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Circolare numero 97 del 05-07-2021

Contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2021

Ai Dirigenti centrali e territoriali

Ai Responsabili delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

territoriali delle Aree dei professionisti

Al Coordinatore generale, ai coordinatori

centrali e ai responsabili territoriali

dell’Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente

Al Vice Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo

di Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2021.

INDICE

  1. Premessa
  2. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
  3. Riduzione degli oneri sociali
  4. Riduzione del costo del lavoro
  5. Contributi INAIL
  6. Salari medi provinciali
  7. Agevolazioni per zone tariffarie
  8. Termini di scadenza dei versamenti e modalità di pagamento
  9. Tabella aliquotecontributive

1. Premessa

Per la determinazione della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari si applicano, ai sensi del comma 785 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), le disposizioni dell’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e dall’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Per le aliquote contributive di finanziamento si applicano le disposizioni stabilite dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per l’anno 2021 continua ad applicarsi il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.

Per quanto sopra esposto, l’aliquota per l’anno 2021 risulta così fissata:

Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

Concedente

Concessionario

Totale

20,55% (esclusa la quota base pari a 0,11%)

8,84%

29,39%

3. Riduzione degli oneri sociali

Per la riduzione degli oneri sociali si applica l’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge Finanziaria 2001), come illustrato con la circolare n. 95 del 26 aprile 2001.

Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive

Assegni familiari

0,43%

Tutela maternità

0,03%

Disoccupazione

0,34%

4. Riduzione del costo del lavoro

L’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006), prevede l’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:

Aliquota disoccupazione

2,75%

Esonero ex art. 1, commi 361 e 362, L. n. 266/2005

1,00%

5. Contributi INAIL

I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nelle seguenti misure:

Assistenza Infortuni sul Lavoro

10,125%

Addizionale Infortuni sul Lavoro

3,1185%

Per l’anno 2021 la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata fissata nella misura pari al 16,36% dal decreto del 23 marzo 2021 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze[1]. Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.

6. Salari medi provinciali

Il comma 785 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 ha autenticamente interpretato l’articolo 01, comma 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti) e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968, e dall’articolo 7 della legge n. 233/1990; la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è, quindi, il salario medio provinciale.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale determina le retribuzioni medie giornaliere valevoli annualmente per ciascuna provincia. Per l’anno 2021, le retribuzioni medie sono state stabilite con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2021[2].

7. Agevolazioni per zone tariffarie

L’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), prevede che: “A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 49, della legge 3 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.

Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2021 risultano così quantificate:

TERRITORI

MISURA AGEVOLAZIONE

DOVUTO

Non svantaggiati

100%

Montani

75%

25%

Svantaggiati

68%

32%

8. Termini di scadenza dei versamenti e modalità di pagamento

I termini di scadenza per il pagamento delle quattro rate per la contribuzione relativa all’anno 2021 sono il 16 luglio 2021, il 16 settembre 2021, il 16 novembre 2021 e il 17 gennaio 2022.

Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare accedendo al sito istituzionale, servizi on-line per il cittadino, potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.

9. Tabella aliquote contributive

Nell’Allegato n. 1 alla presente circolare è riportata la tabella con le aliquote contributiveperi concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele


[1] Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella sezione “pubblicità legale” in data 15 aprile 2021, numero repertorio 44/2021.

[2] Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione “pubblicità legale” in data 11 giugno 2021, numero repertorio 56/2021.

Fonte: Inps

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