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Circolare numero 87 del 25-07-2022

Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI. Istruzioni per la gestione delle integrazioni salariali straordinarie e per la presentazione delle domande di intervento del Fondo di garanzia istituito dall’articolo 2 della legge n. 297/1982. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare si forniscono istruzioni per la gestione delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria in corso di godimento alla data del 30 giugno 2022 e per la presentazione delle nuove richieste di integrazione salariale straordinaria a partire dal 1° luglio 2022. Vengono inoltre fornite le istruzioni per la presentazione delle domande di intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982.

INDICE

1. Premessa. Quadro normativo

2. Trattamenti di integrazione salariale straordinaria relativi alla mensilità di giugno 2022 o a mensilità precedenti

2.1. Prestazioni autorizzate a pagamento diretto

2.2. Prestazioni autorizzate a conguaglio

3. Trattamenti di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022

4. Trattamenti di integrazione salariale straordinaria concessi con decreti ministeriali adottati a partire dal 1° luglio 2022

4.1. Prestazioni autorizzate a pagamento diretto

4.2. Modalità di esposizione del conguaglio delle prestazioni e del contributo addizionale

5. Presentazione delle domande di intervento del Fondo di garanzia per il TFR e i crediti relativi alle ultime tre mensilità di retribuzione

6. Istruzioni contabili

1. Premessa. Quadro normativo

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), all’articolo 1, comma 103, ha previsto che “con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi”.

Con la presente circolare, in attuazione del disposto normativo sopra descritto, si forniscono le istruzioni per la gestione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria in corso di godimento alla data del 30 giugno 2022 e per la presentazione delle nuove richieste di trattamento a partire dal 1° luglio 2022. Si forniscono altresì le istruzioni per la presentazione delle domande di intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

2. Trattamenti di integrazione salariale straordinaria relativi alla mensilità di giugno 2022 o a mensilità precedenti

2.1 Prestazioni autorizzate a pagamento diretto

I datori di lavoro già autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà a pagamento diretto, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022, devono continuare a inviare all’INPGI le denunce DASM (Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico) nei termini e secondo le modalità in uso. Il predetto Istituto provvede all’elaborazione delle denunce, aggiornando l’estratto contributivo dei lavoratori interessati, e trasmette gli esiti delle lavorazioni all’INPS che dispone il relativo pagamento.

2.2 Prestazioni autorizzate a conguaglio

I datori di lavoro già autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022, devono continuare a inviare all’INPGI le denunce DASM (Denuncia Aziendale su Supporto Magnetico) nei termini e secondo le modalità in uso. Il predetto Istituto provvede all’elaborazione delle denunce, aggiorna l’estratto contributivo dei lavoratori e comunica ai datori di lavoro interessati l’ID Compensazione.

3. Trattamenti di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022

I datori di lavoro destinatari di decreti ministeriali che autorizzano periodi di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022, devono inviare, sia in caso di pagamento diretto che in caso di conguaglio, per il periodo residuo decorrente dal 1° luglio 2022, un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti e Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.

I datori di lavoro destinatari di più decreti in ragione delle diverse testate giornalistiche pubblicate devono presentare una domanda per ciascun decreto e per ciascuna unità produttiva indicata nel decreto stesso.

Inoltre, qualora il Ministero autorizzi, con il medesimo decreto, il trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore sia del personale giornalistico che di quello poligrafico (impiegati e operai), il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto due diverse domande, distinguendo rispettivamente i lavoratori beneficiari.

Per la gestione dei pagamenti diretti e delle modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale, si rinvia alle istruzioni illustrate rispettivamente ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2.

4. Trattamenti di integrazione salariale straordinaria concessi con decreti ministeriali adottati a partire dal 1° luglio 2022

La gestione dei decreti di concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà, adottati dal competente Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a partire dal 1° luglio 2022, è di esclusiva competenza dell’INPS, a prescindere dal periodo autorizzato.

Pertanto, i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti ed Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.

4.1 Prestazioni autorizzate a pagamento diretto

Per la comunicazione dei dati relativi al pagamento diretto, i datori di lavoro devono utilizzare la procedura “UNICIG” secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 196, della legge n. 234/2021, aggiungendo il comma 5-bis all’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha previsto che i dati relativi al pagamento diretto devono essere inviati, a pena di decadenza, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente (cfr. il paragrafo 1.4 della circolare n. 18 del 1° febbraio 2022).

