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Circolare numero 86 del 17-06-2021

Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019. Assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare si illustra la disciplina del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali di cui al D.I. n. 103594/2019, con particolare riferimento alle prestazioni straordinarie garantite dal medesimo. Si forniscono altresì le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo.

INDICE

1. Quadro normativo

2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà

2.1 Finalità e ambito di applicazione

2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo

3. Prestazioni

4. Trattamenti in via straordinaria

4.1 Tipologia

4.2 Requisiti del datore di lavoro e presentazione dell’accordo aziendale

4.3 Requisiti del lavoratore

4.4 Adempimenti della Struttura territoriale INPS che ha in carico la matricola principale aziendale

4.5 Presentazione della domanda e servizi presenti sul portale prestazioni atipiche

4.6 Misura e modalità di calcolo

4.7 Procedure di liquidazione

4.8 Regime tributario

4.9 Contribuzione correlata

4.10 Cumulabilità con i redditi da lavoro

5.Ricorsi amministrativi

6. Finanziamento

6.1 Modalità di finanziamento delle prestazioni

6.2 Codifica datori di lavoro

6.3 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

6.4 Modalità di finanziamento delle prestazioni erogate in via straordinaria

6.4.1 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario

6.4.2 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemensper gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)

6.4.3 Modalità di composizione del flusso Uniemens-ListaPosPA per i lavoratori iscritti a una della casse pensionistiche della Gestione pubblica

7. Istruzioni contabili

1. Quadro normativo

Allo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per le causali previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale, l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventiad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di integrazioni salariali di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo.

I fondi di solidarietà, oltre al suddetto scopo, possono perseguire le finalità di erogare prestazioni integrative di prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato e finanziare attività formative.

Nei casi in cui gli accordi di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015 vengano stipulati in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultimo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate (cfr. l’art. 28, comma 2, del D.lgs n. 148/2015).

Ciò premesso sul piano generale, con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 18 luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL, FIADEL, è stato convenuto di costituire il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle imprese dei servizi ambientali, ai sensi del citato articolo 26 del D.lgs n. 148/2015.

Il predetto accordo è stato recepito con il decreto 9 agosto 2019, n. 103594, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha istituito presso l’INPS il “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali” (d’ora in avanti Fondo).

Al riguardo, si rappresenta che l’accordo costitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a un settore già rientrante nell’ambito di applicazione del FIS. Pertanto, come sopra anticipato, i datori di lavoro del relativo settore, in coerenza con le disposizioni del richiamato articolo 28, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo – ai fini dell’obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più destinatari della disciplina del suddetto FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate (cfr. l’art. 11, comma 2, del D.I. n. 103594/2019).

Diversamente, per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni ordinarie e integrative garantite dal Fondo, si comunica che il Fondo è pienamente operativo dalla data di nomina del Comitato amministratore, intervenuta il 7 agosto 2020.

Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni operative per l’accesso alle prestazioni ordinarie e integrative.

Come precisato nella circolare n. 72 del 29 aprile 2021, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica e della necessità di garantire prontamente ai lavoratori interessati la continuità nell’erogazione delle misure di sostegno al reddito, con esclusivo riferimento ai trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19”, i datori di lavoro dovranno continuare ad accedere all’assegno ordinario garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige (cfr. il successivo par. 2.1) oppure alla cassa integrazione in deroga, con la causale “COVID 19 – DL 41/21”, in relazione allo specifico requisito dimensionale.

Si evidenzia altresì che la contribuzione versata dai datori di lavoro nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Fondo e la data di operatività del medesimo contribuisce alla “previa costituzione di specifiche riserve finanziarie”, di cui all’articolo 35, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, propedeutiche alla concessione degli interventi a carico del Fondo medesimo. Si segnala, per completezza, che la data di decorrenza del Fondo è la data di entrata in vigore del decreto interministeriale in epigrafe, coincidente con il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, con la presente circolare, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 240 del 12 ottobre 2019 del D.I. n. 103594/2019 (Allegato n. 1), si illustra la disciplina del Fondo così come delineata dalle disposizioni su richiamate.

2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà

2.1 Finalità e ambito di applicazione

Il Fondo di solidarietà in commento ha lo scopo di fornire al personale dei datori di lavoro del settore dei servizi ambientali – che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale di cui al citato Titolo I del D.lgs n. 148/2015 e che occupano mediamente più di cinque dipendenti – interventi a tutela del reddito, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie, nonché in presenza di processi di agevolazione all’esodo. Il Fondo può altresì erogare prestazioni integrative ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali e finanziare programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

Nello specifico, sono beneficiari degli interventi a tutela del reddito, assicurati dal Fondo, i dipendenti dei datori di lavoro del suddetto settore dei servizi ambientali, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, ad esclusione dei dirigenti.

Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo i datori di lavoro esercenti servizi ambientali – individuati in base alle caratteristiche riportate nella tabella di cui all’Allegato n. 2 della presente circolare – che impiegano mediamente più di cinque dipendenti.

Il superamento della soglia dimensionale, espressamente fissata dal decreto per la partecipazione al Fondo di solidarietà, viene verificata mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente (cfr. l’art. 26, comma 4, del D.lgs n. 148/2015).

Con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà territoriali intersettoriali della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, si rappresenta quanto segue.

In considerazione della circostanza che il Fondo di solidarietà per ilsettore dei servizi ambientalisia stato “costituito a livello nazionale” successivamente all’entrata in vigore dei decreti interministeriali istitutivi dei citati Fondi territoriali, si configura la fattispecie prevista nel disposto di cui all’articolo 2, comma 5, dei medesimi decreti istitutivi (cfr. i decreti interministeriali n. 96077/2016, e successive modificazioni, e n. 98187/2016).

Pertanto, in applicazione del richiamato impianto normativo vigente, i datori di lavoro aventi i requisiti per l’iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige potranno uscire da detti Fondi territoriali e aderire al Fondo bilaterale di solidarietà del settore dei servizi ambientali di cui al D.I. n. 103594/2019. I predetti datori di lavoro non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo di Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al nuovo Fondo del settore dei servizi ambientali, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige restano acquisiti ai medesimi Fondi (cfr. le circolari n. 197/2016 e n. 125/2017).

2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo

Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale (cfr. l’art. 26, comma 5, del D.lgs n. 148/2015).

Il Fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Il Fondo ha altresì l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.

Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 26, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.

Per la composizione, durata delle cariche e compiti del Comitato amministratore del Fondo si rinvia agli articoli 3 e 4 del D.I. n. 103594/2019.

Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del D.lgs n. 148/2015. Relativamente agli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono invece a carico delle singole aziende esodanti, che provvedono a versarli all’Istituto distintamente (cfr. l’art. 1, comma 3, del D.I. n. 103594/2019).

3. Prestazioni

Il Fondo provvede all’erogazione delle seguenti prestazioni ai sensi dell’articolo 6 del D.I. n. 103594/2019:

1) assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dal Titolo I del D.lgs n. 148/2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie (cfr. l’art. 6, comma 1, lettera a);

2) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. l’art. 6, comma 1, lettera b);

3) assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo (cfr. l’art. 6, comma 1, lettera c).

Il Fondo provvede inoltre alla stipula di apposite convenzioni anche con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale, altresì con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi regionali e/o nazionali o dell’Unione europea. (cfr. l’art. 6, comma 1, lettera d).

È previsto altresì l’accredito della contribuzione correlata, nelle ipotesi in cui vengano erogate le prestazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3).

In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 34, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, la suddetta contribuzione correlata, che il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Di seguito si fornisce, nel dettaglio, la disciplina dei trattamenti in via straordinaria garantiti dal Fondo, nonché le relative istruzioni operative. Le istruzioni relative alle prestazioni ordinarie (assegno ordinario e formazione) e integrative, come anticipato, verranno fornite con successiva circolare.

4. Trattamenti in via straordinaria

4.1 Tipologia

In via straordinaria il Fondo prevede l’erogazione di assegni straordinari, in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, come indicato nell’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale in argomento, sono beneficiari degli interventi del Fondo i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro del settore dei servizi ambientali, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.

Come specificato nell’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale in argomento, per il periodo di erogazione dell’assegno straordinario compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico è versata alla gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.

4.2 Requisiti del datore di lavoro e presentazione dell’accordo aziendale

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.I. n. 103594/2019, l’accesso all’assegno straordinario è subordinato all’espletamento delle procedure legislative e delle procedure contrattuali di confronto sindacale, nell’ambito della contrattazione collettiva, per l’individuazione dei lavoratori destinatari della prestazione. Le suddette procedure di confronto sindacale devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle Parti sociali.

Il datore di lavoro presenta alla Struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola principale) l’accordo sindacale che individua, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del proprio personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento del Fondo, indicando altresì la Struttura territoriale presso la quale deve essere versata la provvista a copertura degli assegni straordinari, che di norma è individuata nella Struttura territoriale compente in base alla matricola.

