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Circolare numero 82 del 14-07-2022

Obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare sono delineati gli obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, decorrenti dal mese di competenza di luglio 2022, in attuazione dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge n. 234/2021.

INDICE

1. Premessa. Quadro normativo

2. Obblighi contributivi dovuti alla Gestione Sostitutiva dell’AGO INPGI fino al mese di competenza di giugno 2022

2.1 Modalità di denuncia e versamento dei contributi dovuti alla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI fino al mese di competenza di giugno 2022

3. Obblighi contributivi a decorrere dal 1° luglio 2022 dovuti al FPLD, nonché all’evidenza contabile separata per i soggetti già iscritti alla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI

3.1 L’obbligo contributivo IVS. Retribuzione imponibile e minimale di retribuzione ai fini contributivi

3.1.1 Il massimale contributivo

3.2 Assetto delle contribuzioni minori dovute, a decorrere dal 1° luglio 2022, per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica

3.2.1 Contributo di disoccupazione e Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

3.3 Obblighi contributivi in relazione ai giornalisti dipendenti da Amministrazioni pubbliche

4.Modalità di esposizione dei lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens

1. Premessa. Quadro normativo

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (legge di Bilancio 2022), ha previsto all’articolo 1, comma 103, che, “con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma”.

L’articolo 1, comma 104, della medesima legge n. 234/2021 ha altresì disposto che: “Il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 103 è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, l’importo della pensione è determinato dalla somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.

Si osserva in proposito che, nel regime sostitutivo vigente fino al 30 giugno 2022, ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, la previdenza e l’assistenza sono attuate dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), nei confronti dei giornalisti a esso iscritti, nelle forme e nelle misure disposte dal suo Statuto e dal Regolamento che, pertanto, fino alla predetta data, ne individuano l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione.

In particolare, si rileva che il “Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO” dell’INPGI, in vigore dal 21 febbraio 2017, prevede all’articolo 1 che debbano essere obbligatoriamente iscritti all’Istituto medesimo i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e i praticanti giornalisti iscritti nell’apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

In merito, si rammenta che lo Statuto INPGI, approvato con decreto interministeriale del 13 settembre 2007, prevede che l’Istitutoin questione attui la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti nell’Albo dei giornalisti e nel Registrodeipraticanti tenuti dall’Ordine deigiornalisti, provvedendo in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica all’erogazione delle seguenti prestazioni obbligatorie:

a) trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia, anzianità e superstiti;
b) trattamento economico in caso di tubercolosi;
c) trattamento in caso di disoccupazione;
d) assegni per il nucleo familiare;
e) ogni altro trattamento previsto da provvedimenti di legge;
f) trattamento in caso di infortunio.

Inoltre, le disposizioni statutarie prevedono che lo stesso Istitutoattui i propri scopi mediante i contributiversatidaidatori di lavoro e dagli iscritti nella misura e con le modalità previstedalle leggi,dai regolamenti e dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Tanto premesso, in forza di quanto disposto all’articolo 1, comma 103, della legge n. 234/2021, con decorrenza dal 1° luglio 2022, sono integralmente trasferite all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le funzioni garantite fino alla data del 30 giugno 2022 dalla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI nelle forme previste dalle relative disposizioni statutarie e regolamentari che, pertanto, dalla medesima data, cessano la propria efficacia nei confronti dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Al contempo, dalla medesima data, i predetti lavoratori sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ovvero con evidenza contabile separata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con riferimento ai titolari di posizioni assicurative e ai titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti.

Pertanto, gli obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro in relazione ai giornalisti assunti con rapporto di lavoro subordinato sono determinati secondo le disposizioni che regolano l’iscrizione al FPLD.

Con riferimento alle contribuzioni minori, a decorrere dal 1° luglio 2022, i relativi obblighi contributivi sono generalmente determinati, fatta salva ogni eccezione prevista dalla legge, in ragione del settore di appartenenza del datore di lavoro, ossia secondo l’inquadramento previdenziale previsto dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della qualifica del lavoratore.

2. Obblighi contributivi dovuti alla Gestione Sostitutiva dell’AGO INPGI fino al mese di competenza di giugno 2022

Alla luce del quadro normativo delineato e in attuazione dell’articolo 1, comma 103, della legge n. 234/2021, la competenza assicurativa in capo alla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI cessa il 30 giugno 2022 per essere trasferita all’Istituto nazionale della previdenza sociale, che vi succede nei relativi rapporti attivi e passivi.

Si rammenta in proposito, ai fini delle regolarizzazioni/versamenti relativi ai periodi di competenza fino al mese di giugno 2022, che le contribuzioni dovute alla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI alla medesima data sono:

  • IVS nella misura del 33,00% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore;
  • aliquota aggiuntiva IVS dell’1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico dei giornalisti attivi, ai sensi della delibera INPGI n. 27 del 26 giugno 2021;
  • aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile;
  • assicurazione contro la disoccupazione nella misura dell’1,61%;

Per i soli rapporti a tempo determinato stipulati con datori di lavoro privati, esclusi quelli in sostituzione di dipendenti assenti, è altresì dovuto un contributo addizionale dell’1,40%.

L’obbligo contributivo è escluso per i lavoratori assunti a tempo indeterminato da pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le quali sono tenute al versamento della contribuzione in argomento nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile per i soli lavoratori con contratto a tempo determinato;

  • fondo di garanzia per il pagamento del TFR (art. 2, comma 10, della legge 29 maggio 1982, n. 297) nella misura dello 0,30%;
  • assegno nucleo familiare nella misura dello 0,05%;
  • con riferimento alle aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416 (aziende editrici di giornali quotidiani, giornali periodici e agenzie di stampa a carattere nazionale), anche con meno di 15 dipendenti, è dovuto il contributo per ammortizzatori sociali nella misura dell’1%[1] a carico del datore di lavoro. Si rinvia a quanto da ultimo disposto dall’articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale ha previsto l’obbligo di versamento del contributo addizionale – di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo – al ricorrere dei necessari presupposti;
  • contributo di solidarietà nella misura del 10% sull’importo dei contributi a carico azienda versati alle forme di previdenza e assistenza integrativa e su altre somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro (ai sensi dell’art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, introdotto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166).

Si ricorda, infine, che per i giornalisti le prestazioni connesse all’assicurazione di maternità (compresi i permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104) sono già a carico dell’INPS (cfr. la circolare n. 73 del 19 maggio 2006), mentre non è prevista l’assicurazione di malattia. Di conseguenza, le indennità erogate dal datore di lavoro durante i periodi di assenza dal lavoro per malattia, come disciplinate dai CCNL di riferimento, assumono natura retributiva e sono assoggettate a contribuzione previdenziale.

2.1 Modalità di denuncia e versamento dei contributi dovuti alla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI fino al mese di competenza di giugno 2022

Fino al periodo di competenza “giugno 2022”, per quanto concerne gli adempimenti relativi all’invio delle denunce e al versamento dei contributi dovuti, si rinvia alle istruzioni operative dell’INPGI in uso.

3. Obblighi contributivi a decorrere dal 1° luglio 2022 dovuti al FPLD, nonché all’evidenza contabile separata per i soggetti già iscritti alla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI.

In relazione al quadro normativo in trattazione, i datori di lavoro che siano già in possesso di una matricola DM per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel FPLD devono denunciare su quest’ultima i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti già in forza o che venissero assunti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Nel caso in cui il datore di lavoro, pubblico o privato, che assume o ha in forza i predetti giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, non fosse titolare di una matricola DM, ne dovrà richiedere l’apertura per gli adempimenti informativi verso l’INPS.

In tale senso, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 2/2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui all’allegato n. 2 della circolare n. 80/2014.

L’apertura della matricola DM dovrà essere effettuata in tempo utile per il versamento dei contributi di luglio 2022.

Si precisa che, per i periodi decorrere dal 1° luglio 2022, la competenza assicurativa – fino a quel momento in capo al Polo INPGI – sarà in capo alla Struttura dell’INPS territorialmente competente, presso la quale già esiste o dovrà essere aperta la matricola.

3.1 L’obbligo contributivo IVS. Retribuzione imponibile e minimale di retribuzione ai fini contributivi

In ragione di quanto previsto dal secondo periodo del comma 103 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, a decorrere dal 1° luglio 2022, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e di posizione assicurativa presso la Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Detta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Al contempo, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica assunti dal 1° luglio 2022 sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (gestione ordinaria).

Tale disposizione deve intendersi riferita non solamente a nuove assunzioni, ma anche a quei soggetti che, già titolari di posizione assicurativa presso la Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, cessino il rapporto di lavoro in corso e instaurino un nuovo rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico presso la stessa o altra azienda, salvo i casi in cui il trasferimento del lavoratore si verifichi senza soluzione di continuità (ad esempio, cessione del contratto, cessione di ramo d’azienda, operazioni societarie, ecc.).

Si evidenzia che, nella formulazione adottata dal legislatore nel secondo periodo del citato comma 103 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, ciò che assume rilievo ai fini dell’iscrizione al FPLD, ovvero all’evidenza contabile separata, è la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato instaurato con i giornalisti professionisti, i pubblicisti o i praticanti, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, ivi comprese le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001.

In presenza dello svolgimento di attività giornalistica, pertanto, l’iscrizione al FPLD ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro.

Inoltre, si rammenta che le figure professionali, titolari di rapporto di lavoro subordinato, interessate dalle disposizioni oggetto della presente circolare sono:

– giornalisti professionisti (legge n. 1564/1951), a decorrere dal 1° gennaio 1952;

– praticanti giornalisti (legge 25 febbraio 1987 n. 67, art. 26), a decorrere dal 1° marzo 1987;

– giornalisti professionisti tele-cineoperatori (legge n. 67/1987, art. 27), a decorrere dal 1° marzo 1987;

– giornalisti pubblicisti (legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 76), a decorrere dal 1° gennaio 2001;

– personale iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti assunto presso pubbliche Amministrazioni in applicazione dell’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, indipendentemente dal contratto collettivo agli stessi applicato[2].

Pertanto, con riferimento ai soggetti appartenenti alle predette categorie professionali titolari rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica, il contributo IVS si attesta nella misura del 33% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore.

È altresì previsto, per la predetta categoria di soggetti, il versamento del contributo aggiuntivo a carico del lavoratore nella misura dell’1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992.

In relazione alla base imponibile da prendere a riferimento, trovano applicazione le disposizioni generali in materia di determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti contenute nell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, come sostituito, da ultimo, dall’articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ha statuito, fatte salve le ipotesi tassativamente previste, il principio della unificazione delle basi imponibili previdenziale e fiscale[3].

Si rammenta infine che, ai fini della determinazione del minimale contributivo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Il predetto minimale deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera determinato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338/1989 (cfr., da ultimo, la circolare n. 15/2022).

Infine, si precisa che solo a decorrere dall’anno 2017, con l’adozione del nuovo “Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO” dell’INPGI è stata prevista l’applicazione delle disposizioni di cui l’articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463/1983, secondo il quale il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, ai fini delle prestazioni pensionistiche, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338/1989, è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

3.1.1 Il massimale contributivo

Il comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 prevede che “ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo”.

Si evidenzia, al riguardo, che nella previgente disciplina, il “Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO” dell’INPGI prevedeva, per i soggetti iscritti e, quindi, per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti, l’applicazione del sistema di calcolo contributivo di cui all’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335[4], solo per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2017.

In particolare, nella previgente disciplina, il massimale contributivo non era applicato ai soggetti con primo accredito contributivo in INPGI antecedente al 1° gennaio 2017. Il massimale non era applicato altresì ai soggetti con primo accredito contributivo in INPGI dal 1° gennaio 2017 e che tuttavia avessero contribuzione accreditata antecedentemente alla predetta data in qualsiasi altra gestione. Al contrario, il massimale contributivo era applicato ai soggetti con primo accredito contributivo in INPGI dal 1° gennaio 2017 privi di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione nei periodi antecedenti alla predetta data.

Il citato comma 105, pertanto, riproponendo pedissequamente il meccanismo vigente presso la soppressa Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, ha introdotto una disposizione in deroga alla ordinaria disciplina di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995, applicabile limitatamente all’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e volta a cristallizzare e, quindi, a confermare lo speciale regime del massimale INPGI nel momento del trasferimento delle funzioni dell’INPGI all’INPS.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° luglio 2022, con riferimento agli assicurati che alla data del 30 giugno 2022 risultino da ultimo iscritti all’INPGI (ancorché contestualmente ad altra gestione pensionistica) e per i quali il primo accredito contributivo in qualsiasi gestione decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, e quindi in data antecedente il 2017, troverà applicazione la disciplina del massimale di cui al citato comma 105, ossia il meccanismo sopra illustrato già operante presso l’INPGI, con riferimento a tutti i rapporti di lavoro che comportano esclusivamente l’iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Diversamente, per i soggetti che alla predetta data del 1° luglio 2022 risultino da ultimo assicurati a una qualsiasi (compreso il FPLD) altra gestione diversa da INPGI nonché per i soggetti con accredito contributivo in qualsiasi gestione pensionistica prima del 1996, continuerà a trovare applicazione la generale disciplina del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995.

A seguire uno schema riepilogativo che descrive quanto sopra esposto.