4.2 Modalità di esposizione del conguaglio delle prestazioni e del contributo addizionale

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di integrazione salariale straordinaria, autorizzati dall’Istituto dal 1° luglio 2022, i datori di lavoro opereranno come segue.

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro devono utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari devono indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”) sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione; deve essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

Successivamente all’autorizzazione del conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, i medesimi soggetti valorizzeranno il nuovo codice causale “L093”, avente il significato di “CIGS Giornalisti ex Inpgi”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

Si ricorda altresì che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.

In applicazione di tale articolo, il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dai datori di lavoro ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del decreto ministeriale, se successivo, assolvendo agli adempimenti informativi sulla base dell’assetto dei flussi UniEmens e ai correlati adempimenti contributivi attraverso l’utilizzo dei sistemi di pagamento di legge. Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per il datore di lavoro.

Si evidenzia che i datori di lavoro, che abbiano anticipato ai propri dipendenti trattamenti di integrazione salariale fruiti entro il 30 giugno 2022 e il cui termine di decadenza, ai sensi del citato articolo 7, è successivo al 1° luglio 2022, qualora non abbiano ancora provveduto al conguaglio, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

• nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo codice causale “L570”, avente il significato di “Conguaglio CIGS Giornalisti periodi autorizzati da INPGI”;

• nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il numero dell’autorizzazione CIGS rilasciata da INPGI;

• nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

• nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica autorizzazione.

Si evidenzia che il codice di conguaglio “L570” potrà essere esposto a decorrere dal periodo di competenza agosto 2022. Pertanto, i datori di lavoro interessati, che non hanno effettuato il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti a seguito di autorizzazione rilasciata dall’INPGI, qualora maturino la decadenza di cui all’articolo 7 in commento nel mese di luglio 2022, sono rimesse in termini e devono effettuare il suddetto conguaglio con la denuncia di competenza del mese di agosto 2022.

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E611”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG Giornalisti ex Inpgi” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto al pagamento del contributo addizionale – calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate – a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

Nello specifico, nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. In seguito, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito a ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.

Tenuto conto che la misura del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro interessati varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015 verranno computati anche i trattamenti di integrazione salariale (periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) fruiti entro la data del 30 giugno 2022 a seguito di autorizzazione non rilasciata dall’INPS. A tale fine, l’Istituto acquisirà presso l’INPGI le necessarie informazioni.

5. Presentazione delle domande di intervento del Fondo di garanzia per il TFR e i crediti relativi alle ultime tre mensilità di retribuzione

A seguito del trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI, a decorrere dal 1° luglio 2022 l’INPS diviene competente per la gestione del Fondo di garanzia istituito dall’articolo 2 della legge n. 297/1982, riguardo alle seguenti categorie di lavoratori: giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

A partire da tale data, le domande da parte dei suddetti lavoratori devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente dall’utente, attraverso il sito www.inps.it utilizzando il servizio “Fondi di garanzia – Domanda (cittadino)” oppure attraverso i servizi telematici offerti dai soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS.

La competenza per l’istruttoria è determinata sulla base della residenza del lavoratore risultante dagli archivi dell’Istituto. Per i lavoratori trasferiti all’estero la competenza è determinata in base all’ultima residenza registrata in Italia.

6. Istruzioni contabili

In attuazione della legge n. 234/2021, con la quale è trasferita all’Inps la funzione previdenziale svolta dall’INPGI e con riferimento alle istruzioni fornite con la presente circolare circa la gestione delle integrazioni salariali straordinarie in corso di godimento alla data del 30 giugno 2022 e per la presentazione delle nuove richieste di integrazione salariale straordinaria a partire dal 1° luglio 2022, si comunica di seguito l’istituzione di nuovi conti.

Integrazioni salariali

pagamento diretto:

La liquidazione delle prestazioni sopra indicate verrà acquisita e rilevata contabilmente attraverso la registrazione di un biglietto contabile automatizzato, tipo operazione “PN” con la struttura di seguito specificata:

SEZIONE DARE

GAU30277 per rilevare l’onere relativo alle integrazioni salariali straordinarie e per contratti di solidarietà;

GAU32277 per rilevare la contribuzione figurativa sulle integrazioni salariali.