Unitamente all’accordo de quo, il datore di lavoro deve trasmettere alla predetta Struttura territoriale – tramite la Comunicazione bidirezionale del “Nuovo cassetto previdenziale del contribuente” utilizzando l’oggetto “Prest. straordinarie Fondi solidarietà Dlgs 148/15”reperibile sotto la voce “Posizione Aziendale” – e alla casella di posta elettronica prestazioniatipiche.DG@inps.it la dichiarazione di cui al modello di accreditamento e variazioni (cod. AP144), pubblicato nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it.

Per l’assegno straordinario finalizzato alla pensione anticipata “quota 100”, le Parti sociali sottoscrivono uno specifico accordo sindacale al fine di definire le modalità, i criteri e le procedure per l’attuazione del ricambio generazionale, da depositare – entro 30 giorni dalla sottoscrizione – secondo le disposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (cfr. il successivo paragrafo 4.3).

4.3 Requisiti del lavoratore

L’accesso all’assegno straordinario presuppone la cessazione del rapporto di lavoro ed è subordinato al perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione pari a 60 mesi, dei requisiti contributivi e/o anagrafici per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia (prima decorrenza utile), inclusa, ove prevista, la c.d. finestra di accesso.

Per il triennio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 22, rubricato “Fondi di solidarietà bilaterali”, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 marzo 2019, n. 26, l’assegno straordinario può essere finalizzato anche alla pensione anticipata “quota 100” (cfr. l’art. 14 del decreto-legge n. 4/2019), in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti pensionistici. In tale ultimo caso, le ulteriori condizioni per la concessione sono le seguenti:

– invio alla Struttura territorialmente competente degli accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che devono, ai fini del ricambio generazionale, prevedere il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione in argomento;

– tali accordi sindacali, per la loro efficacia, devono essere depositati ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs n. 151/2015 entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Poiché la decorrenza della pensione anticipata “quota 100” si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei previsti requisiti, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla predetta prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario in argomento non può pertanto essere erogato oltre il 31 marzo 2022;

– invio alla Struttura territorialmente competente, tramite la Comunicazione bidirezionale del “Nuovo cassetto previdenziale del contribuente” con l’oggetto “Prest. straordinarie Fondi solidarietà Dlgs 148/15”, della ricevuta attestante l’avvenuta comunicazione telematica, di cui al punto precedente, dell’azienda al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

– invio del modello di accreditamento e variazioni (cod. AP144) specifico per i lavoratori interessati.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo sono utili i periodi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e, per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nei Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato apposite convenzioni in materia di sicurezza sociale.

A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e in applicazione dell’Accodo di recesso (WA), dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) in esso contenuto, è altresì utile la contribuzione versata nel Regno Unito sia ante che post 31 dicembre 2020 (cfr. le circolari n. 16/2020 e n. 53/2021).

I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali sono computati una sola volta.

Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare, o abbia già presentato la relativa domanda, di assegno ordinario di invalidità.

L’accertamento dei requisiti per l’accesso viene effettuato dal datore di lavoro sulla base della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita documentazione prodotta dal lavoratore.

Su richiesta del lavoratore, o su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Strutture territoriali competenti provvedono a rilasciare tempestivamente i relativi estratti contributivi.

4.4 Adempimenti della Struttura territoriale INPS che ha in carico la matricola principale aziendale

La Struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la posizione aziendale, ricevuti – tramite la Comunicazione bidirezionale del “Nuovo cassetto previdenziale del contribuente” – il modello di accreditamento e variazioni (cod. AP144) e la documentazione relativa all’accordo sindacale, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che all’azienda richiedente sia stato attribuito il codice di autorizzazione “1Z”, che contraddistingue i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà in commento.

La Struttura territoriale trasmette alla Direzione centrale Pensioni l’accordo sindacale congiuntamente alla dichiarazione di cui al modello di accreditamento e variazioni (cod. AP144).

La Direzione centrale Pensioni procede alla registrazione in procedura degli accordi presentati, all’attribuzione di un codice identificativo e alla relativa comunicazione al datore di lavoro interessato.

4.5 Presentazione della domanda e servizi presenti sul Portale prestazioni atipiche

La domanda di assegno straordinario deve essere presentata dal datore di lavoro in modalità telematica, attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Servizi” > “Disoccupazione, sospensione dal lavoro e salvaguardia lavoratori” > “Esodati” > “Prestazione di accompagnamento alla pensione” > “Accedi” > “Prestazioni Esodo dei Fondi di Solidarietà e accompagnamento alla pensione”.