Nel caso in cui alla data del 1° luglio 2022 l’ultimo contributo risulti accreditato presso la Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI (ancorché contestualmente ad altra gestione pensionistica):

1. se risulta contribuzione accreditata presso l’ex INPGI tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016 non si applica il massimale;

2. se risulta contribuzione accreditata presso l’ex INPGI post 31 dicembre 2016 (con presenza di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016) non si applica il massimale;

3. se risulta contribuzione accreditata presso l’ex INPGI post 31 dicembre 2016 (in assenza di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione ante 1° gennaio 2017) si applica il massimale.

Le predette casistiche trovano applicazione limitatamente all’ambito del FPLD.

Diversamente, se alla data del 1° luglio 2022 l’ultimo contributo risulta accreditato presso una gestione diversa dalla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, si applicano in materia di massimale contributivo le regole ordinarie di cui alla legge n. 335/95.

Si rinvia al paragrafo 4 relativo alle istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens, nella sezione relativa alla compilazione dell’elemento <RegimePost95>, per l’ulteriore specificazione delle singole fattispecie sopra esposte.

Si rammenta, infine, che il massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’articolo 3ter del decreto-legge n. 384/1992.

3.2 Assetto delle contribuzioni minori dovute, a decorrere dal 1° luglio 2022, per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica

Come rappresentato in premessa, a decorrere dal 1° luglio 2022, gli obblighi relativi alle contribuzioni c.d. minori in capo ai datori di lavoro in relazione ai propri dipendenti titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sono quelli già previsti con riferimento ai lavoratori iscritti al FPLD[5] e generalmente determinati avendo a riferimento l’inquadramento previdenziale di cui alla legge n. 88/1989 e, conseguentemente, declinati in base alla qualifica del lavoratore, alla tipologia contrattuale adottata, ecc.

Al riguardo, si rileva che l’attività giornalistica costituisce “attività intellettuale che, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare, ad una massa indifferenziata di utenti, idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da valutazione critica. L’attività giornalistica, inoltre, è contraddistinta dalla creatività di colui che, con prestazione d’opera professionale, raccoglie ed elabora le notizie[6].

Ciò posto, ai fini previdenziali e della determinazione dei corrispondenti obblighi contributivi e informativi, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono assimilati alla categoria/qualifica di impiegati.

Malattia

Con riferimento ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, l’obbligo di contribuzione per il datore di lavoro è determinato sulla base della normativa vigente dettata in relazione alla generalità dei lavoratori già inclusi nell’ambito di applicazione della disciplina in materia di assicurazione contro la malattia.

Si richiamano, a mero titolo ricognitivo, le contribuzioni dovute nei settori dell’industria e del commercio/terziario con riferimento agli impiegati.

Malattia Industriaimpiegati —-
Malattia Commercio/Terziarioimpiegati: 2,44%

Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (introdotto dall’articolo 18, comma 16, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), ha stabilito che, a decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro che hanno corrisposto, per previsione contrattuale, il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori “cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente” (cfr. la circolare n. 122/2011).

È esclusa, quindi, la possibilità per i datori di lavoro di essere esonerati dall’obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Maternità

Si applicano le disposizioni vigenti che regolano l’assicurazione economica di maternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, (c.d. Testo unico della maternità e della paternità).

In particolare, l’articolo 79 del predetto D.lgs n. 151/2001 prevede il concorso al finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato mediante il versamento, da parte dei datori di lavoro, di un’apposita contribuzione.

Si evidenzia in proposito che, per effetto della cessazione della iscrizione alla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI ai sensi dell’articolo 1, comma 103, della legge n. 234/2021, in relazione ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica non trova più applicazione la specifica disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 79 del D.lgs n. 151/2001, che prevede per i giornalisti iscritti all’INPGI “un contributo, in capo ai datori di lavoro, pari allo 0,65 per cento della retribuzione[7].

Pertanto, la misura del contributo di maternità, nei confronti della predetta categoria di lavoratori, è determinata secondo le disposizioni previste al comma 1 dell’articolo 79 del D.lgs n. 151/2001 per la generalità degli iscritti al FPLD.

Si richiamano, a mero titolo ricognitivo, le contribuzioni dovute nei settori dell’industria e del commercio/terziario con riferimento agli impiegati.

Maternità Industriaimpiegati: 0,46 %
Maternità Commercio/Terziarioimpiegati: 0,24%

Cassa unica assegni familiari (CUAF)

Con riferimento ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica iscritti al FPLD, ovvero alla evidenza contabile separata, si rileva che ai fini della determinazione della misura del contributo per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare (CUAF), per la generalità dei datori di lavoro, trova applicazione l’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Si rammenta che, con il decreto interministeriale 21 febbraio 1996, in attuazione della legge n. 335/1995, il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, ha disposto l’elevazione dell’aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti al 32%, con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge n. 88/1989. Conseguentemente, per i datori di lavoro che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il contributo CUAF è stato variato nella misura del 2,48%.

Ciò premesso, ai fini della quantificazione della misura della contribuzione dovuta, assumono rilievo altresì le disposizioni di cui all’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che rispettivamente stabiliscono (a decorrere dal 1° febbraio 2001) un esonero dall’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare pari a 0,80 punti percentuali, nonché (a decorrere dal 1° gennaio 2006) un ulteriore esonero dal versamento dei contributi per gli assegni per il nucleo familiare pari all’1%.

Pertanto, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge, la misura del contributo CUAF dovuto dalla generalità dei datori di lavoro in relazione ai propri dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato di tipo giornalistico è pari allo 0,68% (2,48% meno 1,80%).

Fondo di Garanzia

A decorrere dal 1° luglio 2022, ossia dalla data di cessazione della iscrizione alla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI ai sensi dell’articolo 1, comma 103, della legge n. 234/2021, in capo ai datori di lavoro sussiste l’obbligo di versare all’INPS la contribuzione afferente al finanziamento del “Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto” di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni[8], in relazione ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, ai quali si applica, come per la generalità dei lavoratori dipendenti, l’articolo 2120 del codice civile per il trattamento di fine rapporto.

L’obbligo contributivo è pari allo 0,20% dell’imponibile contributivo.

Fondo di Tesoreria

Per il personale assunto con contratto di lavoro subordinato (ancorché di natura giornalistica) e che matura il trattamento di fine rapporto secondo la disciplina dell’articolo 2120 del codice civile, permane in capo ai datori di lavoro l’obbligo contributivo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, c.d. Fondo di Tesoreria, istituito dall’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti di attuazione, adottati dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, il 30 gennaio 2007, sempreché sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalle norme istitutive del Fondo di Tesoreria (ad esempio, limite dimensionale, ecc.).

Si ricorda che le necessarie indicazioni al fine dell’individuazione dei datori di lavoro tenuti al versamento delle quote di TFR al predetto Fondo di Tesoreria e le istruzioni e i chiarimenti in ordine all’assolvimento dell’obbligo di versamento sono stati forniti con la circolare n. 70/2007.

3.2.1 Contributo di disoccupazione e ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Il legislatore, nell’ambito delle disposizioni che regolano il trasferimento della funzione previdenziale della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI all’INPS, ha previsto una specifica disciplina transitoria volta a garantire il riconoscimento dei trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni assicurati dalle disposizioni in vigore presso l’INPGI per il periodoa decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023.

In particolare, il comma 108 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 prevede che: “A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.

Pertanto, per i soli periodi contemplati dal comma 108 (dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023), nei confronti di titolari di rapporto di lavoro dipendente di tipo giornalistico continua a trovare applicazione la disciplina statutaria e regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022 con esclusivo riferimento ai trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni e, conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento dei relativi obblighi contributivi secondo la medesima disciplina.

Si precisa che la disposizione si applica anche in relazione ai rapporti di lavoro di tipo giornalistico, come individuati al precedente paragrafo 3.1, instaurati per la prima volta dopo il 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023.

Ciò comporta che i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento della relativa contribuzione per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 nella misura determinata con le regole già vigenti presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022.

La predetta contribuzione afferisce alla Gestione di competenza.

Dal 1° gennaio 2024, invece, con riferimento alle contribuzioni dovute per il finanziamento dei trattamenti di disoccupazione e cassa integrazione guadagni si applica integralmente la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Contributo di disoccupazione a decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 a carico dell’INPGI secondo le disposizioni vigenti al 30 giugno 2022

Con la circolare n. 140/2012, l’INPS ha precisato che: “Sono, altresì, esclusi dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego i giornalisti professionisti e pubblicisti – iscritti all’Albo professionale – nonché i praticanti giornalisti – iscritti nell’apposito Registro – titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, in quanto agli stessi la tutela contro la disoccupazione involontaria è garantita da apposita assicurazione obbligatoria, sostitutiva dell’AGO, gestita dall’INPGI ai sensi della legge 9 novembre 1955, n. 1122”.