SEZIONE AVERE

GAU10277 per rilevare il debito verso i beneficiari – causale flussi di cassa “20808”;

GPA27009 per rilevare le ritenute erariali;

GAU24277 per rilevare eventuali recuperi e reintroiti;

FPG52130 per rilevare trattenute diverse operate su PSR;

FPG52155 per rilevare trattenute per rate di prestiti agli iscritti INPGI;

GPA10291 per rilevare trattenute diverse su PSR da riversare a terzi;

FPG22121per rilevare la contribuzione figurativa sulle integrazioni salariali straordinarie;

FPR22051per rilevare la contribuzione figurativa sulle integrazioni salariali straordinarie.

L’acquisizione del mandato accentrato presso la Direzione generale consentirà, successivamente, la chiusura automatizzata del debito sulla Sede che ha liquidato la prestazione.

Per la rilevazione contabile di eventuali riaccrediti, per pagamenti non andati a buon fine, rilevati sulla base di rendicontazione di Banca d’Italia, le somme verranno attribuite al conto esistente GPA10031, assistito da partitario contabile, con la valorizzazione del nuovo codice bilancio:

“03286 – Somme non riscosse dai beneficiari – Integrazioni salariali straordinarie ex Inpgi – GAU”.

Le riemissioni in pagamento verranno disposte tramite il conto di debito già in uso GPA10185.

Nell’ipotesi che i riaccrediti non fossero da riemettere, nelle more dell’adeguamento procedurale, il reparto amministrativo, previo aggiornamento della posizione fiscale, autorizzerà l’operatore contabile a effettuare il reintroito con contabilizzazione manuale, tramite la definizione di un bc “fuori cassa”.

Al conto di entrata GAU24277 viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il nuovo codice bilancio:

“01219 – Recupero Integrazioni salariale straordinarie Inpgi – GAU”.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAU00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.

Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario contabile del conto GPA00069.

La rilevazione contabile della contribuzione addizionale, correlata alle prestazioni di integrazione salariali, sarà effettuata a cura della procedura gestionale “RACE” con le modalità in uso. Di seguito i nuovi conti:

GAU00277 per rilevare il credito vs le aziende;

GAU21277 per rilevare l’entrata.

a conguaglio:

GAU30480 per rilevare l’onere relativo alle integrazioni salariali straordinarie esposto nei codici UniEmens “L093” e “L570”;

GAU21280 per rilevare la contribuzione addizionale esposta al codice UniEmens “E611”.

Fondo di Garanzia

Dal 1° luglio 2022 l’Istituto dovrà gestire il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 297/1982 per le categorie di lavoratori quali i giornalisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Pertanto, adeguerà la procedura gestionale già in uso, recentemente reingegnerizzata con i messaggi n. 3393/2021 e n. 1940/2022 a cui si rinvia, per rilevare gli ulteriori esborsi.

La liquidazione delle prestazioni TFR e dei crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia, genereranno la rilevazione del biglietto contabile la cui struttura è così definita:

SEZIONE DARE

PTO30211 per rilevare TFR dei giornalisti;

PTO30212 per rilevare crediti di lavoro dei giornalisti.

SEZIONE AVERE

PTR10033 per rilevare il debito verso i beneficiari;

GPA27005 per rilevare le ritenute erariali;

GPA10099 per rilevare accantonamenti per pignoramenti/Equitalia;

PTO24230 per rilevare recuperi diretti;

GPA52032 per rilevare trattenute a favore della procedura “recupero indebiti”.

Eventuali pagamenti non andati a buon fine verranno riaccreditati sul conto GPA10031 al codice bilancio in uso “03264”. Le riemissioni in pagamento verranno disposte tramite il conto di debito già in uso GPA10205.

Nell’ipotesi che i riaccrediti non fossero da riemettere, nelle more dell’adeguamento procedurale, il reparto amministrativo, previo aggiornamento della posizione fiscale, autorizzerà l’operatore contabile a effettuare il reintroito con contabilizzazione manuale, tramite la definizione di un bc “fuori cassa”.

Eventuali recuperi delle prestazioni in argomento, imputati al conto PTO24230 saranno contraddistinti, nell’ambito della procedura “RI – recupero crediti per prestazioni indebite” con il codice bilancio in uso “01068” con il quale, i crediti divenuti inesigibili, saranno evidenziati nell’ambito del partitario GPA00069.

In allegato la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Fonte: Inps

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