A tal fine l’azienda individua i soggetti abilitati ad agire in nome e per conto dell’azienda, ai quali saranno fornite le credenziali di accesso.

Il Portale mette a disposizione le seguenti funzionalità:

  • “Domanda di assegno straordinario”, che consente la compilazione e l’invio telematico della domanda di assegno;
  • “Gestione archivio enti accreditati”, che consente l’aggiornamento dei dati del datore di lavoro accreditato;
  • “Pagamenti”, che permette al datore di lavoro di monitorare lo stato dei pagamenti della provvista anticipata mensile ai lavoratori interessati dalla procedura di esodo;
  • “Documenti e FAQ”;
  • “Manuale utente”, accessibile mediante l’icona “Help”, per le istruzioni sull’utilizzo del servizio.

4.6 Misura e modalità di calcolo

Ai sensi dell’articolo 6, comma 13, del D.I. n. 103594/2019, la misura e la durata degli assegni straordinari sono determinate dagli accordi sindacali aziendali con riferimento al periodo compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato.

L’assegno può essere determinato con due modalità, in base a quanto stabilito dall’accordo aziendale:

– può essere pari all’importo mensile lordo del trattamento pensionistico che il lavoratore teoricamente percepirebbe alla data di cessazione del rapporto di lavoro, maggiorato della quota relativa alla contribuzione correlata che sarà versata durante la fruizione della prestazione. Tale maggiorazione verrà computata nella quota contributiva.

Nel sistema di calcolo misto, per il calcolo della quota contributiva viene utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno straordinario; nel sistema di calcolo interamente contributivo viene utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla scadenza dell’assegno;

– l’importo mensile lordo viene stabilito dall’accordo aziendale, in misura fissa e per tutta la durata della prestazione. In tale caso, l’importo deve essere indicato nella domanda di prestazione.

L’assegno straordinario è una prestazione di accompagnamento alla pensione e di conseguenza:

  • non viene trattenuto il contributo ONPI;
  • non viene attribuita la perequazione annua;
  • non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
  • non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito.

Inoltre, non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio, per cessione del quinto, per riscatti e ricongiunzioni che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione, ecc.).

Il decreto interministeriale in argomento non prevede trattenute a favore di organizzazioni sindacali.

L’assegno non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto della contribuzione correlata versata dal Fondo in favore del lavoratore durante il periodo di accompagnamento alla pensione.

4.7 Procedure di liquidazione

Le Strutture territoriali competenti per la liquidazione della prestazione sono le Strutture Polo di cui al messaggio n. 4621 del 7 luglio 2015 e successive integrazioni e modifiche.

Tali Strutture, prima di procedere alla liquidazione della prestazione, devono verificare l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro e l’effettiva contribuzione accreditata in favore del lavoratore all’atto della cessazione medesima, segnalando al datore di lavoro e al lavoratore interessato eventuali discordanze tra i dati indicati nella domanda e quanto verificato.

L’assegno straordinario decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, ed è erogato per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della prestazione non deve sussistere soluzione di continuità.

Il pagamento è disposto in rate mensili anticipate.

Ai lavoratori interessati verrà inviata apposita comunicazione di liquidazione contenente le informazioni relative all’importo lordo mensile della prestazione, al pagamento e alla data di scadenza dell’assegno straordinario.

Si rammenta che non è ammessa la trasformazione automatica dell’assegno straordinario in pensione. Il lavoratore ha pertanto l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione di vecchiaia o anticipata alla Struttura territoriale competente.

Con successiva comunicazione sarà resa nota alle Strutture territoriali la disponibilità delle procedure di cui al presente paragrafo.

4.8 Regime tributario

L’assegno straordinario è assoggettato al regime di tassazione ordinaria ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR).

4.9 Contribuzione correlata

Per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, il datore di lavoro versa al Fondo di solidarietà, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati, il contributo di finanziamento utile al conseguimento del diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura.

Tale contribuzione, come sopra anticipato, è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge n. 183/2010 ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo della contribuzione correlata è pari all’importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

A tale proposito, per l’algoritmo di calcolo della c.d. retribuzione persa (che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile) si rinvia alla circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla disciplina introdotta dal D.lgs n. 148/2015.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo.

In particolare, per il 2021, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) è pari al 33%.

La medesima aliquota si applica agli iscritti alla gestione Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS). Per i lavoratori iscritti alle gestioni Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate (CPI) e Cassa Pensioni Sanitari (CPS) l’aliquota contributiva di riferimento è pari a 32,65%.

Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l’anno 2021 è pari a 103.055,00 euro.

4.10 Cumulabilità con i redditi da lavoro

L’articolo 6, comma 14, del D.I. n. 103594/2019 stabilisce che l’assegno straordinario non è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione dell’assegno fino a concorrenza dei predetti redditi.

Ai sensi del successivo comma 16, nel caso di cumulo con i redditi di lavoro subordinato, la base retributiva imponibile considerata al fine della contribuzione correlata è ridotta in misura pari all’importo di tali redditi, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.

Il medesimo articolo 6 al comma 15 specifica altresì che il lavoratore ha l’obbligo – all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e durante la fruizione dell’assegno straordinario – di comunicare tempestivamente al datore di lavoro e al Fondo (a quest’ultimo per il tramite della Struttura territoriale competente) l’instaurazione di successivi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ai fini della revoca della prestazione da parte del Comitato amministratore o della sua rideterminazione da parte della Struttura territoriale.

5. Ricorsi amministrativi

I ricorsi in materia di contributi e prestazioni devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell’INPS, al quale – ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale in commento – spetta decidere in unica istanza.

6. Finanziamento

6.1 Modalità di finanziamento delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo sono finanziate dai contributi di seguito elencati. A detti contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Sono applicabili altresì le disposizioni in materia di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.

a)Contributo ordinario

Per il finanziamento delle prestazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del D.I. n. 103594/2019 – erogazione di assegni ordinari, di prestazioni integrative, nonché della relativa contribuzione correlata – è dovuto mensilmente al Fondo un contributo ordinario dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti. Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti l’aliquota è pari allo 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori).

In relazione agli apprendisti si sottolinea che il contributo è dovuto solo per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto solo tale tipologia di apprendistato è ammessa ad accedere alle prestazioni del Fondo.

Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione.

Detto contributo ordinario è dovuto a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo di solidarietà del settore dei servizi ambientali (ottobre 2019) dai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dello stesso che, come anticipato, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, del D.I. n. 103594/2019, non saranno più assoggettati all’obbligo contributivo verso il Fondo di provenienza (FIS).

Inoltre, ai sensi del citato articolo, i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del suddetto Fondo di integrazione salariale, restano acquisiti al medesimo.

b)Contributo addizionale

In caso di ricorso all’assegno ordinario del Fondo per sospensioni o riduzioni di lavoro, è dovuto altresì un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,50%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

c)Contributo integrativo per il finanziamento della prestazione integrativa NASpI

In caso di ricorso alle prestazioni integrative di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del D.I. n. 103594/2019 è dovuto dal datore di lavoro, per l’intera durata di fruizione di tale prestazione, un contributo straordinario mensile nella misura del 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dare luogo ad accredito figurativo ovvero eventi non tutelati.

d)Contributo straordinario per il finanziamento di prestazioni di assegno straordinario

Per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.I. n. 103594/2019 è dovuta, da parte di ciascuna azienda interessata, una contribuzione straordinaria relativa ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della relativa contribuzione correlata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183/2010.

e)Contributo aggiuntivo

Il comma 4 dell’articolo 9 del D.I. n. 103594/2019 introduce un ulteriore contributo in cifra fissa, a carico del datore di lavoro, di euro 10 mensili per 12 mensilità, per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova, stabilendo inoltre che i datori di lavoro versano altresì il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata a far data dall’avvio operativo del Fondo. Dette somme ulteriori, versate dal datore di lavoro, sono destinate a finanziare le prestazioni integrative della NASpI di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto in commento.

Di seguito si forniscono le indicazioni in ordine alla denuncia e al versamento del contributo ordinario di finanziamento e della contribuzione straordinaria; le istruzioni operative concernenti le altre modalità di contribuzione verranno rese note con separata circolare.

6.2 Codifica datori di lavoro

Il “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali” è riservato ai datori di lavoro, esercenti servizi ambientali, che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria e che occupano mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente.

Pertanto, sono tenuti all’iscrizione al Fondo tutti i datori di lavoro del settore dei servizi ambientali; le posizioni contributive assegnate ai suddetti datori di lavoro, individuate in base alle caratteristiche riportate nella tabella di cui all’Allegato n. 2 alla presente circolare, dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione (di seguito c.a.) “1Z”, che assume il significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”.