Per i lavoratori elencati al precedente paragrafo 3.1, quindi, i datori di lavoro dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 continueranno a versare il contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione secondo la disciplina e nella misura indicata al precedente paragrafo 2 (1,61% della retribuzione imponibile per i lavoratori a tempo indeterminato e, nel caso di lavoratori assunti a tempo determinato, anche il contributo addizionale pari all’1,40% dell’imponibile contributivo. Per i lavoratori assunti da pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, e successive modificazioni, 1,61% della retribuzione imponibile per i soli lavoratori con contratto a tempo determinato).

Si ricorda, al riguardo, che per la suddetta contribuzione non trova applicazione il massimale di legge (cfr. il precedente paragrafo 3.1.1).

Contributo di finanziamento NASpI a decorrere dal 1° gennaio 2024

A decorrere dal 1° gennaio 2024 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro giornalistico come sopra individuati rientrano nel campo di applicazione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), disciplinata dal decreto legislativo 4marzo 2015, n. 22.

Ne consegue che per tale personale è dovuta la relativa contribuzione di finanziamento (contributo ordinario pari all’1,31%, contributo addizionale pari all’1,40% per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, incremento del contributo addizionale pari allo 0,5% per ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, contributo in caso diinterruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato), secondo la disciplina recata dall’articolo 2, commi da 25 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni (cfr. le circolari n. 140/2012, n. 44/2013, n. 121/2019, n. 40/2020 e n. 137/2021.).

È altresì dovuto il contributo integrativo (pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo) per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978 (cfr. il paragrafo 3.3 della circolare n. 140/2012).

Si ricorda, infine, che per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, e successive modificazioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributo dell’1,61% (1,31% + 0,30%) per i soli lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato (cfr. l’art. 2, comma 29, lett. d), della legge n. 92/2012).

Trattamento di integrazione salariale straordinario a decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 a carico dell’INPGI secondo le disposizioni vigenti al 30 giugno 2022

A decorrere dal 1° luglio 2022 e sino al 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi la disciplina afferente alla contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria vigente alla data del 30 giugno 2022 nella fattispecie di cui all’articolo 25-bis del D.lgs n. 148/2015, con riferimento ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cuiall’articolo27, secondo comma, della legge n. 416/1981.

La contribuzione è dovuta nella misura pari all’1% dell’imponibile contributivo.

Si ricorda, al riguardo, che l’obbligo contributivo sussiste indipendentemente dal requisito dimensionale del datore di lavoro e che per la suddetta contribuzione non trova applicazione il massimale di legge (cfr. il precedente paragrafo 3.1.1).

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 25-bis del D.lgs n. 148/2015 dispone che: “Per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti di cui al comma 1 è dovuto il contributo addizionale di cui all’articolo 5” del medesimo decreto legislativo. In merito agli adempimenti ai quali sono tenuti i datori di lavoro interessati, al momento impositivo, alla misura e al calcolo del contributo, si rinvia al paragrafo 5 della circolare n. 9/2017.

Per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015, si rinvia alle istruzioni operative che saranno fornite con apposito messaggio.

Trattamento di integrazione salariale straordinario riconosciuto dal 1° gennaio 2024

Il citato comma 108 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.

La disposizione di cui sopra comporta che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, anche per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cuiall’articolo27, secondo comma, della legge n. 416/1981, i datori di lavoro interessati, a prescindere dal requisito dimensionale, saranno tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione straordinaria nella misura pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo.

I suddetti datori di lavoro, in quanto rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, sono tenuti altresì al versamento della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) nella misura prevista dall’articolo 13 del medesimo decreto legislativo.

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale (CIGO/CIGS) è stabilito un contributo addizionale, secondo quanto disposto dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.

Si precisa, inoltre, che per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti, dipendenti da aziende che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 25-bis del D.lgs n. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi del datore di lavoro di finanziamento delle integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, FIS e Fondi di solidarietà) sono determinati in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale.

Al riguardo, con riserva di fornire ulteriori precisazioni con apposita circolare, si rinvia a quanto da ultimo specificato con la circolare n. 18/2022 e con il messaggio n. 637/2022.

3.3 Obblighi contributivi in relazione ai giornalisti dipendenti da Amministrazioni pubbliche

I giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, sono iscritti al FPLD, nonché all’evidenza contabile separata con riferimento ai soggetti già iscritti alla Gestione Sostitutiva dell’Ago dell’INPGI, con decorrenza 1° luglio 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 103, della legge n. 234/2021.

