Articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Equiparazione delle aliquote contributive di finanziamento del trattamento di quiescenza dei professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute a quelle previste per le medesime categorie di personale in servizio presso le Università statali
Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell’Area medico legale
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Con la presente circolare si forniscono istruzioni relative all’articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), che ha disposto, per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, l’equiparazione delle aliquote contributive di finanziamento del trattamento di quiescenza dei professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute con quelle applicate ai professori e ricercatori delle Università statali.
INDICE
Premessa
1. Le Università non statali legalmente riconosciute
2. Obblighi di iscrizione e aliquote contributive di finanziamento e di computo per le prestazioni antecedenti all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
3. L’armonizzazione delle aliquote contributive, introdotta dall’articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Premessa
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), all’articolo 1, comma 565, ha disposto che, per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, le aliquote contributive di finanziamento del trattamento di quiescenza dei professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute siano le stesse applicate ai professori e ricercatori delle Università statali.
Il legislatore ha inoltre previsto, con riferimento al periodo 2016-2020, un trasferimento finanziario dal bilancio dello Stato all’INPS per i maggiori oneri derivanti dal differenziale tra l’aliquota contributiva di finanziamento e l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche erogate nel detto periodo, nonché l’acquisizione nella gestione pensionistica di riferimento della contribuzione versata dalle Università non statali legalmente riconosciute per i periodi precedenti all’entrata in vigore della nuova normativa.
1. Le Università non statali legalmente riconosciute
Le Università non statali legalmente riconosciute sono previste dalla Costituzione che, all’articolo 33, ultimo comma, assicura loro il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Le Università non statali legalmente riconosciute sono istituite con provvedimento amministrativo, il c.d. decreto di riconoscimento, emanato dal Ministero dell’Università e della ricerca e sono disciplinate dalle fonti normative di seguito indicate:
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”;
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
legge 9 maggio 1989, n. 168, recante “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
legge 29 luglio 1991, n. 243, recante “Università non statali legalmente riconosciute”;
legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.
Il personale delle Università non statali legalmente riconosciute è iscrivibile, ai fini pensionistici e previdenziali, all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), a eccezione della categoria dei professori e ricercatori universitari per i quali è prevista una disciplina specifica.
A tal proposito, si richiama quanto disposto dalla legge n. 243/1991.
Tale legge ha statuito all’articolo 4 che, a decorrere dalla sua entrata in vigore (21 agosto 1991), gli Atenei in commento possono applicare, ai fini del trattamento di quiescenza, ai professori e ai ricercatori universitari in servizio presso di esse la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal “testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, approvato con il D.P.R. n. 1092/1973 (cfr. l’art. 4, comma 1, della legge n. 243/1991), nonché il trattamento di previdenza di fine servizio (Indennità di buonuscita) previsto sempre per i dipendenti civili dello Stato dal “testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”, approvato con il D.P.R. n. 1032/1973 (cfr. art. 4, comma 4, della legge n. 243/1991), attraverso l’introduzione di un’apposita modifica statutaria richiamante espressamente tale disciplina.
A tal riguardo, molti Istituti Universitari non statali legalmente riconosciuti, attraverso l’adozione di un’apposita disposizione statutaria, hanno assicurato ai propri professori e ricercatori universitarila disciplina, ai fini del trattamento di quiescenza e del trattamento di fine servizio, prevista per i dipendenti civili dello Stato, provvedendo al versamento della contribuzione secondo la medesima aliquota per essi vigente.
2. Obblighi di iscrizione e aliquote contributive di finanziamento e di computo per le prestazioni antecedenti all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
La legge n. 243/1991, all’articolo 4, comma 2, prevede che le Università non statali legalmente riconosciute, che hanno adottato la modifica statutaria di cui all’articolo 4, comma 4, della predetta legge, versano in un apposito conto del Ministero del Tesoro (Conto Entrate Tesoro) una contribuzione complessiva ai fini pensionistici, risultante dalla somma tra la ritenuta a carico del personale dipendente, prevista nella misura fissata dall’articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, soggetta nel tempo a vari aggiornamenti (da ultimo l’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), nella misura dell’8,80% (aliquota vigente) della contribuzione imponibile, e la contribuzione a carico delle Università-datrici di lavoro, pari al doppio dell’importo della ritenuta stessa (aliquota del 17,60% della contribuzione imponibile).
Successivamente, la legge n. 335/1995 ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1996, la Cassa dei trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato (cassa Stato-CTPS), nonché per le altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato, tra i quali anche i professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute.
Per le Amministrazioni statali soggette all’iscrizione in tale gestione il legislatore ha previsto un obbligo contributivo determinato inizialmente nella misura dell’aliquota del 23,80% dell’imponibile contributivo (aliquota in vigore dal 2007 nella misura del 24,20%; cfr. l’art. 1, comma 769, della legge n. 296/2006).
Tuttavia, l’aliquota complessiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche, inizialmente fissata al 32% per le Amministrazioni statali, non ha trovato generalizzata applicazione per espressa previsione normativa (cfr. l’art. 2, comma 2, della legge n. 335/1995) nei confronti delle categorie di personale non statale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato e dei loro datori di lavoro (tra questi, le Università non statali legalmente riconosciute e le categorie di dipendenti dei professori e ricercatori universitari in servizio presso di esse); per tali categorie, infatti, la norma ha previsto che, salvo diversa opzione statutaria, si possono continuare ad applicare le aliquote contributive di finanziamento di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 243/1991 (in attesa dell’attuazione della delega prevista dai commi 22 e 23 dell’art. 2 della legge n. 335/1995).
3. L’armonizzazione delle aliquote contributive, introdotta dall’articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Come già evidenziato, la legge n. 178/2020, all’articolo 1, comma 565, ha disposto che, dal 1° gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche tra Università non statali legalmente riconosciute e Università statali sia inderogabilmente la stessa.
Pertanto, il carico contributivo complessivo per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche, ripartito tra Università-datrice di lavoro e personale dipendente appartenente alla categoria dei professori universitari e ricercatori è, per tutti gli Istituti Universitari non statali legalmente riconosciuti, fissato nell’aliquota del 33% della contribuzione imponibile (di cui l’8,80% a carico del personale dipendente e il 24,20% a carico dell’Amministrazione universitaria-datrice di lavoro).
Restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate ai fini pensionistici, sulla base di aliquote omogenee a quelle vigenti per le Università pubbliche, dagli Atenei non statali legalmente riconosciuti per i periodi anteriori all’entrata in vigore della legge di Bilancio 2021.
Ai maggiori oneri derivanti dalla differenza tra l’aliquota contributiva e l’aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016-2020 si provvede mediante trasferimento dal bilancio dello Stato all’INPS.
Il Direttore Generale | ||
Gabriella Di Michele |