Cerca
Close this search box.

Circolare numero 96 del 05-08-2022

Bonus ai lavoratori fragili di cui all’articolo 1, comma 969, della legge n. 234/2021. Indennità una tantum a favore dei soggetti destinatari durante l’anno 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in materia di bonus ai lavoratori fragili previsto dalla legge n. 234/2021, all’articolo 1, comma 969. Si tratta di un’indennità una tantum a favore dei soggetti destinatari durante l’anno 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

INDICE

1. Premessa

2. Lavoratori destinatari del bonus di cui all’articolo 1, comma 969, della legge n. 234/2021

3. Requisiti per il diritto

4. Chiarimenti in merito al calcolo del periodo massimo indennizzabile

5. Presentazione della domanda

6. Finanziamento e monitoraggio

7. Istruzioni contabili e fiscali

1. Premessa

Nell’ambito delle tutele previste dal legislatore per fare fronte all’emergenza pandemica da COVID-19, l’articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto che: “Ai lavoratori dipendenti del settore privato aventidiritto all’assicurazione economica dimalattia presso l’INPS, che siano stati destinataridurante l’anno 2021 del trattamento di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, è riconosciuta un’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l’anno 2022. […] L’indennità […] è erogata dall’INPS, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti […], nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2022 […]”.

Per i lavoratori sopraindicati, cosiddetti “fragili”, è stato quindi previsto, in presenza dei requisiti indicati dalla menzionata norma, il riconoscimento di un’indennità una tantum in misura pari a 1.000 euro per l’anno 2022.

Tale indennità (di seguito denominata bonus ai lavoratori fragili o bonus) “non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto per essa accredito di contribuzione figurativa”, per espressa previsione del citato comma 969.

L’indennità viene riconosciuta, previa domanda, da presentarsi entro e non oltre il 30 novembre 2022.

Con la presente circolare, in attuazione delle suddette disposizioni normative, si forniscono indicazioni in merito ai requisiti per il diritto all’indennità in esame e le modalità di presentazione della domanda.




2. Lavoratori destinatari del bonus di cui all’articolo 1, comma 969, della legge n. 234/2021

I destinatari del bonus ai lavoratori fragili sono i lavoratori dipendenti del settore privato, aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia presso l’INPS, che hanno percepito nel corso dell’anno 2021 la tutela di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti categorie:

• operai del settore industria;

• operai e impiegati del settore terziario e servizi;

• lavoratori dell’agricoltura;

• lavoratori dello spettacolo;

• lavoratori marittimi.

Il trattamento economico del bonus ai lavoratori fragili non è, invece, riconosciuto ai collaboratori familiari (colf e badanti),agli impiegati dell’industria, ai quadri (industria e artigianato), ai dirigenti, ai portieri, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all’articolo 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3.Requisiti per il diritto

Per il diritto al bonus ai lavoratori fragili, il richiedente deve possedere tutti i seguenti requisiti:

a) essere stato nel corso del 2021 lavoratore dipendente del settore privato e avere avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS;

b) avere presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia afferenti al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;

c) avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda;

d) non avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.

In sede di presentazione della domanda, il lavoratore è tenuto a dichiarare quanto sopra con autocertificazione ai sensi degli articoli 48, 73 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L’indennità può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto, anche nell’ipotesi in cui sussistano i requisiti per differenti categorie di rapporti di lavoro.

Il bonus ai lavoratori fragili è compatibile con altre indennità o prestazioni – di disoccupazione o ad altro titolo – percepite dal richiedente.

Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di bonus di cui all’articolo 1, comma 969, della legge n. 234/2021, l’interessato può proporre unicamente azione giudiziaria.

4. Chiarimenti in merito al calcolo del periodo massimo indennizzabile

I lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS, per avere diritto al bonus, devono avere superato, come sopra indicato, nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia previsto dalla specifica normativa di riferimento.

Al fine di definire il possesso di tale requisito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si chiarisce quanto segue:

agli operai del settore industria, agli operai e impiegati del settore terziario e servizi e agli operai del settore agricolo con contratto a tempo indeterminato, l’indennità di malattia spetta per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare;

agli operai del settore industria e agli operai e impiegati del settore terziario e servizi con contratto a tempo determinato l’indennità di malattia spetta per un numero massimo di giorni, pari a quelli lavorati nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare;

ai lavoratori dell’agricoltura con contratto a tempo determinato, l’indennità spetta purché possano far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura, prestate nell’anno precedente o nell’anno in corso, prima dell’inizio dell’evento di malattia; il periodo di malattia indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi agricoli (ad eccezione dei casi in cui il requisito venga raggiunto nell’anno dell’evento), fino a un massimo di 180 giorni effettivi nell’anno solare;