L’attribuzione del c.a. “1Z” alle matricole così individuate avverrà, a prescindere dal requisito dimensionale, in automatico a cura della Direzione generale, con contestuale eliminazione del codice di autorizzazione del Fondo di provenienza (“0J” connotante gli iscritti al FIS).

I datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo potranno visualizzare l’avvenuta attribuzione del c.a. “1Z” sul “Nuovo cassetto previdenziale del contribuente”.

Per quanto riguarda i datori di lavoro che presenteranno domanda di iscrizione all’Istituto successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, si sottolinea che l’attribuzione del c.a. “1Z” sulla nuova matricola verrà effettuata ad opera delle Strutture dell’Istituto territorialmente competenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le Strutture territoriali provvederanno a eseguire le operazioni sopra descritte anche laddove la matricola, che risultava sospesa alla data di pubblicazione della presente circolare, venisse successivamente riattivata; in questo caso, avranno cura di eliminare il c.a. “0J” relativo al Fondo di provenienza (FIS).

Poiché dalla data di decorrenza del Fondo il relativo contributo di finanziamento è mensilmente dovuto dai datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente, in presenza del codice di autorizzazione “1Z”, il controllo del requisito occupazionale di più di cinque dipendenti nel semestre sarà effettuato a livello procedurale secondo le consuete modalità illustrate nella circolare n. 176/2016, ai paragrafi 2.2 e 7.1.

I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di cinque e fino a quindici dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del seguente codice di autorizzazione:

6G”, che assume il nuovo significato di“Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà.

Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva, i datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di quindici dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali di competenza per consentire l’attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite del seguente codice di autorizzazione:

2C”, che ha il significato di“Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà, nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni.

Si sottolinea che l’utilizzo dei codici di autorizzazione “6G” e “2C”, per i datori di lavoro che realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, si rende necessario in quanto le aliquote contributive relative al contributo ordinario sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali (cfr. il precedente paragrafo 6.1, lett. a). In entrambi i casi viene escluso, da parte della procedura, il controllo del limite occupazionale. Ogni variazione della media occupazionale, tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione, dovrà essere comunicata alla Struttura territoriale competente a cura del datore di lavoro.

Si ricorda che, qualora un medesimo datore di lavoro eserciti attività plurime connotate da autonomia funzionale, gestionale e organizzativa e, quindi, classificate in settori diversi, il requisito occupazionale deve essere determinato in relazione al numero di dipendenti distintamente occupati in ognuna delle attività.

Per completezza si chiarisce che, con specifico riferimento ai datori di lavoro aventi i requisiti per l’iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige, di cui al paragrafo 2.1 della presente circolare, l’attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “1Z” alle relative matricole (e la contestuale eliminazione ex nunc del c.a. “7V” per gli iscritti al Fondo del Trentino e “6P” per gli iscritti al Fondo Bolzano-Alto Adige) avverrà, esclusivamente, ad opera delle Strutture territoriali competenti, su richiesta dei datori di lavoro da presentare tramite “Cassetto previdenziale aziende”.

6.3 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

A decorrere dal mese di luglio 2021 ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che siano stati codificati con il c.a. “1Z”, con esclusione dei dirigenti e apprendisti non professionalizzanti.

I datori di lavoro dovranno versare la contribuzione dovuta da ottobre 2019 (decorrenza del Fondo di solidarietà in oggetto) al mese digiugno 2021 entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (cfr. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, e la circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1).

Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da ottobre 2019 a giugno 2021 (mese precedente alla messa a regime del flusso Uniemens), i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:

  • in <CausaleADebito>, il codice “M072” o “M073”;
  • in <Retribuzione>, l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e gli apprendisti non professionalizzanti;
  • in <SommaADebito>, l’importo del contributo, pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo per i datori di lavoro che occupano da più di cinque fino a quindici dipendenti e pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo per i datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti.

I datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà bilaterale dei servizi ambientali che abbiano versato il contributo ordinario al FIS, nel mese di entrata in vigore del Fondo (ottobre 2019) e nei mesi seguenti, dopo l’attribuzione del c.a. “1Z” e l’eliminazione del c.a. “0J”, potranno recuperare il suddetto contributo, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (ai sensi della deliberazione sopra citata), indicando l’importo indebitamente versato all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> con il codice conguaglio “L220”, avente il significato di “Recupero Contributo mensile ordinario al Fondo di solidarietà residuale – Fondo di Integrazione Salariale”.

6.4 Modalità di finanziamento delle prestazioni erogate in via straordinaria

6.4.1 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario

Gli assegni straordinari di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.I. n. 103594/2019 vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento di tali prestazioni.

A partire dal giorno 10 di ciascun mese, nel Portale prestazioni atipiche viene messo a disposizione dell’azienda l’importo del pagamento dovuto per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria.

L’importo è visibile anche per la Struttura territoriale competente per il versamento della provvista anticipata.

Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Struttura territoriale del finanziamento il primo giorno bancabile successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancabile, il termine si intende anticipato al giorno bancabile immediatamente precedente.

Per le modalità operative deve farsi riferimento alle istruzioni fornite con il messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020.

6.4.2 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)

L’ammontare del contributo straordinario è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

Il versamento della contribuzione correlata deve essere effettuato a decorrere dal mese in cui è cessato il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità rispetto al periodo in cui è dovuta la contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria per IVS.

I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario di finanziamento della contribuzione correlata, dovranno essere esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <Tipo Lavoratore> di <DatiRetributivi>, il seguente codice:

Codice

Significato

SA

Lavoratori iscritti al FPLD D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019.

Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <DatiRetributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolato il contributo, e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare, pari al 33%.

Per consentire l’esatta assegnazione dei dati in estratto conto sarà, inoltre, necessario valorizzare con il tipo copertura “X” l’elemento <Settimana>.

La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice:

Codice

Significato

M130

Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario erogato (a carico) dal Fondo solidarietà per il personale del settore dei servizi ambientali iscritti al FPLD di cui al D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019 (ovvero a carico dei datori di lavoro).

In corrispondenza di tale codice, saranno indicati il numero dei lavoratori, l’imponibile e il contributo.

6.4.3 Modalità di composizione del flusso Uniemens-ListaPosPA per i lavoratori iscritti a una della casse pensionistiche della Gestione pubblica

L’azienda autorizzata al versamento della contribuzione correlata – da effettuare con i modelli F24, utilizzando le ordinarie causali di versamento previste per la Gestione pubblica – dovrà elaborare per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che accedono alla prestazione un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 9 “Contribuzione correlata lavoratori in esodo”.

L’elemento <E0_PeriodoNelMese> o V1 <V1_PeriodoPrecedente> relativo all’ultimo periodo utile che precede la data di cessazione dal servizio, deve indicare nell’elemento<CodiceCessazione> il valore 53Cessazione D.I. n. 103594/2019”.

Per ciascun lavoratore ammesso alla procedura di esodo, all’interno dell’elemento<InquadramentoLavPA>, deve essere valorizzato l’elemento <TipoImpiego> con il codice 46 “Lavoratore D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019” e gli elementi<contratto> e <qualifica> con i valori dichiarati nell’ultimo periodo utile. L’elemento <TipoServizio> da utilizzare durante il periodo di erogazione della prestazione deve essere valorizzato con il codice 39 “Lavoratore D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019 – Fondo bilaterale di solidarietà personale del settore dei servizi ambientali”.

All’interno dell’elemento <GestPensionistica> non devono essere valorizzati gli elementi <StipendioTabellare> e <RetribIndivAnzianita>.

L’elemento <Imponibile> deve essere valorizzato indicando il valore di riferimento sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> con l’importo della contribuzione da versare.

Si segnala, infine, che eventuali arretrati relativi al rapporto di lavoro devono essere denunciati utilizzando le consuete modalità previste per il personale cessato, elaborando gli specifici Elementi V1, causale 1.

7. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà trattato nella presente circolare e regolamentato con D.I. n. 103594/2019, si istituisce la seguente nuova gestione contabile:

SA – Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019.

Nell’ambito di tale Gestione viene istituita la contabilità separata:

SAR – Gestione assicurativa a ripartizione.

Nell’ambito della nuova gestione SAR, si istituiscono i seguenti conti, al fine di rilevare l’onere per gli assegni straordinari di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.I. n. 103594/2019, erogati con la procedura di liquidazione delle pensioni, opportunamente aggiornata, nonché il debito nei confronti dei lavoratori beneficiari, interessati da processi di agevolazione all’esodo:

SAR30115 – Assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.I. n. 103594/2019;

SAR10115 – Debiti per assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 6, co. 1, lettera c), del D.I. n. 103594/2019.

Le rate di assegni straordinari eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai beneficiari, andranno imputate al nuovo conto SAR24131, ovvero al conto GPA10031, sulla base delle specifiche causali di riaccredito.

Eventuali assegni riaccreditati andranno evidenziati, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con il codice bilancio di nuova istituzione:

“3193 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni straordinari a sostegno del reddito, art. 6, co. 1, lettera c), del D.I. n. 103594/2019– SAR”.

Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da definire, verranno registrati al nuovo conto SAR10132, a cura della Direzione generale.

Al conto di recupero di prestazioni indebite SAR24131, viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:

“1162 – Recupero di assegni straordinari a sostegno del reddito, art. 6, comma 1, lettera c), del D.I. n. 103594/2019 – SAR”.

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno registrate al nuovo conto SAR00131, sulla base della ripartizione del saldo del conto in uso GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente adeguata.

Il citato codice bilancio “1162” dovrà essere utilizzato per evidenziare altresì i crediti per prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

Gli assegni straordinari del Fondo di solidarietà in questione verranno erogati previo versamento della provvista mensile anticipata dai datori di lavoro avvalendosi della procedura automatizzata conferente (“PRAT”), secondo le modalità operative riportate nel paragrafo 6.4.1. La rilevazione contabile delle provviste avverrà sul conto GPA54110, sulla base del processo di gestione amministrativa a seguito del quale, la procedura conferente effettuerà la ripartizione delle stesse, con chiusura dell’SC724, dal conto sopra citato a quello di definitiva imputazione del contributo straordinario a copertura degli assegni in oggetto, istituito in questa sede, SAR21115.

Per le ulteriori specifiche contabili si fa rinvio al messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020.

La rilevazione della trattenuta sugli assegni straordinari, per incumulabilità con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, in applicazione dell’articolo 6, comma 14, del citato D.I. n. 103594/2019, andrà effettuata al conto di nuova istituzione SAR24153.

Per rilevare la contribuzione correlata agli assegni straordinari, dovuta dalle aziende esodanti e valorizzata nel flusso UNIEMENS con il codice “M130”, secondo le modalità di cui al paragrafo 6.4.2, si istituiscono i seguenti conti:

– SAR21112 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario di competenza degli anni precedenti;

– SAR21172 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario di competenza dell’anno in corso.

Con riferimento alla gestione pensionistica di iscrizione dei lavoratori (FPLD), in attesa dell’implementazione delle procedure informatiche che consentiranno la rilevazione automatizzata dell’accreditamento della contribuzione correlata, a copertura dei periodi corrispondenti all’esodo, mediante trasferimento economico dal Fondo di solidarietà in oggetto alla gestione pensionistica di iscrizione dei lavoratori, le relative imputazioni avverranno al nuovo conto SAR32140, da movimentare in sezione “DARE”,in contropartita del conto FPR22041 (per il FPLD).

Infine, con riferimento alla contabilizzazione della contribuzione ordinaria a titolo di finanziamento delle prestazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto n. 103594/2019 – erogazione di assegni ordinari, di prestazioni integrative nonché della relativa contribuzione correlata, si istituiscono i seguenti conti:

– SAR21110 per il contributo ordinario di competenza anni precedenti;

– SAR21170 per il contributo ordinario di competenza anno in corso.

Ai conti andranno registrate le somme esposte nel flusso UNIEMENS con i nuovi codici “M072” o “M073”, in relazione al numero dei dipendenti delle aziende, a cui corrisponde un diverso importo del contributo.

Si istituiscono, inoltre, gli ulteriori conti per l’imputazione della contribuzione ordinaria derivante da modelli DM10 insoluti e DM10/V, a cura della citata procedura automatizzata:

– SAR21120 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V non riscosso, di competenza degli anni precedenti;

– SAR21180 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V non riscosso, di competenza dell’anno in corso.

Le istruzioni contabili riferite e collegate alle modalità di finanziamento delle contribuzioni diverse da quelle ordinarie e straordinarie, nonché quelle relative alla contribuzione addizionale sulle prestazioni ordinarie, verranno fornite con separata circolare unitamente alle istruzioni amministrative e operative.

Avuto riguardo ai casi di recupero del contributo ordinario già versato al FIS dai datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà in esame, recupero valorizzato nelle denunce mensili con il codice UNIEMENS “L220”, dovrà essere imputato, a cura della procedura informatica di ripartizione contabile dei DM, il conto esistente FRR34100, istituito con il messaggio n. 3112 del 18 luglio 2016.

I saldi dei conti di debito e di credito del Fondo, risultanti a fine dell’esercizio, saranno ripresi in carico nel nuovo esercizio, in via automatizzata, in contropartita, rispettivamente, dei nuovi conti: SAR55150 e SAR55151.

Si riportano, nell’Allegato n. 3, le variazioni intervenute al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Fonte: Inps

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