trimestre (gennaio-marzo);
  • 30 settembre, per il secondo trimestre (aprile-giugno);
  • 31 dicembre, per il terzo trimestre (luglio-settembre);
  • 31 marzo dell’anno successivo, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre),

salvo il caso in cui il termine di legge, ricadendo in giornata festiva, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

L’Istituto trasmette gli avvisi di pagamento PagoPa contenenti gli elementi identificativi per il versamento del contributo volontario trimestrale (13 settimane). Le modalità di pagamento sono consultabili sul Portale dei pagamenti del sito dell’Istituto.

La contribuzione riferita al periodo compreso fra la decorrenza della prosecuzione volontaria e la fine del trimestre nel corso del quale viene notificato all’interessato il relativo provvedimento di autorizzazione deve essere versata entro la fine del trimestre solare successivo; entro lo stesso termine va pagata la contribuzione volontaria per i periodi non coperti, compresi nel semestre precedente la domanda.

Nel caso di versamenti di importo inferiore a quello dovuto, si accrediterà in favore dell’interessato il numero, arrotondato per difetto, dei contributi settimanali ottenuti dividendo la somma versata per l’importo del contributo settimanale dovuto; la somma residua dovrà essere restituita all’assicurato senza rivalutazione monetaria e senza interessi.

Autorizzazione al versamento di periodi scaduti

Al verificarsi di particolari situazioni (ad esempio, retrodatazione di decorrenza dell’autorizzazione, reiezione di domande di pensione, etc.), il prosecutore volontario viene espressamente autorizzato a versare la contribuzione relativa ai periodi per i quali sono già decorsi i termini di pagamento.

Il versamento deve essere effettuato, pena la decadenza, entro la fine del trimestre solare successivo alla data della citata autorizzazione, utilizzando l’Avviso di pagamento PagoPa appositamente predisposto e fornito dall’Istituto.

In caso di smarrimento o distruzione del documento di pagamento, invece, la richiesta del duplicato deve essere presentata entro la scadenza indicata nel provvedimento di autorizzazione.

Rideterminazione del contributo volontario

Il soggetto autorizzato alla prosecuzione volontaria che intenda riprendere i versamenti dopo un periodo di rioccupazione, una volta cessata nuovamente l’attività, può chiedere, con apposita istanza, che l’importo del contributo dovuto venga rideterminato sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell’ultimo rapporto di lavoro.

La richiesta deve essere presentata, pena la decadenza, entro il termine di 180 giorni dalla cessazione dell’attività che ha comportato la sospensione dei versamenti volontari.

Il nuovo importo del contributo volontario va calcolato sulla media delle retribuzioni dell’anno (52 settimane) precedente la ripresa dei versamenti e la rideterminazione del contributo decorre dal primo sabato successivoalla presentazione della relativa domanda, salvo quanto previsto al paragrafo 3 della circolare n. 150/2003.

Si precisa che la presentazione della richiesta di rideterminazione non costituisce motivo di sospensione dei termini per il versamento trimestrale dei contributi volontari; conseguentemente, fino a quando la domanda non verrà definita e l’interessato non verrà a conoscenza del nuovo ammontare del contributo, lo stesso sarà comunque tenuto a proseguire i versamenti nella misura precedentemente assegnata.

Unitamente al provvedimento di accoglimento della richiesta di rideterminazione sono inviati all’interessato gli avvisi di pagamento PagoPa dei trimestri dell’anno in corso non ancora scaduti e un apposito avviso di pagamento PagoPa predisposto per il versamento dell’eventuale conguaglio relativo a periodi per i quali è già decorso il termine di versamento relativi al periodo compreso fra la cessazione dell’attività lavorativa e la fine del trimestre in corso di pagamento.

Qualora, invece, dopo il periodo di rioccupazione l’assicurato intenda riprendere i versamenti volontari senza chiedere la rideterminazione del contributo, ovvero la richieda oltre il termine di 180 giorni, la retribuzione sulla quale è stato calcolato l’ultimo contributo volontario versato dovrà essere rivalutata sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno decorso e fino all’anno di ripresa dei versamenti stessi.

Contribuzione indebita

È indebita e rimborsabile la contribuzione volontaria versata in ritardo qualora non utilizzabile a copertura di altro trimestre, quella versata in misura eccedente rispetto all’importo dovuto, quella non sufficiente a coprire per intero l’importo di una settimana, quella contestuale ad altra contribuzione (ad esempio, obbligatoria, figurativa, etc.) o successiva alla decorrenza della pensione o, più in generale, versata in presenza di altre cause ostative.

Il rimborso della contribuzione indebita viene disposto d’ufficio e le somme vengono restituite senza rivalutazione monetaria e senza maggiorazione di interessi.

Autorizzazioni rilasciate in applicazione degli articoli 5, 7 e 8 del D.lgs n. 564/1996

Secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs n. 564/1996, possono essere coperti con contribuzione volontaria, nel limite massimo di tre anni, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nel corso dei quali si sia verificata l’interruzione o la sospensione del rapporto di lavoro (e della relativa retribuzione imponibile ai fini previdenziali) prevista da specifiche disposizioni di legge o di contratto (ad esempio, aspettativa per motivi privati, assenze per sciopero, assenze con diritto alla conservazione del posto, etc.).

Lo stesso D.lgs n. 564/1996, all’articolo 7, comma 2, prevede per i soggetti che prestino attività subordinata in forma stagionale, temporanea o comunque discontinua, la facoltà di effettuare versamenti volontari per i periodi intercorrenti fra un rapporto di lavoro e l’altro, purché non altrimenti coperti.

Anche i lavoratori occupati con contratto a tempo parziale (verticale, orizzontale o ciclico) possono coprire volontariamente i periodi di non svolgimento della prestazione lavorativa non coperti da contribuzione obbligatoria anche a integrazione dei periodi riconosciuti ai sensi del comma 350 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre, n. 178 (cfr. l’art. 8, comma 2, del D.lgs n. 564/1996, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.lgs 29 giugno 1988, n. 278; cfr., anche, la circolare n. 74 del 4 maggio 2021).

3. Gestione delle domande di prosecuzione volontaria

Domande di prosecuzione volontaria presentate e autorizzate dall’Inpgi al 30 giugno 2022

Tenuto conto del principio secondo il quale l’autorizzazione e il diritto a effettuare versamenti volontari ha efficacia fino al momento del pensionamento, i giornalisti, i pubblicisti e i praticanti potranno avvalersi della prosecuzione già autorizzata al 30 giugno 2022 anche per i periodi successivi alla medesima data; ciò sia nel caso in cui i medesimi siano iscritti in evidenza contabile separata dell’assicurazione generale obbligatoria sia nel caso in cui siano iscritti al FPLD gestione ordinaria.

Considerato, peraltro, il legittimo affidamento venutosi a ingenerare nei confronti dei giornalisti, pubblicisti e praticanti che abbiano risolto il rapporto di lavoro subordinato con la prospettiva di conseguire il diritto al trattamento pensionistico Inpgi avvalendosi della prosecuzione volontaria anche in costanza di versamenti alle gestioni di previdenza dei lavoratori autonomi o parasubordinati in conformità alla regolamentazione Inpgi, si precisa che detti soggetti, se già autorizzati alla data del 30 giugno 2022 dall’Inpgi, potranno continuare a effettuare versamenti volontari in costanza di iscrizione alle predette gestioni.

Attesa altresì la facoltà di scelta, riconosciuta ai sensi della regolamentazione Inpgi, in capo al prosecutore riferita all’importo del versamento volontario effettuata all’inizio di ogni anno solare, a tutela del principio di legittimo affidamento ingenerato sull’assicurato all’inizio dell’anno, per tutto il 2022 il prosecutore autorizzato continuerà a versare la contribuzione volontaria sulla base dell’importo scelto a gennaio 2022 e con le medesime modalità di versamento e con il rispetto delle scadenze dei termini di pagamento in vigore in Inpgi.

In attuazione dell’articolo 1, comma 103, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), al fine di garantire condizioni omogenee tra tutti i lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria, a partire dal 1° gennaio 2023 la misura del contributo volontario per tutti i giornalisti, pubblicisti e praticanti sarà ricalcolata assumendo a riferimento l’imponibile determinato secondo la disciplina vigente dell’assicurazione generale obbligatoria e il versamento dello stesso contributo sarà gestito in base alle regole illustrate al paragrafo 2.2 della presente circolare.

Domande di prosecuzione volontaria autorizzate a partire dal 1° luglio 2022

Tutte le autorizzazioni rilasciate a partire dal 1° luglio 2022 rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 1432/1971, alla legge n. 47/1983 e al D.lgs n. 184/1997; pertanto, la disciplina alla quale fare riferimento è quella prevista per l’assicurazione generale obbligatoria illustrata al precedente paragrafo 2.2.

Con apposito messaggio verrà comunicato il rilascio dell’applicativo per la definizione delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate dal 1° luglio 2022.

Nei casi in cui, in fase di istruttoria della domanda di prosecuzione volontaria, si rilevi la presenza di una duplice autorizzazione, rilasciata sia nell’assicurazione generale obbligatoria sia nell’Inpgi, si dovrà procedere a chiudere l’autorizzazione rilasciata in epoca più remota salvaguardando i versamenti debitamente effettuati a seguito dell’autorizzazione chiusa.

Nel caso in cui il giornalista, pubblicista e praticante, dopo aver cessato il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all’iscrizione Inpgi (evidenza contabile separata del FPLD), richieda l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria e risulti già titolare di una precedente autorizzazione, rilasciata sulla base di contribuzione versata in un ordinamento pensionistico diverso, la nuova istanza dovrà essere considerata come domanda di “cambio gestione” e come tale dovrà essere definita (con autorizzazione a versare in evidenza contabile separata del FPLD) applicando i criteri vigenti in materia.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Fonte: Inps

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