Rimane confermato che i datori di lavoro, ove ne sussistano i presupposti di iscrizione, sono tenutiper il personale di cui sopra agli obblighi di contribuzione al fondo ex INADEL o ex ENPAS ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFS /TFR) della Gestione dipendenti pubblici, nonché alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” (Gestione credito) e all’ENPDEP.

Per i dipendenti non iscritti ai suddetti fondi ex ENPAS ed ex INADELe quindi non iscritti obbligatoriamente alla Gestione credito, è comunque consentita l’adesione alla Gestione credito entro i termini previsti, da ultimo, nella circolare n. 20/2022.

In merito al contributo di disoccupazione a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 e al contributo di finanziamento della NASpI a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’obbligo contributivo sussiste esclusivamente in relazione ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, come precisato nei precedenti paragrafi.

4. Modalità di esposizione dei lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico sul flusso Uniemens

A partire dal periodo di competenza “luglio 2022”, i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i dipendenti giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti – di natura subordinata – iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché, all’evidenza contabile separata, procederanno alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso Uniemens analogamente a quanto attualmente previsto per le aziende con dipendenti.

In particolare, l’elemento DenunceMensili, nell’ambito del quale si sviluppa l’intero flusso, contiene rispettivamente gli elementi DatiMittente e Azienda e deve essere valorizzato secondo le regole ordinarie previste per le aziende DM.

Per quanto concerne l’elemento PosContributiva, nell’elemento Matricola deve essere indicata la matricola identificativa del datore di lavoro.

Le principali novità strutturali del flusso Uniemens riguardano la sezione DenunciaIndividuale, in relazione alla quale si forniscono le precisazioni necessarie alla corretta valorizzazione degli elementi ivi contenuti.

Qualifica1

“P” (Giornalista professionista, praticante, pubblicista).

Qualifica2

“F” = Tempo pieno

“P” = Tempo parziale di tipo Orizzontale

“V” = Tempo parziale di tipo Verticale

“M” = Tempo parziale di tipo Misto

Qualifica3

“I” = Tempo indeterminato

“A” = Tempo determinato o contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti

“B” = Lavoratori assunti a termine nel territorio della provincia di Bolzano

“D” = Tempo determinato o contratto a termine (restanti tipologie)

Tipo Lavoratore (di nuova istituzione)

G2” = Giornalista professionista iscritto alla evidenza contabile separata FPLD

G3” = Giornalista professionista iscritto al FPLD (gestione ordinaria)

G4” = Giornalista pubblicista iscritto alla evidenza contabile separata FPLD

G5” = Giornalista pubblicista iscritto al FPLD (gestione ordinaria)

G6” = Giornalista praticante iscritto alla evidenza contabile separata FPLD

G7” = Giornalista praticante iscritto al FPLD (gestione ordinaria)

<RegimePost95>

Elemento obbligatorio. In generale ammette il valore “S” se il lavoratore è soggetto a regime contributivo (ai sensi dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995), altrimenti “N”.

Precisazioni per i giornalisti e i soggetti iscritti al FPLD con contribuzione versata antecedentemente al 30 giugno 2022 alla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI.

L’elemento dovrà altresì essere valorizzato con “S”:

– per i giornalisti privi di contribuzione alla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI antecedente alla data del 30 giugno 2022;

– per i soggetti iscritti al FPLD (ancorché giornalisti) per i quali alla data del 30 giugno 2022 risulti come ultimo periodo dichiarato un periodo non riferito alla soppressa Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI (e privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995);

– per i soggetti iscritti al FPLD (ancorché giornalisti) per i quali alla data del 30 giugno 2022 risulti come ultimo periodo dichiarato un periodo riferito alla soppressa Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, nel solo caso in cui la denuncia afferisca a un lavoratore con primo accredito all’INPGI successivo al 31 dicembre 2016 e contestualmente privo di anzianità contributiva in gestioni pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 2016.

L’elemento dovrà essere valorizzato con “N”:

– per i soggetti iscritti al FPLD (ancorché giornalisti) per i quali alla data del 30 giugno 2022 risulti come ultimo periodo dichiarato un periodo riferito alla soppressa Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, nel caso in cui la denuncia afferisca a un lavoratore con primo accredito all’INPGI tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016;

– per i soggetti iscritti al FPLD (ancorché giornalisti) per i quali alla data del 30 giugno 2022 risulti come ultimo periodo dichiarato un periodo riferito alla soppressa Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI in cui la denuncia afferisca a un lavoratore con primo accredito all’INPGI successivo al 31 dicembre 2016 e contestualmente con anzianità contributiva in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria antecedente alla data del 1° gennaio 2017.

Imponibile

In questo elemento deve essere indicato, così come avviene per la generalità delle aziende con dipendenti, per i soggetti per i quali è valorizzato l’elemento <RegimePost95> con “S”, secondo le precedenti precisazioni, l’importo di retribuzione imponibile assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale non eccedente il massimale di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995.

Per i soggetti per i quali è valorizzato l’elemento <RegimePost95> con “N”, secondo le precedenti precisazioni, deve essere indicato l’importo di retribuzione imponibile assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

Contributo

Elemento da valorizzare sulla base delle attuali modalità previste per le aziende con dipendenti, indicando l’importo del contributo previdenziale IVS e della contribuzione assistenziale calcolato sull’importo indicato nell’elemento Imponibile in funzione delle specifiche aliquote contributive.

LavPensionato

Nel caso di lavoratore pensionato iscritto al FPLD si mantengono le stesse modalità espositive in uso; Nel caso di lavoratore pensionato iscritto all’evidenza contabile separata INPGI del fondo pensioni lavoratori dipendenti, deve essere valorizzato l’elemento FondiDiversi di LavPensTrattenuta di LavPensionato con il codice di nuova istituzione “T329”, avente il significato di “Trattenute lavoratori pensionati a carico Fondo pensioni INPGI”.

In relazione alla Denuncia Aziendale, si evidenzia la seguente specificità.

AltrePartiteADebito/CausaleADebito

Nell’ambito dell’elemento CausaleADebito di AltrePartiteADebito – che contiene le informazioni relative alla contribuzione non riconducibile a livello individuale – vengono istituiti i seguenti nuovi codici volti ad agevolare la gestione delle informazioni relative al contributo di solidarietà (10%) sui versamenti, a carico del datore di lavoro, alle forme pensionistiche complementari ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 252/2005 e ad altre casse, gestioni e fondi istituiti in forza di accordo o contratto collettivo di lavoro per finalità diverse dalla previdenza complementare, per i giornalisti, pubblicisti e praticanti iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD:

– “M981”: contributo di solidarietà sui versamenti a carico del datore di lavoro a forme pensionistiche complementari ex art. 16, D.lgs. n. 252/2005, gestione contabile separata del FPLD giornalisti, pubblicisti e praticanti;

– “M910”: contributo di solidarietà sui versamenti a carico del datore di lavoro a casse, fondi e gestioni istituiti in forza di accordi e contratti collettivi di lavoro per finalità diverse dalla previdenza complementare ex art. 9-bis, D.L. n. 103/1991 gestione contabile separata del FPLD giornalisti, pubblicisti e praticanti.

Le regole di valorizzazione degli altri elementi del flusso Uniemens seguono la prassi generale.


[1]Con atto n. 41 del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2014 e approvato dalMinistro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, è stato stabilitocheil contributo per ammortizzatori sociali, istituito con la delibera INPGI n. 82 del 25 giugno 2009, approvata con il D.M. 5 agosto 2009 – a fare datadal mese di settembre 2014- per la parte a carico del datore di lavoroè elevato dell’1% fino alla data del 31 dicembre 2016. Per i periodi contributivi dal 1° gennaio 2017, la suddetta aliquota è stata confermata con la circolare INPGI n. 3/2016.
[2] Cfr. la sentenza della Corte di Cassazione, sez. unite, n. 21764/2021.
[3] Nel precedente regime INPGI la base imponibile era determinata secondo le medesime disposizioni.
[4] Cfr. la circolare INPGI n. 2 del 24 marzo 2017.
[5] Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 108, della legge n. 234/2021.
[6] Cfr. sent. Corte di Cassazione, sez. unite, n. 21764/2021, già richiamata.
[7]Il contributo di maternità dovuto all’INPS ai sensi del comma 3 dell’art. 79 del D.Lgs. 151/2001, risultava azzerato per effetto delle riduzioni contributive di cui all’articolo 120, L. n. 388/2000 e all’art. 1 commi 361 e 362 L. n. 266/2005, le quali, in assenza di obbligo contributivo CUAF, valgono per un complessivo 1,40% “prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione”.
[8]Con riferimento ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica cessa, infatti, di trovare applicazione la specifica disposizione di cui al comma 10 dell’articolo 2 della legge n. 297/1982 nella parte in cui prevede che per i giornalisti il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Fonte: Inps

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