ai lavoratori dello spettacolo l’indennità è subordinata, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 26 maggio 2021, al requisito di 40 contributi giornalieri accreditati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso (cfr. la circolare n. 132/2021). Il numero delle giornate indennizzabili per i lavoratori a tempo indeterminato è pari a un massimo di 180; per i lavoratori a tempo determinato, il suddetto limite è pari al numero delle giornate di attività lavorativa svolte negli ultimi 12 mesi precedenti l’evento, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare;

ai lavoratori marittimi le indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e per malattia complementare spettano per un massimo di un anno dall’annotazione dello sbarco sul ruolo; l’indennità per inabilità temporanea da malattia alla specifica categoria dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro spetta per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile di malattia, calcolato sulla base della normativa vigente per ogni tipologia di lavoratore, vengono considerate sia le giornate di malattia afferenti al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, sia quelle certificate per altre tipologie di evento morboso.

5. Presentazione della domanda

La domanda per il bonus ai lavoratori fragili deve essere presentata, come già specificato in premessa,entro e non oltre il 30 novembre 2022.

La presentazione della domanda va effettuata on-line attraverso il servizio dedicato accedendo al portale web dell’Istituto www.inps.it.

Le credenziali di accesso ai servizi dell’Istituto sono attualmente le seguenti:

• SPID di livello 2 o superiore;

• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

• Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l’indennità, di cui alla presente circolare, può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

La domanda può essere presentata, inoltre, per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

Il pagamento del bonus verrà effettuato tramite accredito sull’IBAN indicato dal richiedente. Per essere validato, l’IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente. Nel caso di richiesta di accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia), il beneficiario della prestazione è tenuto ad allegare il modulo di identificazione finanziaria se non già prodotto all’INPS in occasione di precedenti richieste di pagamento. Il modulo di identificazione finanziaria “MV70” è disponibile sul portale web www.inps.it.

Con apposito messaggio saranno fornite indicazioni in merito al rilascio della procedura, sul sito web dell’Istituto, per la presentazione della domanda per il “bonus ai lavoratori fragili”.

6. Finanziamento e monitoraggio

Il bonus è erogato direttamente dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e l’Istituto provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa comunicando i risultati di tale attività sia al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dal suddetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa stabilito, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

7. Istruzioni contabili e fiscali

Come anticipato in premessa, il bonus in questione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e pertanto ai fini fiscali non è soggetto a ritenuta.

Ai fini delle rilevazioni contabili degli oneri, posti a carico dello Stato, per le indennità una tantum ai lavoratori fragili, aventi diritto, sono corrisposte mediante pagamento diretto, per il cui fine si istituiscono nuovi conti nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAT – Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia:

GAT30222 – per rilevare l’onere relativo all’indennità una tantum ai lavoratori fragili, dipendenti del settore privato, aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia presso l’INPS, che hanno percepito nel corso dell’anno 2021 la tutela di cui all’art. 26, co. 2, del decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni, ai sensi dell’art.1, comma 969, della legge 234/2021, corrisposto mediante pagamento diretto;

GAT10222 – debito per l’indennità una tantum lavoratori fragili, dipendenti del settore privato, aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia presso l’INPS, che hanno percepito nel corso dell’anno 2021 la tutela di cui all’art. 26, co. 2, del decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni, ai sensi dell’art.1, comma 969, della legge 234/2021.

La procedura gestionale che consente la liquidazione delle indennità ai beneficiari, tramite la struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà le consuete contabilizzazioni, utilizzando i tipi operazione “PN” e “NP”.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, saranno contabilizzati, in ultimo, sulla contabilità delle sedi al conto GPA10031 assistito da partitario contabile e, per questa particolare tipologia di prestazione, è istituito il nuovo codice bilancio:

“03285” – “Somme non riscosse dai beneficiari – indennità una tantum ai lavoratori fragili- art.1, comma 969, della legge 234/2021 – GAT”.

Eventuali recuperi e reintroiti di prestazioni indebitamente erogate sono da imputare al seguente conto di nuova istituzione:

GAT24222 – per il recupero e il reintroito delle indennità una tantum ai lavoratori fragili, dipendenti del settore privato, ai sensi dell’art.1, comma 969, della legge 234/2021.

Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:

“1218 “– “Recupero delle indennità una tantum ai lavoratori fragili – art.1, comma 969, della legge 234/2021- GAT”.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030 mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per prestazioni.

Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

Fonte: Inps

Condividi

Hai ancora dubbi?

Contattaci se hai necessità di ulteriori chiarimenti o informazioni sulla tematica di tuo interesse.

Questo sito utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione.